TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-13, n. 202300332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-13, n. 202300332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300332
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 00332/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01380/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;



per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed illegittimità,

previa adozione di idonea misura cautelare sospensiva dell’efficacia esecutiva e contestuale richiesta di decreto cautelare, ed il conseguente annullamento:

1) del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’ingresso della ricorrente nell’Istituto Casa Circondariale Nuovo Complesso di Lecce, privo di numero di protocollo, datato 10 agosto 2019, consegnato a mani della ricorrente in data 13 agosto 2019, e degli atti ad esso connessi, con domanda di declaratoria di nullità del provvedimento impugnato con revoca dello stesso;

2) del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’ingresso della ricorrente nell’Istituto Casa Circondariale Nuovo Complesso di Lecce prot. -OMISSIS- del 22 agosto 2019, notificato a mezzo posta in data 28 agosto 2019, ivi compreso il provvedimento iniziale di cui al numero che precede e degli atti ad esso connessi; con domanda di declaratoria di nullità del provvedimento impugnato con revoca dello stesso;

3) di ogni altra parte degli atti menzionati, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato e/o comunque connesso, non allegato e consequenziale, ancorché non conosciuto;

4) con declaratoria della fondatezza della domanda azionata dalla ricorrente e, conseguente, declaratoria di nullità e/o annullamento dei suindicati provvedimenti del 13 agosto 2019 e del 28 agosto 2019 e di tutti gli atti o provvedimenti ad essi comunque connessi ed emessi dalla Casa Circondariale di Lecce;

5) con declaratoria della fondatezza della domanda della ricorrente e conseguentemente con la condanna della Amministrazione resistente a provvedere in senso positivo sulla istanza, nonché per la condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi conseguenti all’emanazione dei provvedimenti testé impugnati per l’illegittimo comportamento tenuto dall’Ente convenuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2023 la Cons. dott.ssa P M e udita l’avv. M. L. Nicolardi per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.La ricorrente - Infermiera professionale che dal 28/1/1998 ha sottoscritto con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 53 della Legge 9/10/1970 n. 740, un accordo individuale per l’espletamento, in regime convenzionale, del servizio tecnico infermieristico nell’Istituto Penitenziario di Lecce di durata biennale, poi rinnovato e tutt’ora in vigore (al momento dei fatti di causa) nei confronti della A.S.L. di Lecce (subentrata nelle competenze inerenti la medicina penitenziaria in virtù del D.P.C.M. 1/4/2008 e successivo protocollo di intesa 15/11/2012) - impugna gli epigrafati provvedimenti dell’Amministrazione Penitenziaria con i quali è stata prima sospesa e poi revocata l’autorizzazione, precedentemente rilasciatale, all’ingresso presso la Casa Circondariale di Lecce.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.

VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE, PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO IN RAPPORTO ALLA NORMATIVA INVOCATA DALLA DEDUCENTE ED IN RAPPORTO ALLA CONVENZIONE TRA CASA CIRCONDARIALE ED A.S.L. LECCE; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, PER CARENZA E/O MANCANZA DI ISTRUTTORIA, ABNORMITA’ E ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO, NONCHE’ PER ILLOGICITA’ MANIFESTA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO; PER VIZIO DI MOTIVAZIONE.

1.2. Il 13.11.2019 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Giustizia intimato.

1.3.Con

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