TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-09-11, n. 202400566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-09-11, n. 202400566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400566
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00566/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00322/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2024, proposto da
Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rosarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento opposto dal Comune di Rosarno sulla domanda di convenzione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990 e del regolamento regionale n. 22 del 2019, per come modificato dal regolamento n. 10 del 2023, e tenuto conto degli obblighi di finanziamento di cui alla delibera regionale n. 669/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’associazione ricorrente gestisce le strutture residenziali/semiresidenziali per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli, denominate “CASA ACCOGLIENZA” e “SUOR CASTELLINI” site in Reggio Calabria, per le quali è stata autorizzata al funzionamento ed istituzionalmente accreditata dal Comune di Reggio Calabria in virtù del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall’Allegato A del regolamento n. 22/2019 approvato dalla Regione Calabria (successivamente modificato con regolamento n. 10/2023).



2. Con l’odierno ricorso essa si duole dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Rosarno, in qualità di Comune capofila d’Ambito, a fronte della diffida stragiudiziale comunicata via pec il 19.01.2024 e reiterata il 09.04.2024, avente ad oggetto la richiesta di concludere il procedimento volto alla stipula della convenzione necessaria a consentire il sostegno economico dei costi dei servizi di accoglienza erogati a favore degli utenti residenti nell'ambito territoriale di competenza ai sensi dell’art. 18 del citato regolamento regionale.



3. La stessa ricorrente ha precisato di aver soddisfatto, prima delle menzionate diffide, ogni richiesta di integrazione documentale avanzata dal Comune di Rosarno a valle di ripetute interlocuzioni procedimentali;
l’inerzia dell’Amministrazione non sarebbe pertanto giustificata anche perché i costi della convenzione sarebbero coperti dall’invio della quota di Fondo Nazionale e Regionale delle Politiche Sociali riservato all’Ambito di competenza per come previsto dalla DGR n. 669/2022 e dai successivi decreti di riparto.



4. Il Comune di Rosarno non si è costituito in giudizio.



5. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2024 la causa è passata in decisione.



6. Il ricorso è fondato e va accolto.

Per consolidata giurisprudenza, perché possa sussistere il silenzio inadempimento della P.A. non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta un’istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza medesima, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere.

L’obbligo del Comune di Rosarno, in qualità di ente capofila d’Ambito, di provvedere sulle istanze presentate il 19.01.2024 e il 09.04.2024, volte ad ottenere la stipula della convenzione atta ad assicurare il sostegno economico e conseguentemente la continuità assistenziale a beneficio degli utenti residenti in quel Comune, trova innanzitutto fondamento nell’art. 18 del regolamento n. 22 del 25.10.2019 della Regione Calabria, modificato dal successivo regolamento n. 10/2023, entrambi depositati in atti (v. docc. n. 12 e n. 13).

Tale disposizione prevede, per quanto di interesse, che:

- “ L’accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per la stipula di accordi/contratti con la pubblica amministrazione per l’erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l’acquisto (comma 1);

- “ L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico ” (comma 2);

- “ I soggetti pubblici che intendono acquistare prestazioni dai soggetti accreditati stipulano annualmente con essi appositi accordi/contratti che ne disciplinano i rapporti giuridici, secondo il fabbisogno, le disponibilità finanziarie ed i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale. In mancanza della stipula degli accordi/contratti non potranno essere erogati finanziamenti pubblici ” (comma 3);

- “ annualmente il Comune capo Ambito, sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti iscritti all’Albo di cui al precedente comma, i posti utenti da ammettere a retta ” (comma 8).

La ricorrente gode sia dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali in parola, sia dell’ imprescindibile requisito dell’accreditamento (v. doc. n. 2) che, se non attribuiscono al soggetto gestore del servizio socio-assistenziale un vero e proprio “diritto” alla stipula della convenzione (art. 18 comma 3), dovendo il Comune confrontarsi con eventuali contingenze economico-finanziarie, certamente è sufficiente ad intestare in capo alla P.A. l’obbligo di concludere il procedimento in conformità o meno all’istanza del privato, tanto più che, come puntualmente documentato dalla difesa della ricorrente, la provvista finanziaria non sembra in concreto fare difetto (v. DGR n. 669/2022- doc. n. 4).

In seconda battuta, l’obbligo di provvedere sull’istanza sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge o da un regolamento, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273;
Id, 3 giugno 2010, n. 3487), soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182).

Il che pure ricorre nel caso di specie, essendo gli utenti residenti in Comune di Rosarno attualmente ospiti delle strutture gestite dalla ricorrente e destinatari di misure assistenziali.

Ne deriva l’illegittimità del contegno inerte del Comune di Rosarno, non potendo detta Amministrazione, che pure aveva ottenuto le integrazioni documentali richieste (v. doc. n. 5), esimersi dal riscontrare la legittima istanza della ricorrente ad ottenere la stipula dell’accordo contrattuale (convenzione) di cui si è detto, implicando siffatta inerzia una palese violazione dei precetti costituzionali di certezza e buona amministrazione caratterizzanti l’azione amministrativa, nonché dell’art. 2 della L. n. 241/90.

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