TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-12-05, n. 202402908
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2024
N. 02908/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2024, proposto da
OP IE OO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cavallo Perin e Giulio Meneghetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda LS n. 5 SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento e/o la disapplicazione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della relazione del RUP -OMISSIS- Prot. n. 84159 del 19 settembre 2024, recante « Esclusione offerta Impresa OP IE OO» ;
- del disciplinare di gara 26/08/2024, Prot. n. 75764 dell’LS5 SA, recante « procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 36/2023 per l’affidamento di servizi di assistenza medica per le UU.OO.CC. pronto soccorso, ginecologia, pediatria, anestesia e rianimazione delle sedi ospedaliere dell’azienda LS5 SA per il periodo di un anno », nella parte in cui prevede l’esclusione delle offerte di importo pari o superiore al prezzo di base d’asta (art. 15, punto 2);
- dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 17 settembre 2024, di apertura delle buste e n. 3 del 19 settembre 2024, di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- della deliberazione del Direttore generale n. 1138 del 25 settembre 2024, di aggiudicazione della procedura di gara, limitatamente al Lotto 3 (CIG B2D2823BA6).
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata LT S.r.l. in data 11 novembre 2024:
- dei verbali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno riconosciuto la completezza dell’offerta tecnica della ricorrente principale e hanno attribuito il punteggio tecnico alle diverse offerte.
- della deliberazione del Direttore generale, n. 1138 del 25 settembre 2024, di aggiudicazione della procedura di gara, limitatamente al Lotto 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda LS n. 5 SA e della controinteressata LT;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata LT.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. OP IE OO (di seguito OP) ha partecipato alla procedura di gara per l’affidamento dei « servizi di assistenza medica per le UU.OO.CC. pronto soccorso, ginecologia, pediatria, anestesia e rianimazione delle sedi ospedaliere dell’Azienda LS 5 SA per il periodo di un anno », suddivisa in quattro lotti.
1.1. Con delibera del R.U.P. prot. 84159 del 19 settembre 2024, le offerte della ricorrente – presentate con riferimento ai soli Lotti nn. 2, 3 e 4 – sono state escluse dalla procedura in applicazione dell’art 15.2 del disciplinare di gara (« Saranno escluse le offerte economiche che presenteranno importi pari o superiori alla base d’asta sopra indicata »), perché di importo esattamente corrispondente alla base d’asta.
2. OP impugna, quindi, tale provvedimento di esclusione limitatamente al Lotto n. 3 (relativo al « servizio di assistenza medica presso la UOC di pediatria dei presidi ospedalieri di Rovigo e Adria dell’azienda LS 5 SA ), per il quale la sua offerta tecnica è stata premiata dalla Commissione giudicatrice con il più elevato punteggio qualitativo (60,40/70esimi, riparametrati a 70/70esimi).
2.1. Domanda, contestualmente, l’annullamento del disciplinare di gara (atto prot. 75764 del 26 agosto 2024), nella parte in cui prevede l’esclusione delle offerte di importo pari alla base d’asta, e dell’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata LT (delibera del D.G. prot. 1138 del 25 settembre 2024).
2.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione di legge con riferimento all’art. 10, comma 2, d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che impone il principio di tassatività delle cause di esclusione; eccesso di potere per manifesta illogicità , perché la previsione del disciplinare che impone l’esclusione dell’offerta di importo pari alla base d’asta viola il principio di tassatività delle cause di esclusione (di cui all’art. 10, comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici) ed è, quindi, affetta da nullità.
II. « Violazione di legge con riferimento art. 97, co. 2, Cost., sul buon andamento e sull’imparzialità dell’amministrare pubblico; eccesso di potere per manifesta illogicità della decisione », perché una clausola che impone l’esclusione dell’offerta di importo pari alla base d’asta neppure risponde ad un interesse pubblico, giacché impedisce la valutazione di un’offerta rispettosa del limite massimo di spesa stabilito per l’erogazione del servizio.
3. Si sono costituite per resistere al ricorso l’Azienda LS 5 SA e la controinteressata. L’Azienda sanitaria ha in particolare eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché diretto a contestare le scelte discrezionali della stazione appaltante nella redazione della legge di gara.
4. Con ricorso incidentale notificato il 30 ottobre 2024, la controinteressata LT ha impugnato gli atti relativi alla valutazione dell’offerta della ricorrente, per i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 4 del capitolato d’oneri; violazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978, violazione dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; violazione dell’Accordo Collettivo Nazionale stipulato il 10 febbraio 2022 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’articolo 8 del d. lgs, n 502/1992, perché l’offerta di Pediacop è inammissibile ai sensi dell’art. 4 del capitolato d’oneri, in quanto individua, per l’esecuzione del servizio, quattro pediatri di libera scelta, in condizione di