TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-07-24, n. 202301107
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 01107/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Talluto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune di US di PI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Victor Rampazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici n. 9 del 20 maggio 2020, pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n. 74 del 22 maggio 2020 e di ogni atto prodromico, conseguente o comunque connesso ai precedenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del Decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici della Regione Veneto n. 40 del 20 luglio 2020, pubblicato nel BUR del Veneto n. 129 del 21 agosto 2020, nonchè
di ogni atto prodromico, conseguente o comunque connesso a precedente, compreso, laddove occorrer possa, il successivo Decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici della Regione Veneto n. 42 del 3 Agosto 2020 che lo ha integrato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.7.2020, -OMISSIS-, farmacista regolarmente iscritto all’Albo, ha impugnato il decreto, meglio indicato in epigrafe, con cui la Regione Veneto ha attivato il quarto interpello del concorso di cui alla DGR 2199/2012, inserendo, tra le sedi disponibili, la terza sede farmaceutica del Comune di US di PI.
Nelle premesse in fatto il ricorrente ha esposto quanto segue:
- il D.L. n. 1/2012 (c.d. “Cresci Italia”) ha modificato l’art. 1 della legge n. 475/1968 in modo da prevedere che ogni Comune debba obbligatoriamente disporre di una farmacia ogni 3.300 abitanti, con facoltà di istituirne una ulteriore quando la popolazione residente superi di una frazione superiore alla metà un multiplo del suddetto parametro di 3.300 abitanti;
- al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, il Comune di US di PI contava 11.578 abitanti e due sedi farmaceutiche, per cui, in applicazione della nuova disciplina, era obbligato ad istituire la terza sede e aveva anche facoltà di istituirne una quarta;
-con deliberazione di G.C. n. 46/2012, il Comune, in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, istituiva la terza (obbligatoria) farmacia nella frazione di Millepertiche e la quarta (facoltativa) nella frazione di IL;
-le nuove sedi farmaceutiche erano inserite, per la loro assegnazione, nell’ambito del concorso straordinario previsto dal citato art. 11 e bandito dalla Regione Veneto con DGR n. 2199/2012, ma, all’esito dei primi tre interpelli dei candidati risultati vincitori del concorso, le medesime non erano assegnate, non essendoci soggetti interessati;
-il Comune di US di PI, nel 2018, pur essendo ancora in corso la procedura concorsuale di cui alla DGR 2199/12, ha proceduto alla revisione della pianta organica delle farmacie, attivando il relativo procedimento, poi conclusosi con la deliberazione giuntale n. 181 del 29.11.2019;
-in particolare, con tale deliberazione il Comune dava atto del calo demografico, intervenuto tra il 2010 ed il 2017, procedeva alla soppressione delle sedi farmaceutiche istituite con la delibera della Giunta Comunale n. 46/2012 e contestualmente istituiva la terza sede farmaceutica comunale “obbligatoria” individuandone la zona di pertinenza;
-con l’impugnato decreto la Regione del Veneto ha attivato il quarto interpello del concorso di cui alla DGR 2199/2012, inserendo, tra le sedi disponibili, la terza sede farmaceutica del Comune di US di PI.
Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui inserisce, tra le sedi disponibili per il quarto interpello dei candidati utilmente classificatisi nella graduatoria del concorso bandito con DGR 2199/2012, la terza sede farmaceutica del Comune di US di PI, istituita il 25.11.2019, evidenziando di non aver partecipato al concorso bandito con DGR 2199/2012 e avendo, pertanto, interesse a che la sede in questione venga inserita nel futuro concorso che la Regione Veneto sarà tenuta ad indire ai sensi dell’art. 48, comma 29, del D.L. n. 269/2003 e al quale intende partecipare, avendone pieno titolo.
Il ricorrente ha articolato le seguenti censure: “ Violazione dell’art. 2 della L. n. 389/1999. Violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 48, comma