TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-11-07, n. 201600902
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Pubblicato il 07/11/2016
N. 00902/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Curatela del Fallimento della Società Athena Real Estate s.r.l. e Curatela del Fallimento della Società Mulazzani Italino s.p.a., in persona dei rispettivi Curatori fallimentari, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Mantero C.F. MNTLSN47H26H620A, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi C.F. GLNFRC64R25A944H e M A F C.F. FNTMSS56M55H294L, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via Altabella n. 3;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Rimini n. 22 del 11.04.2013, avente ad oggetto “variante normativa e cartografica al vigente PRG relativa alla definizione di nuove potenzialità edificatorie e all'introduzione di requisiti per prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti, finalizzata al governo delle trasformazioni e alla salvaguardia del territorio nel periodo di transizione fino all'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comunali. Adozione";nonché per ottenere la condanna del comune di Rimini a risarcire i danni che le imprese ricorrenti ritengono di avere subito a causa dell’adozione degli atti impugnati. E con motivi aggiunti di ricorso, da un lato per ribadire le censure già proposte avverso la deliberazione impugnata e dall’altro lato al fine di meglio precisare le voci di danno ed il quantum di cui si chiede il ristoro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori avv. Naike Marchi, avv. Francesco Bragagni e avv. Federico Gualandi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa della deliberazione dell’organo consiliare del comune di Rimini n. 22 del 11.04.2013 di adozione della variante normativa e cartografica al vigente PRG, diretta alla definizione di nuove potenzialità edificatorie e all'introduzione di requisiti per prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti, nonché finalizzata al governo delle trasformazioni e alla salvaguardia del territorio nel periodo di transizione, fino all'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comunali. Le società originarie ricorrenti hanno impugnato la suddetta variante adottata, limitatamente alle parti di essa incidenti negativamente, in termini di ridotta edificabilità, sulla destinazione urbanistica delle aree di proprietà delle stesse. Contestualmente a detta principale azione impugnatoria, è stata inoltre svolta azione di risarcimento del danno, nei confronti del comune di Rimini, per il pregiudizio asseritamente derivante dalla gravata deliberazione consiliare. Nelle more del giudizio, entrambe le società originarie ricorrenti sono state dichiarate fallite;il presente ricorso è stato tempestivamente riassunto da entrambe le curatele fallimentari, che hanno inoltre presentato motivi aggiunti, con essi ribadendo le censure proposte avverso la deliberazione consiliare impugnata e, con riferimento all’azione risarcitoria, ulteriormente specificando sia le diverse voci di danno sia il quantum da risarcire.
Il comune di Rimini, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per tardiva impugnazione della deliberazione consiliare di adozione di variante al P.R.G., rispetto al termine decorrente dalla compiuta pubblicazione della deliberazione sul B.U.R.. Con memoria depositata in data 27/7/2016, il Comune chiede – sempre in via pregiudiziale – che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che, con l’avvenuta approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali P.S.C. e R.U.E., è stato conferito un assetto definitivo alla disciplina urbanistica delle aree di proprietà delle ricorrenti, con conseguente sostanziale “superamento” delle scelte urbanistiche transitorie effettuate, sempre in riferimento alle stesse aree, con la variante impugnata. Da tale approvazione discende, secondo il Comune, il venire meno di ogni interesse delle curatele ricorrenti per il presente giudizio, tenuto anche conto del fatto che esse hanno impugnato – per le parti concernenti le aree di rispettiva proprietà delle imprese fallite, le deliberazioni di approvazione del P.S.C. e del R.U.E.. Nel merito, il Comune ritiene comunque infondate sia la principale azione impugnatoria sia la subordinata azione risarcitoria, con conseguente richiesta di reiezione di ambedue i ricorsi.
Alla pubblica udienza del giorno 21 settembre 2016, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.
Il Collegio ritiene, in via preliminare, che la principale azione impugnatoria debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. E’ incontestato tra le parti (v. pag. 2 della memoria del Comune dep. il 27/7/2016 e v. pag. 16 e pag. 19 della memoria delle ricorrenti dep. il 20/7/2016) che nel mese di marzo 2016 sono stati approvati il P.S.C. e il R.U.E. del comune di Rimini. Detti strumenti urbanistici recano il nuovo definitivo assetto urbanistico del territorio comunale e, nello specifico, anche delle aree in questione. Pertanto, la disciplina transitoria all’epoca introdotta dal comune di Rimini con la gravata variante normativa e cartografica al P.R.G., risulta oggettivamente “superata” da tale nuova vigente normativa urbanistica locale. Tale circostanza trova conferma nel comportamento processuale dalle stesse ricorrenti, laddove esse dichiarano espressamente (v. memoria dep. il 20/7/2016 pagg. n. 16 e n. 19) che hanno provveduto ad impugnare dinanzi a questo T.A.R. i nuovi strumenti urbanistici comunali P.S.C. e R.U.E., per le parti di essi concernenti le aree oggetto di causa. Entrambi i ricorsi, quindi, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, peraltro con esclusivo riferimento alla parte di essi relativa all’impugnativa della variante al P.R.G..
Per quanto concerne, invece, la subordinata azione risarcitoria, il Collegio ritiene che essa – ancorché sia stato accertato il venire meno dell’interesse delle ricorrenti all’annullamento della gravata deliberazione consiliare - debba necessariamente essere esaminata nel merito, secondo quanto chiaramente prescrive, al riguardo, l’art. 34 c. 3, cod. proc. amm., secondo cui: “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”. Pertanto occorre innanzitutto verificare – seppure ai soli effetti risarcitori – la legittimità della deliberazione consiliare impugnata, costituendo l’eventuale illegittimità dell’atto, presupposto indefettibile e quindi necessario (ma non sufficiente) per procedere all’eventuale, ulteriore esame, nel merito, circa la sussistenza o meno degli altri specifici presupposti dell’azione risarcitoria. Il Collegio ritiene che dagli atti di causa emerga la sostanziale legittimità della deliberazione consiliare di adozione della variante normativa cartografica dell’allora vigente P.R.G. del comune di Rimini, in riferimento alle censure esposte in ricorso. Le argomentazioni difensive delle ricorrenti risultano fondate, infatti, su un presupposto giuridico del tutto errato, consistente nel ritenere che la variante al P.R.G. impugnata (diretta a conferire al territorio una disciplina urbanistica transitoria e di salvaguardia in vista dell’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. Emilia – Romagna n. 20 del 2000: P.S.C., P.O.C. e R.U.E.) abbia illegittimamente inciso (riducendo considerevolmente e ingiustificatamente la capacità edificatoria delle aree di proprietà delle società) su una situazione giuridica qualificata e differenziata di legittimo affidamento, a loro dire scaturente sia dall’accoglimento, da parte della Giunta comunale, della proposta di accordo pianificatorio ex art. 18 L.R n. 20 del 2000 formulata dalle ricorrenti sia dall’adozione di una variante specifica al P.R.G. che recepiva il contenuto dell’accordo. In realtà, come riferisce il Comune – con argomentazione non efficacemente contraddetta, sul punto, dalle ricorrenti - il suddetto accordo non è stato mai sottoscritto, con la conseguenza che risulta insussistente un elemento fondante della situazione di legittimo affidamento al mantenimento della capacità edificatoria delle aree in questione, come era stata descritta dalle ricorrenti. Oltre a tale fatto, da ritenersi, già di per sé, dirimente, si deve osservare che la variante specifica invocata dai ricorrenti, ancorché formalmente adottata dal Comune, non è stata mai approvata, con conseguente inefficacia di tale atto ad attribuire alle aree delle ricorrenti la capacità edificatoria in esso prevista, risultando limitata l’efficacia delle deliberazioni di adozione del P.R.G. e delle relative varianti alla sola introduzione di misure di salvaguardia. Deve essere infine rilevato che – come puntualmente segnalato dal Comune - successivamente all’adozione della variante specifica proposta dai ricorrenti, è stata adottata e approvata una variante al P.R.G. comunale relativa al “Piano di Rischio Aeroportuale – Tutela del territorio circostante l’Aeroporto”, contenente una disciplina urbanistica che ha interessato direttamente parte delle aree delle ricorrenti ricadente in detta zona di rispetto aeroportuale, più restrittiva, quanto a capacità edificatoria, rispetto a quella prevista nella precedente variante specifica proposta dalle ricorrenti. Tale deteriore (per le ricorrenti) assetto urbanistico risulta essere stato poi recepito, già dalla fase di adozione, nella disciplina del P.S.C. concernente la zona aeroportuale (v. tavole P.S.C. 2, 3 e 4b e N.T.A. doc. n. 8 e n. 10 del Comune). Le ricorrenti non risultano avere impugnato in sede giurisdizionale (o amministrativa) tale successiva variante, con conseguente evidente carenza di interesse a impugnare in parte qua – quanto meno per le aree di proprietà ricadenti in zona di rispetto aeroportuale, la variante normativa in questione.
D’altra parte, questa stessa Sezione – con considerazioni dalle quali anche attualmente non vi è motivo alcuno per discostarsi - si è già pronunciata in senso favorevole all’ammissibilità – nel sistema normativo di cui è espressione la L.R. n. 20 del 2000 che ha introdotto i già citati nuovi strumenti urbanistici – di tale tipologia di varianti, laddove quel Collegio ha ritenuto che “…In definitiva, dunque, lo scopo della variante, stigmatizzato dai ricorrenti in quello di impedire l’attuazione di strumenti attuativi eccedenti le capacità insediative previste a regime dal nuovo PSC adottato, è pienamente conforme a legge (artt. 12 e 41/I L.R. 20/00), la variante non è contraddittoria rispetto alle scelte precedenti in quanto motivata come sopra, non è discriminatoria rispetto ai P.P. già approvati, essendo ragionevole il criterio differenziante della già intervenuta efficacia, rientra nelle tipologie consentite dal combinato disposto degli artt. 41, comma 2, legge 20/00 e 15 L.R. 47/78, mentre è del tutto legittima e connaturale alla pianificazione urbanistica la sua ispirazione agli indirizzi espressi dai nuovi amministratori (in atti non tipizzati dalla legge urbanistica), ed è esplicitamente motivata con riguardo alla necessita di salvaguardia piena (cioè senza attenuazioni) delle scelte del PSC adottato, conformemente all’art. 12 della L.R. 20/00 e all’art. 41 , V comma della stessa legge interpretato dalla L.R. 6/09” (v. T.A.R. Emilia – Romagna sez. I, 17/9/2014 n. 857). Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, perdono ogni consistenza le censure che supportano l’azione impugnatoria promossa dalle ricorrenti, dal momento che, oltre all’ammissibilità di varianti a salvaguardia degli indirizzi urbanistici derivanti dall’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, è stata accertata l’insussistenza (accordo ex art. 18 L.R. n. 20 del 2000 non sottoscritto, variante specifica al P.R.G. solo adottata ) della situazione qualificata di legittimo affidamento a mantenere la capacità edificatoria delle aree di proprietà, sulla quale esse hanno imperniato l’intero impianto difensivo.
A conclusione dell’indagine incidentale svolta, come si è detto, ai soli fini risarcitori ed utilizzando i parametri dell’istituto della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene la principale azione impugnatoria inammissibile per difetto di interesse derivante da mancanza di posizione legittimante e, in parte, derivante dalla mancata impugnazione di atto direttamente lesivo della situazione giuridica delle ricorrenti. Di qui, conseguentemente, il rigetto per infondatezza dell’azione risarcitoria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato nel dispositivo.