TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-22, n. 201200461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200461
Data del deposito : 22 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00656/2011 REG.RIC.

N. 00461/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00656/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 656 del 2011, proposto da:
E E, rappresentato e difeso dall'avv. E E, con domicilio eletto presso Avv. Giovanni Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136;

contro

Comune di Jesi, rappresentato e difeso dall'avv. M N, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

per l'annullamento

DELL’

ORDINANZA AVENTE AD OGGETTO ISTITUZIONE DEFINITIVA ISOLA PEDONALE E ZTL

2 CORSO MATTEOTTI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Jesi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In accoglimento delle corrispondenti eccezioni dedotte dal Comune di Jesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Va in primo luogo osservato che il gravame si rivolge esclusivamente contro l’Ordinanza dirigenziale 5.5.2011 n. 19 che istituisce definitivamente l’Isola pedonale e ZTL 2 “Corso Matteotti”.

Al riguardo il Comune evidenzia che tale provvedimento risulta attuativo delle delibere consiliari 4.4.2011 n. 53 e 2.5.2011 n. 80, depositate in giudizio solo in data 27.4.2012 dallo stesso Comune, non essendo state allegate al ricorso in quanto non impugnate, per quanto compaiano citate nell’epigrafe dell’ordinanza 5.5.2011 n. 19.

L’effetto lesivo per il ricorrente non trae quindi origine da quest’ultimo provvedimento, ma dagli atti presupposti del Consiglio Comunale che contengono anche la regolamentazione del traffico (compresa la disciplina regolamentare, qui in contestazione, sull’accesso dei disabili), pedissequamente trasfusa nella citata ordinanza dirigenziale e che ne rappresenta, pertanto, materiale attuazione;
deliberazioni (e connessa regolamentazione) che resterebbero quindi in vigore anche in caso di accoglimento dell’odierno gravame.

Peraltro va osservato, sempre come evidenzia il Comune resistente, che la disciplina per le persone disabili, recepita nel provvedimento impugnato, risulta essere stata successivamente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale 20.3.2012 n. 54 (che approva il nuovo regolamento per il funzionamento dell’Isola pedonale di Corso Matteotti e Piazza della Repubblica in rettifica della precedente regolamentazione di cui le citate delibere consiliari n. 53 e 80 del 2011), in maniera più permissiva rispetto alla disciplina precedente.

La particolarità della controversia costituisce, tuttavia, giustificata la ragione per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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