TAR Milano, sez. IV, decreto cautelare 2014-10-03, n. 201401308
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N. 01308/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02644/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2014, proposto da:
A A M M A, rappresentato e difeso dagli avv. G L e M D C M, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Pistrucci, 6;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 11038/2012 del 22 novembre 2013, recante revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, nella parte in cui nega la conversione del permesso di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro subordinato;
Visto il ricorso notificato in data 26 settembre 2014 e depositato in data odierna coni i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
vista l’istanza di fissazione udienza;
Considerato che l’amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, avendo accertato che al matrimonio dello straniero con cittadina italiana non ha fatto seguito l’effettiva convivenza;
Considerato che le contestazioni riferite alla legittimità del provvedimento di revoca sfuggono alla competenza giurisdizionale di questo TAR;
Ritenuto, quanto al diniego di conversione del permesso di soggiorno, che la documentazione relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro non possa essere valutata perché il permesso di soggiorno non avrebbe mai dovuto essere rilasciato e, quindi, in tale ipotesi non possono assumere rilevanza gli elementi sopravvenuti;
Considerato, quanto al periculum, che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di espulsione avanti al Giudice di pace competente per materia;
Ritenuti insussistenti i presupposti dell’estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione delle misure cautelari inaudita altera parte;