TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-06-27, n. 202208748

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-06-27, n. 202208748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208748
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 08748/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05782/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5782 del 2022, proposto da L P, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Gianturco, 6;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Servizi per la Mobilita' S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Cornacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento, datato 27.04.2022, prot. 0027568, con cui Roma Servizi per la mobilità srl ha revocato la “autorizzazione alla sostituzione alla guida del Sig. Mattia Gabriele – titolare della licenza Taxi n. 1071 – con sostituto designato L P” ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

- del provvedimento, prot. 0052514/U del 25.03.2022, con cui la Camera di Commercio di Roma ha preconizzato la cancellazione d’ufficio del ricorrente della sua iscrizione al “Ruolo conducenti”, nonché dell’eventuale provvedimento di cancellazione ove esistente;

- dell’eventuale provvedimento presupposto, ove esistente, con cui il Dipartimento Mobilità del Comune di Roma ha disposto la revoca della “autorizzazione alla sostituzione” predetta;

- di ogni ulteriore provvedimento, ancorché non conosciuto, precedente e/o successivo, comunque collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e di Roma Servizi per la Mobilita' S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il sig. L P dal mese di febbraio 2015 è iscritto presso la Camera di Commercio di Roma nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nella Sezione “di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di taxi” (c.d. Albo taxi conducenti), istituito ai sensi della l.r. n. 58/1993 (“Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”).

Con apposita istanza rivola a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. chiedeva il rilascio dell’autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di una licenza taxi ai sensi dell’art. 16, comma 4, l.r. n. 58/1993.

In data 21 febbraio 2022, Roma Servizi per la Mobilità, con nota prot. 6945, ha rilasciato l’autorizzazione richiesta fino al 21 febbraio 2023.

Poco dopo, con nota del 17 marzo 2022, Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione predetta in ragione della dell’esistenza di una sentenza penale di penale del 9 luglio 2012, divenuta irrevocabile, emessa dalla Corte di Appello di Roma a suo carico.

A valle del c.d. contraddittorio procedimentale Roma Servizi per la Mobilità ha quindi disposto, con provvedimento del 27 aprile 2022, prot. 27568, la “revoca” dell’autorizzazione all’autorizzazione alla guida in precedenza rilasciata al ricorrente in quanto “era risultata una condizione incompatibile con l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico non di linea…” che per un “disguido in sede istruttoria” non era emerso in precedenza in occasione del rilascio in suo favore di un’altra simile precedente autorizzazione.

Il sig. P ha impugnato il provvedimento prot. 27568/2022 formulando quattro motivi (di cui l’ultimo si risolve in una semplice irregolarità formale).

Con il primo censura il provvedimento impugnato poiché, a dispetto della propria qualificazione (“revoca”), non recherebbe l’indicazione dei presupposti per la disposta revoca (ossia i sopravvenuti motivi di pubblico interesse e il mutamento della situazione di fatto originaria). Inoltre, anche laddove il provvedimento dovesse essere inteso

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