TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-07, n. 201400923
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Testo completo
N. 00923/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2014, proposto da:
LE AL, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gaetani, con domicilio eletto presso l’Avv. Giulia Ginesi, in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Comune di Recanati, non costituito;
nei confronti di
NI OU 1958 S.r.l., non costituita;
per l'accertamento
del diritto di accesso del ricorrente, previo annullamento della determinazione dilatoria del Comune di Recanati datata 29.5.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il sig. AL chiede al Tribunale di condannare il Comune intimato ad ostendere gli atti relativi ai titoli edilizi rilasciati alla ditta controinteressata, nell’ambito della lottizzazione “PP8 Fontegrande” (limitatamente ai lotti nn. 12 e 14. Per inciso, il ricorrente è comproprietario del lotto n. 13).
A fondamento della domanda, il sig. AL premette di essere interessato a prendere visione integrale degli atti de quibus in relazione al contenzioso pendente davanti a questo TAR ed avente ad oggetto l’asserito inadempimento del Comune e della società controinteressata ai patti di cui alla convenzione di lottizzazione stipulata nel 2004 (ricorso n. 309/2014 R.G.).
2. Il Comune di Recanati, dopo aver comunicato le istanze di accesso ai controinteressati ed aver acquisito le osservazioni di tutte le parti, avrebbe omesso di concludere il procedimento con un atto espresso, al che è seguita la proposizione del presente ricorso.
Il ricorrente, in sostanza, ritiene che il diritto di accesso, in materia di titoli edilizi, è