TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-09-18, n. 202402196
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Testo completo
Pubblicato il 18/09/2024
N. 02196/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G L, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e V M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelnovo Bariano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F C e E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fallimento Sime S.r.l., Arpa Veneto, non costituiti in giudizio;
Madam S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati F P, A K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L A B, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati in data 22.3.2019:
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Castelnovo Bariano (RO) n. 37 del 5.12.2018, prot. n. 9186, avente ad oggetto "Ordinanza ripristino dei luoghi - rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani - artt. 192-256 D.Lgs. n. 152/ del 03.04.2006 in Comune di Castelnovo Bariano, area golenale Fiume Po, via Golena Cibo n. 249 (ex Fornace SIME)".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelnovo Bariano, della Madam S.r.l. e di L A B;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 settembre 2024 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere socio della società Sime S.r.l. in liquidazione, ha impugnato l’ordinanza n. 37/2018, emessa ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 152/2006, con cui il Comune di Castelnovo Bariano ha ingiunto al Curatore Fallimentare, ai soci della Sime S.r.l. e della Madam S.r.l., di predisporre il piano di caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti all’interno dello stabilimento, di provvedere al loro smaltimento e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 120 giorni dalla notifica.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per i seguenti motivi:
1. carenza di legittimazione passiva in quanto, a giudizio del ricorrente, soltanto il Curatore può essere obbligato a rimuovere i rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi;
2. violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione in relazione alla legittimazione passiva del ricorrente in quanto comproprietario della fallita Sime S.r.l. In sintesi, il ricorrente ha esposto che l’ordinanza sarebbe illegittima in quanto, senza adeguata istruttoria e motivazione, impone la rimozione dei rifiuti indiscriminatamente a tutti i soci della Sime, peraltro senza avere verificato in concreto la loro responsabilità. Inoltre, l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006