TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202200500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202200500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200500
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 00500/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2019, proposto dal sig. D I, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
Prefettura di Isernia, in persona del Prefetto pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;

nei confronti

Giemme Services s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Isernia assunto al prot. n. 0041367 del 9.11.2018, avente ad oggetto la revoca dell'accoglienza temporanea disposta in favore dell’odierno ricorrente;

-di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Isernia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Prefetto di Isernia ha disposto la revoca delle misure di accoglienza già in precedenza disposte in suo favore.



2. Nel ricorso introduttivo si espone che:

- al sig. I Douglas è stata concessa l’accoglienza temporanea presso il C.A.T. (centro di accoglienza temporanea) della ditta Giemme Services s.r.l. di Macchiagodena;

- in seguito la Prefettura di Isernia ha disposto la risoluzione per grave inadempimento della convenzione stipulata con la detta società, provvedendo al trasferimento dei migranti ivi ospitati, tra cui il ricorrente, presso i centri di accoglienza della ditta Consorzio Libere Imprese soc.coop.soc. Onlus, affidataria del servizio di accoglienza dei migranti a seguito dello svolgimento di gara pubblica;

- contro il provvedimento di trasferimento il ricorrente ha proposto ricorso a questo T.A.R. (R.G. n. 290/2018) ottenendo un provvedimento presidenziale di sospensione cautelare, con fissazione dell’udienza camerale per il 26.9.2018. In ottemperanza a tale decisione la Prefettura di Isernia, con nota prot. n. 31650 del 29.8.2018, ha però sanato le irregolarità riscontrate dal T.A.R., disponendo che le operazioni di trasferimento si svolgessero entro un congruo termine (precisamente il 4 settembre 2018);

- il ricorrente, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, ha indi impugnato anche il detto provvedimento prot. n. 31650/2018, e questo Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda di sospensiva da parte del ricorrente;

-ciononostante i migranti destinatari del provvedimento di trasferimento, tra cui il sig. I, non hanno prestato ottemperanza neppure al secondo provvedimento di trasferimento;

-e conseguentemente la Prefettura di Isernia ha adottato il provvedimento prot. n. 0041367 del 9.11.2018, oggetto del presente giudizio, con cui è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza concesse al ricorrente a causa del mancato trasferimento presso il nuovo centro di accoglienza individuato dalla Prefettura.



3. L’impugnativa del provvedimento di revoca è affidata ai seguenti motivi: “ Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza. Violazione di legge in particolare della normativa, nazionale e comunitaria, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (d.lgs. n. 142/2015 e Direttiva 2013/33/UE);
2) In via subordinata. Violazione ed errata applicazione di legge, con riferimento all’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 e all’art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e omessa o apparente motivazione
3) Ulteriore aspetto di omessa o apparente motivazione ”.



4. In vista dell’udienza cautelare del 20 marzo 2019 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Isernia, depositando un’articolata memoria con la quale l’Amministrazione ha insistito per l’integrale rigetto del ricorso, in una all’istanza di misure cautelari, e per la condanna alle spese di lite.



5. Con ordinanza cautelare n. 72/2019 questo T.A.R. ha respinto la domanda di sospensiva degli atti impugnati, considerando che “ il ricorso appare, prima facie, infondato atteso che il ricorrente, non presentandosi presso il nuovo centro di accoglienza convenzionato, ha posto in essere comportamenti ritenuti non consoni dalla vigente normativa (art. 23 D.Lgs. n. 142/2015), tali da rendere motivata e legittima la revoca del trattamento di accoglienza anche perché, stando al più recente orientamento di questo T.a.r., sussiste, sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 23 citato, piena omogeneità tra il trattamento di prima accoglienza e quello dello SPRAR (cfr.: T.a.r. Molise I, 18.4.2018 nn. 230 e 240)”.



6. Anche l’appello cautelare proposto avverso la predetta ordinanza ha avuto esito reiettivo, sulla motivazione che “ il sistema pubblico di corretta gestione della accoglienza sarebbe seriamente compromesso qualora i richiedenti la protezione internazionale potessero scegliere a loro preferenza la struttura di accoglienza, eventualmente invocando l’esistenza di rapporti di vario genere con il precedente gestore della struttura;
non a caso la normativa europea vigente (cd. Direttiva Asilo 2013/33) consente agli Stati membri di prevenire forme di abuso del diritto all’accoglienza tra cui appunto gli spostamenti incontrollati da centro a centro sul territorio nazionale;

Considerato, altresì, quanto alla applicabilità dell’art. 23 co. 1 lett. A) D.lgs. n. 142/2015 – il quale prevede la revoca della misura di accoglienza in caso di mancata presentazione alla struttura di destinazione: il tenore letterale – da cui emergerebbe l’inapplicabilità della revoca sanzionatoria ai soli centri S.P.R.A.R. (art. 14 D.lgs. 142 cit.) – non può avere carattere decisivo, dovendosi effettuare una interpretazione conforme alla ratio legis, che è quella di garantire l’ordinato governo della accoglienza, ed altresì conforme ai principi costituzionali;
dunque, la tesi dell’ordinanza appellata è persuasiva. Ed infatti:

a) se la revoca sanzionatoria si applicasse solo ai centri S.P.R.A.R. e non anche a quelli di cui agli artt. 9 e 11 del citato D.lgs. 142/2015, vi sarebbe una inammissibile ed incostituzionale disparità di trattamento, giacché ogni posto in ciascun centro di accoglienza, indipendentemente dalle sue specifiche caratteristiche, deve poter essere gestito dalle Amministrazioni nel medesimo ordinato principio di distribuzione delle vacanze, e ciò non può dipendere dalle unilaterali volontà o preferenze del beneficiario della misura, alterandosi altrimenti un equilibrio di estremo rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica;

b) anche recentemente questo Consiglio, per spiegare ulteriormente come si debba superare l’apparente esclusione dell’applicabilità dell’art. 23 co 1 lett. A) citato – ha argomentato, condivisibilmente, nel senso che l’espresso riferimento all’art. 14 contenuto nello stesso art. 23 può semmai indicare il criterio discretivo utile per l’individuazione dell’organo prefettizio territorialmente competente (cfr. ord. coll. III 30 maggio 2019, n. 2781);

La circostanza che, con l’art. 12, co. 2, lett. N) del 4 ottobre 2018 n. 113, sia stata limitata l’applicazione del più volte citato art. 23 alle sole strutture di cui agli artt. 9 e 11 D.lgs: n. 142/2015, conferma – data la portata innovativa della norma – che prima della sua entrata in vigore la misura della revoca era applicabile sia all’accoglienza presso i centri S.P.R.A.R., sia a quella offerta nei centri di accoglienza temporanea e straordinaria” (cfr. C.d.S., ordinanza n. 3804/2019).



7. Con nota di deposito del 9.3.2020 il patrocinio dell’Amministrazione ha segnalato una possibile causa di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, rilevando che il Tribunale di Campobasso si sarebbe pronunciato sul ricorso proposto dal ricorrente avverso la sfavorevole decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso. Conseguentemente, secondo la difesa erariale il sig. I non rivestirebbe più la qualità necessaria per accedere all’accoglienza ex art. 14 del D.Lgs. n. 142/2015, e questo determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

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