TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-09, n. 202302246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-09, n. 202302246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302246
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 02246/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00009/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Santa Maria Hoè in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M V S e F N B e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L T e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

Comune di La Valletta Brianza in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E T e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

M F, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) Quanto al ricorso introduttivo:

della deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 37 del 13.12.2022, avente ad oggetto “ Approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo alla Giunta e alla struttura organizzativa dell’Unione approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.27 del 29.07.2022”, nella parte in cui non riassegna alla titolarità del Comune di Santa Maria Hoè il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto di recesso parziale, ma lo trattiene nella titolarità dell'Unione assegnandolo al Comune ricorrente attraverso l'istituto del comando, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso tra cui, a mero titolo esemplificativo, la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 27 del 29.07.2022;

B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della delibera del Consiglio Comunale di La Valletta Brianza n. 40 del 21.12.2022 avente ad oggetto “ Presa d'atto deliberazione consiglio dell'Unione n.37 del 13.12.2022 - approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2022 ”;

- della delibera della Giunta Comunale di La Valletta Brianza n.75 del 29.12.2022 avente ad oggetto “ Presa d'atto deliberazione Consiglio Comunale n.40 del 21.12.2022 – Sospensione applicazione deliberazione Giunta Comunale n.58 del 25.10.2022 ”;

- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.137 del 21.12.2022 avente ad oggetto “ Assegnazione temporanea dal 01.01.2023 di personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta al Comune di Santa Maria Hoè per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alla deliberazione Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 18 del 28.06.2022” ;

- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 4 del 10.01.2023 avente ad oggetto “ Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – Modifica ”;

- della delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 5 del 10.01.2023 avente ad oggetto: “ Nomina dei capi settore, dei responsabili di servizio e delle Unità di progetto e attribuzione delle posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Proposta al Presidente dell'Unione ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del Regolamento ”;

- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.17 del 27.01.2023 avente ad oggetto “ Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025: struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale” ;

- della delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.21 del 10.02.2023 avente ad oggetto “ Assegnazione temporanea dal 01.01.2023 di personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta al Comune di Santa Maria Hoè per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alla deliberazione Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 18 del 28.06.2022 – Modifica” ;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- la comunicazione del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta indirizzata alla Sig.ra Claudia Cardamone del 10.02.2023;

- la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.39 del 21.12.2022 avente ad oggetto “ Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - Elezione di un nuovo componente in qualità di Assessore ”;

- la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.6 del 10.02.2023 avente ad oggetto “ Presa d'atto del nuovo componente del Consiglio dell'Unione in rappresentanza del Comune di La Valletta Brianza e del nuovo capogruppo del gruppo consiliare “La Valletta 2020”” nella parte in cui annovera tra i componenti del Consiglio dell'Unione il sig. Efrem Brambilla, benché dimissionario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e del Comune di La Valletta Brianza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso introduttivo il Comune di Santa Maria Hoè ha impugnato la delibera adottata dal Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 37 del 13.12.2022, avente ad oggetto “ Approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo alla Giunta e alla struttura organizzativa dell’Unione approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.27 del 29.07.2022”, nella parte in cui, nonostante il recesso parziale dalla Convenzione “per il conferimento di tutte le funzioni comunali all’Unione” esercitato dall’ente ricorrente, non riconduce nella titolarità di quest’ultimo il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto del recesso, limitandosi ad assegnarglielo mediante l’istituto del comando.



1.1 Parte ricorrente ha esposto:

- di aver costituito, unitamente al Comune di La Valletta Brianza, l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (nel prosieguo, per brevità, l’Unione) ai fini dell’esercizio congiunto di una serie di servizi e funzioni;

- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2022, aveva esercitato il recesso parziale e unilaterale dalla Convenzione “per il conferimento di tutte le funzioni comunali all’Unione” a decorrere dal 01.01.2023, lasciando in carico all’Unione le seguenti funzioni: a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
c) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (compresa la gestione del Centro Raccolta Rifiuti dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta) e la riscossione dei relativi tributi;
d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art.118, 4°comma, della Costituzione;
e) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
oltre alla biblioteca civica e alla gestione dell’impianto sportivo Stadio Idealità;

- che, con il medesimo provvedimento, aveva deliberato “ di ricondurre il personale, ad eccezione di quello addetto ai servizi bibliotecari e di polizia locale, negli organici e nella completa titolarità del Comune di Santa Maria Hoè, giusta deliberazione del Consiglio dell’Unione n.10/2022 (piano di attribuzione per la riassegnazione del personale)”;

- che, in data 13.12.2022, il Consiglio dell’Unione - preso atto del recesso esercitato dal Comune ricorrente e stante l’intenzione di non procedere alla riassegnazione della titolarità dei contratti di lavoro del personale dipendente ai Comuni conferenti sino alla definizione di un indirizzo univoco da parte dei rispettivi Consigli comunali - aveva approvato la delibera in questa sede impugnata, con la quale aveva assegnato al Comune ricorrente, mediante l’istituto del comando, il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto del recesso parziale dallo stesso esercitato, trattenendone tuttavia la titolarità.

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