TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-04-03, n. 201500286
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N. 00286/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2014, proposto da:
D G, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Stefano Sanguinetti in Ancona, p.zza del Plebiscito N.2;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento di P.S: Direzione Centrale Per Le Risorse Umane, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del decreto di cessazione dell'Ispettore Capo D G, dall'impiego nei ruoli del personale della Polizia di Stato, per inidoneità;
- del verbale di accertamento della permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento di P.S: Direzione Centrale Per Le Risorse Umane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, sono stati impugnati gli atti con i quali è stata dichiarata la cessazione del rapporto d’impiego del ricorrente nei ruoli della Polizia di Stato, per inidoneità.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015, sentiti i difensori delle parti, come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con l’atto introduttivo del giudizio non è stato dedotto che i parametri valutativi prescelti ed applicati, in concreto, siano stati divergenti dalle leggi scientifiche valevoli in casi simili.
Per tale ragione, il giudizio di inidoneità attitudinale non è inficiato dalle censure mosse ai provvedimenti.
Il diniego di ammissione ai ruoli civili dell’amministrazione è una scelta discrezionale, in ispecie non irrazionale, né arbitraria.
Non è pretestuosa la considerazione della dignità e del decoro nell’espletamento delle funzioni, di talchè le doglianze di eccesso di potere sono infondate.
Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.