TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-06-03, n. 202207215

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-06-03, n. 202207215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207215
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 07215/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00902/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 902 del 2022, proposto da
A.N.C.E. - Associazione Nazionale Costruttori Edili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, F A S, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Commissione per il Rilevamento del Costo dei Materiali, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorati Interregionali Alle Oo Pp, Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Unioncamere, non costituiti in giudizio;
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Provveditorato Interregionale per il Piemonte, Val D'Aosta e Liguria, Provveditorato Interregionale per il Veneto, Trentino Aa, Friulivenezia Giulia, Provveditorato Interregionale per la Lombardia e L'Emilia Romagna, Provveditorato Interregionale per la Toscana, Le Marche Umbria, Provveditorato Interregionale per il Lazio, L'Abruzzo e La Sardegna, - Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Provveditorato Interregionale per la Sicilia e La Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per l'annullamento

e/o accertamento dell'illegittimità e conseguente integrazione, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.,

- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, nella parte in cui, in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat, hanno rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato – di cui si chiede il riconoscimento –, per i seguenti 15 materiali: i) “Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate”;
ii) “Lamiere in acciaio ‘Corten'”;
iii) “Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)”;
iv) “Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati”;
v) “Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale”;
vi) “Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali”;
vii) “Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente”;
viii) “Tubazioni in acciaio nero senza saldatura”;
ix) “Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100”;
x) “Tubazione in PVC rigido”;
xi) “Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici”;
xii) “Tubi di rame per impianti idrosanitari”;
xiii) “Legname per infissi”;
xiv) “Legname abete sottomisura”;
xv) “Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)”;

- del verbale della riunione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione del 10 novembre 2021;

- della nota metodologica, delle Tabelle A, B e C e dell'Allegato 2, approvati dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione nella riunione del 10 novembre 2021;

- degli atti, trasmessi ad ANCE il 18 gennaio 2022, recanti le rilevazioni effettuate dalle singole articolazioni territoriali di ciascun Provveditorato Interregionali alle OO.PP., da Unioncamere e dall'Istat, nell'ambito dell'istruttoria volta alla pubblicazione del DM 11 novembre 2021;

- ove occorrer possa, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007, ss.mm.ii., di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, nella parte in cui sono ivi fissati i criteri operativi;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi:

il parere espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 30433 del 9 agosto 2021, recante “indicazioni operative in ordine all'adozione dei decreti ministeriali ai sensi dell'art.

1-septies, commi 1 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, menzionato nelle premesse del DM 11 novembre 2021 e non conosciuto;

e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7 dicembre 2021, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 294 del 11 dicembre 2021, recante “Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021”, nella misura in cui ha confermato le rilevazioni intervenendo in senso modificativo soltanto sui prezzi medi del materiale “Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Provveditorato Interregionale per il Piemonte, Val D'Aosta e Liguria e di Provveditorato Interregionale per il Veneto, Trentino Aa, Friulivenezia Giulia e di Provveditorato Interregionale per la Lombardia e L'Emilia Romagna e di Provveditorato Interregionale per la Toscana, Le Marche Umbria e di Provveditorato Interregionale per il Lazio, L'Abruzzo e La Sardegna e di - Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata e di Provveditorato Interregionale per la Sicilia e La Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. ANCE, Associazione Nazionale Costruzione Edili, adiva questo Tribunale per ottenere l’annullamento e/o l’accertamento dell’illegittimità e la conseguente integrazione, in parte qua, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021, pubblicato il 23 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” , degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, oltre che di tutti i provvedimenti correlati come meglio indicati in epigrafe;

2. Esponeva la ricorrente che, per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021 e le connesse conseguenze negative per gli operatori economici impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici e per le stazioni appaltanti, l’art.

1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “ Decreto Sostegni bis ”), convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021 n. 106, aveva introdotto un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei contratti in corso di esecuzione.

In particolare, tale disposizione –in deroga all’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016- prevedeva che, per i materiali da costruzione più significativi, “ si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione” , per le variazioni percentuali di prezzo, rispetto al prezzo medio dell’anno d’offerta, “eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”.

Tale compensazione era determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni dei relativi prezzi rilevate da un apposito decreto ministeriale da adottarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, entro il 31 ottobre 2021, volto a rilevare “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;

3. Tale decreto, veniva emanato in data 11 novembre 2021 e successivamente emendato dal d.m. 7 dicembre 2021 per la rettifica del prezzo medio di uno specifico materiale;

4. Lamentava parte ricorrente l’illegittimità di tale decreto ministeriale, nella parte in cui avrebbe stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per 15 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi rilevati, così come individuati ed approvati dalla citata Commissione consultiva, sulla cui base era stato emanato il citato D.M.;

5. L’affermata inattendibilità dei dati recepiti nel provvedimento impugnato sarebbe emersa a seguito del raffronto delle percentuali di incremento dei prezzi riportate dal Ministero rispetto agli esiti dell’attività di verifica e rilevazione messa in campo da ANCE in vista proprio dell’adozione del Decreto.

La rilevazione condotta dalla ricorrente riguardante, in particolare, 24 materiali ritenuti più significativi dall’Associazione, avrebbe dato quale esito che, per soltanto 5 di essi, poteva dirsi riscontrabile una sostanziale convergenza con le valutazioni ponderali effettuate dal Ministero e, per 15 di questi, viceversa, le differenze sarebbero state così esorbitanti da mettere in pericolo la tenuta stessa del mercato.

ANCE contestava quindi la metodologia adottata dal Ministero, evidenziando preliminarmente come la scelta dei 56 materiali da costruzione effettuata nell’anno 2006 non fosse più attuale e indicava alcune discrasie, a titolo esemplificativo, rinvenute nella rilevazione degli aumenti durante il primo semestre;

Sottolineava una disomogeneità dei dati rilevati in senso assoluto ed una differenza tra i valori percentuali con uno scostamento di valore pari a circa un terzo nella rilevazione dei prezzi di una decina di materiali di estrema importanza per le infrastrutture del Paese.

Pertanto, l’Associazione ricorrente, muovendo dalla rilevata macroscopica differenza tra le rilevazioni proposte e quelle risultanti dai dati in suo possesso, richiedeva al Ministero di effettuare un supplemento di indagine quantomeno per dieci materiali, che per la loro rilevanza mettevano maggiormente a rischio la prosecuzione dei cantieri.

6. La Commissione consultiva, nel dare atto che il Ministero aveva già effettuato i dovuti approfondimenti, approvava a maggioranza e con il solo voto contrario di ANCE il lavoro istruttorio della Direzione Generale del Ministero;
tali risultanze venivano poi recepite nel gravato decreto ministeriale dell’11.11.2021;

7. Avverso tale provvedimento insorgeva la ricorrente che, con il primo motivo d’impugnazione, deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti;
Violazione e falsa applicazione dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi