TAR Cagliari, sez. I, ordinanza collegiale 2013-08-01, n. 201300586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza collegiale 2013-08-01, n. 201300586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300586
Data del deposito : 1 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00554/2013 REG.RIC.

N. 00586/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00554/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2013, proposto da:


B L, rappresentato e difeso dagli avv. C P, A I, con domicilio eletto presso A I in Cagliari, via Domenico Millelire, N. 1;


contro

Ministero Dell'Interno, Questura Di Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

- del provvedimento cautelare di cui infra, del provvedimento del 23.4.2013 (notificato il 30.4.2013), con cui il Questore della Provincia di Cagliari ha respinto l'istanza proposta ex art. 88 del T.U.L.P.S.;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno e di Questura Di Cagliari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione, ma non anche la propria competenza territoriale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 la dott.ssa G F e uditi per le parti l’avv. C P per la parte ricorrente e l’avv.to Giandomenico Tenaglia per le Amministrazioni resistenti;


Considerato che la norma ora vigente del c.p.a. (art. 14, con il rinvio all’art. 135, tra cui la lettera “q quater”, recentemente introdotto dal correttivo al codice: art. 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012 n. 16, inserito dalla l. di conversione 26 aprile 2012 n. 44) impone la competenza inderogabile del Tar Lazio anche per le “autorizzazioni di polizia” in materia di “giochi pubblici con vincita di denaro”;

Avendo ritenuto il legislatore, con norma che si ritiene non affetta da vizi di incostituzionalità, che la materia necessita di concentrazione ed unitarietà di orientamento, considerati i peculiari aspetti di carattere internazionale che costituiscono il presupposto (attivazione di collegamenti con società straniere, autorizzate all’estero in paesi appartenenti alla Comunità Europea);

Ritenuta insussistente la competenza del Tar Sardegna, dovendo la causa essere, semmai, riassunta innanzi al Tar del Lazio.

Le spese di giudizio per la presente fase possono essere integralmente compensate.

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