TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-02-28, n. 202300373
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/02/2023
N. 00373/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2018, proposto da
Comune di P, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Gargano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Carpino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di autotutela emesso dal Direttore f.f. del Parco Nazionale del Gargano e dal Responsabile dell'Area 001 del Parco Nazionale del Gargano in data 3 luglio 2018;
- della convocazione della seduta della Comunità del Parco Nazionale del Gargano a
firma del Vice Presidente f.f. del Parco Nazionale del Gargano in data 3 luglio 2018;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali e, in particolare,
dei seguenti ulteriori atti: deliberazioni n.ri 3 e 4 della Comunità del Parco Nazionale
del Gargano, recanti, rispettivamente, la validità della seduta del giorno 06.07.2018,
convocata dal Vice Presidente f.f., e l’accertamento della decadenza del ricorrente
dalla carica di Presidente e l’elezione del nuovo Presidente della Comunità del Parco;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 novembre 2022 l’avv. Donatella Testini;
Nessuno è collegato per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Con il presente mezzo di tutela, il Sindaco di P, in qualità di Presidente uscente e componente della Comunità dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, insorge avverso le deliberazioni nn. 3 e 4 assunte dalla ridetta Comunità all’esito della seduta del 6 luglio 2018, deducendone l’illegittimità per asserite irregolarità procedimentali che ne avrebbero inficiato la validità fin dal momento della convocazione, domandandone l’annullamento unitamente agli atti presupposti.
Espone all’uopo quanto segue.
Il ricorrente è stato nominato Presidente della Comunità del Parco con delibera n. 2 del 19 aprile 2016.
Giova rammentare fin d’ora che la Comunità del Parco (organo dell’Ente ai sensi dell’art, 9, comma 2, lett. e), della l. n. 394/1991) è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco (artt. 10 della l. n. 394/1991, 23, comma 1, dello Statuto e 2 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Comunità del Parco, adottato ai sensi dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’art. 10, comma 3, della l. n. 394/1991 cit.).
Con nota del 29 giugno 2018, il ricorrente ha convocato la Comunità per il giorno 6 luglio 2018, ponendo all’ordine del giorno il parere della Comunità ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. d), della l. n. 394/1991 ovvero il parere sul bilancio e sul conto consuntivo.
Con nota del 3 luglio 2018, il Direttore f.f. del Parco Nazionale del Gargano e il Responsabile dell’Area 001 del medesimo Ente hanno comunicato “l’annullamento in autotutela ad ogni effetto di legge” della predetta convocazione.
Hanno ritenuto che il ricorrente fosse cessato dalla carica di Presidente della Comunità alla data del rinnovo del consiglio comunale a seguito della tornata elettorale del 10 giugno 2018. Sebbene il ricorrente sia stato rieletto, si è ritenuto che, trattandosi di un secondo e diverso mandato, fosse necessario procedere a una nuova elezione del Presidente della Comunità del Parco.
Con nota in pari data, il Vice Presidente dell’Ente Parco, considerata la decadenza del ricorrente dalla carica di Presidente della Comunità, ha quindi convocato la Comunità per il 6 luglio 2018, stante l’urgenza di deliberare sul bilancio, eleggere il nuovo presidente della Comunità e designare un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, in sostituzione del pr4ecedente decaduto dalla carica.
All’esito della seduta sono state le due deliberazioni impugnate.
Con la deliberazione n. 3, la Comunità si è espressa per la legittimità della seduta, così come convocata dal Vice Presidente dell’Ente Parco.
Con la deliberazione n. 4, la Comunità ha eletto il Sindaco di Carpino Presidente della Comunità.