TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-03-16, n. 202100898
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Pubblicato il 16/03/2021
N. 00898/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, domiciliato presso la segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
1) del Decreto del 14 ottobre 2014, notificato il 22 ottobre 2014, emesso dal Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico intero per otto giorni dal 26/06/2014, ai sensi dell'art.5 comma 14, legge 11-11-1983 N° 638, emesso dal Direttore della Casa Circondariale di Caltanissetta del 18/08/2014, notificato il 19/08/2014, con il quale, su referto del medico legale dell'ASP di Caltanissetta redatto in occasione della visita di controllo del 03-07-2014 alle ore 11,55, del seguente tenore: "non è stato da me visitato in quanto all'indirizzo sopra indicato non ha risposto nessuno", pertanto, veniva confermata la irrogata sanzione della decurtazione del trattamento economico per il suddetto periodo.
2) del Decreto N° 9 /Disc. Ric./14, del 14 ottobre 2014, notificato il 22 ottobre 2014, emesso dal Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della censura, irrogato dal Direttore della Casa Circondariale di Caltanissetta il 18/08/2014, notificato il 19/08/2014, con il quale veniva contestata la seguente infrazione: "assente dal servizio per motivi di salute per giorni 20 dal 2610612014 al 1510712014, alle ore 11,55 del 0310712014 non veniva trovato nel suo domicilio eletto da parte del medico fiscale".
Così come di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, a ciascuno dei citati provvedimenti e procedimenti endoprocedimentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il dott. L G e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2015, il Sovr.te Sig. -OMISSIS-ha impugnato sia il Decreto del 14 ottobre 2014 con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico, intero per otto giorni dal 26 giugno 2014, ai sensi dell’art. 5 comma 14, L. 638/1983, sia il Decreto n. 9/Disc. Ric./14, del 14 ottobre 2014, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della censura, entrambi emessi dal Provveditore Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
I fatti della controversia traggono origine dall’unico evento accaduto in orario di servizio pomeridiano del Sovr.te Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, presso la sede di titolarità Casa Circondariale di Caltanissetta. Il 18 giugno 2014, infatti, il ricorrente si infortunava alla mano sinistra con tumefazione al dito. L’incidente risultava avvenuto presso la mensa di servizio durante la cena mentre il ricorrente tentava di non fare cadere a terra una oliera (cfr. relazione allegata del 18/06/2014).
Il medico della struttura carceraria, nella stessa data, certificava di avere visitato il Sovr. -OMISSIS-e di avere riscontrato trauma accidentale al 4° dito della mano sinistra e della necessità di accertamento a raggi x e visita ortopedica, a tal fine comunicando al Direttore del Carcere l’accaduto con la redazione del Registro 99 Agenti, al n° 15/2014.
In data 19 giugno 2014, il ricorrente si recava al Pronto Soccorso del Distretto Ospedaliero di Caltanissetta, ove veniva accertata la “tumefazione 4° dito della mano sinistra occorso durante l’attività lavorativa” con prognosi per giorni sette, salvo complicazioni.
Dopo avere usufruito di un primo periodo di assenza, il medico di famiglia certificando la diagnosi espressa dall’ortopedico ospedaliero, adeguava il periodo di malattia per l’infortunio occorso al ricorrente per l’ulteriore termine di giorni 20 di riposo.
In data 3 luglio 2014, alle ore 11,30, il ricorrente, pendente lo stato di infortunio, veniva colto da malore, e veniva accompagnato dal medico di famiglia per le cure del caso, ove si intratteneva fino alle ore 12,30. A conferma della veridicità dell’accaduto, il ricorrente contestualmente richiedeva attestazione di presenza presso l’ambulatorio del medico curante, il quale dichiarava che il sig. -OMISSIS-, alle ore 11,50, si trovava presso il suo ambulatorio poiché “affetto da ipotensione arteriosa con sindrome vertiginosa” .
Nella stessa data, alle ore 11:55 avveniva la visita fiscale richiesta dall’amministrazione, ma la stessa non veniva eseguita dal medico di controllo poiché “all’indirizzo non ha risposto nessuno” , conseguentemente il 22 luglio 2014 veniva adottato, nei confronti del Sig. -OMISSIS-: a) un atto di contestazione di addebito disciplinare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.lgs 449/92, con la seguente motivazione: “assente dal servizio per motivi di salute per 20 giorni dal 26/06/2014 al 15/07/2014 […] alle ore 11,55 del 03-07-2014 non veniva trovato nel proprio domicilio eletto da parte del medico fiscale” ; b) un atto di contestazione ai sensi dell’art. 5 comma 14, legge 638/1983 con la seguente motivazione: “ammalato per 20 giorni dal 26/06/2014 al 15/07/2014, l’assenza nel domicilio il 03/07/2014, alle ore 11,55, nell’orario di controllo del medico fiscale, veniva invitato a presentarsi a visita d controllo alle ore 9,00 del 04/07/2014, presso l’ambulatorio di medicina legale […]”.
Successivamente, il Direttore della C.C. di Caltanissetta emetteva provvedimento n. 13877, del 18 agosto 2014, con il quale comunicava alla Ragioneria Territoriale dello Stato e al Ministero della Giustizia-D.A.P., la decadenza dal trattamento economico retributivo di tutte le indennità (integrativa speciale, indennità d’istituto ecc.) per giorni otto dal 26 giugno;nonché, il Direttore emetteva provvedimento n. 13876, del 18 agosto 2014 di censura per “la mancanza di correttezza nel comportamento” del Sovr.te -OMISSIS--OMISSIS-, provvedimenti poi confermati in sede gerarchica e qui impugnati.
Il ricorso è assistito da due censure.
1) Violazione art. 5, comma 14, L. 638/83 che così recita: “14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo” . Nella specie, il ricorrente sostiene che, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150/09, lo stesso non era tenuto alla reperibilità in quanto l’assenza era riconducibile ad un infortunio sul lavoro. Pertanto, a prescindere dal malore improvviso di giorno 3 luglio 2014, il ricorrente, a suo dire, era di fatto esonerato dall’obbligo di rispettare le fasce orarie. Inoltre, nel caso in esame esisteva anche l’esimente del giustificato motivo dell’assenza in quanto il ricorrente si era allontanato da casa per un malore improvviso, imprevedibile ed indifferibile;
2) Violazione art. 2 d.lgs. 449/92. Il ricorrente ritiene non sussistenti le ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento disciplinare gravato stante la modalità con cui si è presentata la patologia il giorno 3 luglio 2014 che non gli ha consentito di assolvere agli oneri di comunicazione dell’allontanamento dal domicilio per cause di forza maggiore. Inoltre, il ricorrente ribadisce che l’infortunio occorso in data 18 giugno 2014 deve ritenersi a tutti gli effetti infortunio sul lavoro essendo anche il tempo trascorso in mensa da computare tra quello di lavoro.
Risulta costituita in giudizio l’amministrazione resistente con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. -OMISSIS-questo Tribunale ha rigettato la richiesta di adozione di misure cautelare per insussistenza del prescritto periculum in mora.
All’udienza dell’11 marzo 2021, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Premessi i fatti come esposti in narrativa, il Collegio ritiene preliminarmente indispensabile chiarire che oggetto del presente giudizio non è l’accertamento del se l’evento del 18 giugno 2014 possa essere qualificato “infortunio sul lavoro”, non essendo state dal ricorrente formalmente censurate le asserzioni dell’amministrazione circa la non riconducibilità dell’evento suddetto alla casistica “infortunio sul lavoro”. Infatti, dalla lettura delle rubriche dei motivi del ricorso, il ricorrente pone in contestazione altri elementi della vicenda che non pregiudicano gli assunti a cui perviene l’amministrazione circa l’assenza dei presupposti per configurare il fatto dannoso in collegamento funzionale alla prestazione lavorativa. Inoltre, anche quando il ricorrente prende piena conoscenza che l’amministrazione non ha avviato la pratica di infortunio sul lavoro (in data 13 marzo 2015, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti), non impugna con motivi aggiunti il referto del Commissario -OMISSIS-che il 24 giugno 2014 comunicava ai propri superiori l’improbabilità dell’avvenuto infortunio.
Inoltre, come condivisibilmente eccepito dall’Amministrazione anche nei provvedimenti gravati, per potere qualificare come “infortunio sul lavoro” un evento dannoso occorre promuovere una specifica procedura, che nel caso in esame non è stata attivata, presumibilmente per assenza dei presupposti. In proposito si richiama la nota del