TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-10-02, n. 201501302
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N. 01302/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01594/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2015, proposto da:
D A, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Milano, Via Vitruvio, 5;
contro
Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. A M, Elisabetta D'Auria, A B, S P, A M M, A P, domiciliata in Milano, Via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Centrale Casa e Demanio, Settore Assegnazione Alloggi ERP, Servizio Gestione Attività e Procedure, Ufficio Deroghe Art. 14 Lett. Div.se, del 7.4.2015 con notifica a mezzo pasta del 9.5.2015, con cui è stata dichiarata improcedibile l'istanza presentata dal ricorrente diretta ad ottenere l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d), Regolamento Regionale N. 1/2004;e, di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- nel corso della discussione in camera di consiglio è emersa una situazione di oggettiva incertezza in ordine ai criteri in base ai quali il Comune di Milano esamina nel merito le domande dei ricorrenti dichiarate improcedibili;
- in particolare, non è chiaro come sia concretamente applicato l’art. 7 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 52/2012, atteso che, pur affermandosene la regolare applicazione, è sorto il dubbio che la pronuncia di improcedibilità delle domande implichi la necessità di una loro riproposizione da parte dei ricorrenti;
Ritenuto, pertanto, necessario disporre affinché il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Milano, avvalendosi dei funzionari competenti dell’amministrazione comunale che egli stesso individuerà, proceda ad un’ulteriore attività istruttoria, accertando, attraverso la verifica delle domande di assegnazione in deroga valutate, positivamente o negativamente, dal Comune di Milano sino alla data della comunicazione della presente ordinanza:
1) se, in generale, le domande dichiarate improcedibili dal Comune di Milano con gli atti impugnati siano state definitivamente archiviate, ovvero siano state o debbano essere riesaminate d’ufficio nel merito al sopravvenire della disponibilità di alloggi assegnabili con la procedura di deroga, precisando se il successivo esame segua i criteri temporali fissati dall’art. 7 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 52/2012, ossia avvenga con precedenza rispetto alle domande sopravvenute, ovvero diversi parametri, che dovranno essere illustrati;
2) se, in particolare, le domande di assegnazione in deroga, oggetto dei provvedimenti di improcedibilità impugnati, presentate in ragione di uno sfratto effettivamente eseguito dopo la dichiarazione di improcedibilità, siano state riesaminate nel rispetto dei criteri previsti dal citato art.7, ossia con precedenza rispetto a domande di assegnazione in deroga correlate ad uno sfratto eseguito in un tempo successivo all’esecuzione di quello cui si riferisce la domanda dichiarata improcedibile;
3) se, in particolare, con riguardo alle situazioni diverse dallo sfratto, risultino domande di assegnazione in deroga presentate dopo quelle, sempre relative a situazioni diverse dallo sfratto, dichiarate improcedibili con i provvedimenti impugnati, che siano state esaminate nel merito con precedenza rispetto a quelle da ultimo indicate;
I risultati dell’accertamento saranno esposti in un’apposita relazione, che dovrà analiticamente riferire le risultanze istruttorie e la situazione attuale rispetto alle posizioni degli utenti la cui domanda è stata dichiarata improcedibile con gli atti impugnati, fermo restando che, ai fini indicati, gli uffici comunali competenti dovranno prestare la massima collaborazione e conferendosi sin d’ora al Presidente del Consiglio Comunale i relativi poteri istruttori;
Ritenuto, pertanto, di differire la trattazione della domanda cautelare ad altra camera di consiglio indicata in dispositivo;