TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-06-27, n. 202208748

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-06-27, n. 202208748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208748
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 08748/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05782/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5782 del 2022, proposto da L P, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Gianturco, 6;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Servizi per la Mobilita' S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Cornacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento, datato 27.04.2022, prot. 0027568, con cui Roma Servizi per la mobilità srl ha revocato la “autorizzazione alla sostituzione alla guida del Sig. Mattia Gabriele – titolare della licenza Taxi n. 1071 – con sostituto designato L P” ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

- del provvedimento, prot. 0052514/U del 25.03.2022, con cui la Camera di Commercio di Roma ha preconizzato la cancellazione d’ufficio del ricorrente della sua iscrizione al “Ruolo conducenti”, nonché dell’eventuale provvedimento di cancellazione ove esistente;

- dell’eventuale provvedimento presupposto, ove esistente, con cui il Dipartimento Mobilità del Comune di Roma ha disposto la revoca della “autorizzazione alla sostituzione” predetta;

- di ogni ulteriore provvedimento, ancorché non conosciuto, precedente e/o successivo, comunque collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e di Roma Servizi per la Mobilita' S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. L P dal mese di febbraio 2015 è iscritto presso la Camera di Commercio di Roma nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nella Sezione “di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di taxi” (c.d. Albo taxi conducenti), istituito ai sensi della l.r. n. 58/1993 (“Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”).

Con apposita istanza rivola a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. chiedeva il rilascio dell’autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di una licenza taxi ai sensi dell’art. 16, comma 4, l.r. n. 58/1993.

In data 21 febbraio 2022, Roma Servizi per la Mobilità, con nota prot. 6945, ha rilasciato l’autorizzazione richiesta fino al 21 febbraio 2023.

Poco dopo, con nota del 17 marzo 2022, Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione predetta in ragione della dell’esistenza di una sentenza penale di penale del 9 luglio 2012, divenuta irrevocabile, emessa dalla Corte di Appello di Roma a suo carico.

A valle del c.d. contraddittorio procedimentale Roma Servizi per la Mobilità ha quindi disposto, con provvedimento del 27 aprile 2022, prot. 27568, la “revoca” dell’autorizzazione all’autorizzazione alla guida in precedenza rilasciata al ricorrente in quanto “era risultata una condizione incompatibile con l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico non di linea…” che per un “disguido in sede istruttoria” non era emerso in precedenza in occasione del rilascio in suo favore di un’altra simile precedente autorizzazione.

Il sig. P ha impugnato il provvedimento prot. 27568/2022 formulando quattro motivi (di cui l’ultimo si risolve in una semplice irregolarità formale).

Con il primo censura il provvedimento impugnato poiché, a dispetto della propria qualificazione (“revoca”), non recherebbe l’indicazione dei presupposti per la disposta revoca (ossia i sopravvenuti motivi di pubblico interesse e il mutamento della situazione di fatto originaria). Inoltre, anche laddove il provvedimento dovesse essere inteso quale “annullamento d’ufficio”, ne sostiene l’illegittimità in violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90 in quanto l’amministrazione avrebbe “del tutto omesso di indicare e/o valutare espressamente nel provvedimento impugnato: - gli accertati vizi di legittimità dell’atto annullato;
- le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento;
- il legittimo affidamento che sin dal 2015 e per tutti i rinnovi successivi (l’ultimo dei quali risale al 25.03.2021) il ricorrente ha maturato”. Evidenzia al riguardo che “il provvedimento impugnato (così come la comunicazione di avvio del procedimento) non menziona MAI, neppure implicitamente, la norma, la cui asserita violazione, sarebbe ostativa all’iscrizione e/o al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione alla sostituzione”.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 16 e 17 della l.r. n. 58/1993 atteso che Roma Servizi per la Mobilità sembrerebbe aver ipotizzato, a fondamento dell’annullamento d’ufficio, l’assenza del requisito dell’”idoneità moralità” previsto dalla lettera e) dell’art. 17, comma 3, cit., dovuto alla sussistenza di una sentenza di condanna finitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per il reato di lesioni personali, verosimilmente desunto dalla sentenza della Corte di Appello di Roma emessa nel 2012 a carico del ricorrente. Senonchè afferma che l’amministrazione non si sarebbe avveduta del fatto che “la condanna ad un anno e sei mesi inflitta al ricorrente non è dipesa dal reato di lesioni personali, bensì dal reato più grave contestatogli, che non è però tra quelli tassativamente previsti dall’art. 17, comma 3, lett. e) che comportano la perdita dei requisiti morali”. In altre parole, la condanna inflitta ha superato il periodo di un anno “non per la gravità del reato di lesioni personali commesso dal sig. P, bensì per il semplice fatto dato dalla contestazione di più reati in regime di continuità che, ai sensi dell’art. 81 c.p., comporta, come è noto il cumulo giuridico ovvero l’applicazione di una pena determinata “per la violazione più grave aumentata sino al triplo"”.

Con il terzo motivo deduce la carenza di potere di Roma Servizi per la Mobilità nell’adottare il provvedimento gravato in quanto all’interno del Comune di Roma, è il “Dipartimento per la Mobilità Sostenibile e Trasporti” che, attraverso la “Direzione Trasporto Pubblico Locale”, cura “la regolamentazione e la gestione delle procedure amministrative riguardanti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea - Servizio Taxi - Noleggio Auto e Autobus con conducente - Servizio a Trazione Animale - relativamente all’attività di rilascio, rinnovo e trasferimento licenze e autorizzazioni, rilascio di nulla osta per sostituzione di mezzi”.

Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. si è costituita in giudizio in resistenza. Si è altresì costituita in giudizio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma la quale ha invece ha contestato i presupposti sulla cui base è stato adottato l’atto gravato dal ricorrente aderendo, sostanzialmente, alla posizione di quest’ultimo.

Con decreto monocratico n. 3355/2022 è stata accolta la domanda di misura cautelare monocratica “con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 22 giugno 2022”.

All’udienza del 22 giugno 2022, il Collegio ha rilevato la possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata, dandone atto a verbale, ricorrendone i presupposti di legge ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

Il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo.

In via preliminare bisogna esaminare la terza censura sollevata dal ricorrente, atteso il carattere assorbente del vizio di incompetenza che, in quanto tale, non si presta ad essere graduato dalla parte.

Il motivo non è fondato.

Il provvedimento impugnato è stato adottato da Roma servizi per la mobilità S.r.l..

Roma servizi per la mobilità S.r.l. è interamente partecipata da Roma Capitale (socio unico).

Ai sensi dell’art.

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