TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-06-15, n. 202207992
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2022
N. 07992/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5249 del 2022, proposto da
SI SP, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER FU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del 7.3.2022, notificata a mezzo pec in data 9.3.2022, con cui il Capo del I Reparto - Ufficio Reclutamento ed Addestramento del Comando Generale della Guardia di finanza ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri - anno 2021, perché non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1 lett. g), del bando di concorso; della nota del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza del 3.3.2022, contenente proposta di esclusione di parte ricorrente; nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, della graduatoria di merito del concorso riservata al personale civile non specializzato, approvata con determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 83361 del 21.03.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. SI SP ha chiesto l’annullamento della determinazione del 7.3.2022, notificata a mezzo pec in data 9.3.2022, con cui il Capo del I Reparto - Ufficio Reclutamento ed Addestramento del Comando Generale della Guardia di finanza ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri - anno 2021, perché non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1 lett. g), del bando di concorso; della nota del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza del 3.3.2022, contenente proposta di esclusione di parte ricorrente; nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, della graduatoria di merito del concorso riservata al personale civile non specializzato, approvata con determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 83361 del 21.03.2022.
In sintesi è accaduto: che il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale oggetto del contendere, in esito alla quale è risultato idoneo avendo superato le prove di efficienza fisica (28.1.2022) e avendo conseguito l’idoneità psico-fisica (8.2.2022), quella attitudinale (11.2.2022) e quella collegiale, ottenendo il punteggio complessivo di 56,41; che, però, con l’impugnato provvedimento il Capo del I Reparto dell’Ufficio Reclutamento ed Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l’esclusione dalla procedura concorsuale per ritenuta carenza dei requisiti della incensurabilità della condotta prevista dall’art 2 comma 1 lett. g) del bando di concorso (in cui si è previsto che i concorrenti “ siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti ”); che, in particolare, a fondamento dell’esclusione è stato evidenziato che il ricorrente è stato “ indagato nell’ambito del P.P. 271/2021 R.G.N.R., 563/2021 R.G.I.P. per il reato di cui all’art. 226 c.p.m.p. (ingiuria), instaurato presso la procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona, per aver mostrato ad un altro soldato di sesso femminile una foto ritraente le proprie parti intime ” e che “ in data 11/01/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Verona emetteva Decreto di Archiviazione, accogliendo la richiesta del P.M. in quanto pur se il fatto commesso integra il reato di cui trattasi, non è procedibile in quanto il Comandante di Corpo, individuato nel Comandante dell’85 Rgt RAV Verona, a conoscenza del fatto sin dai primi momenti in quanto colui che ha trasmesso la comunicazione notizia di reato, non ha avanzato richiesta di procedere penalmente ”.
Nella motivazione del provvedimento di esclusione si è concluso che “ il comportamento