TAR Milano, sez. V, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202400954
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Pubblicato il 12/09/2024
N. 00954/2024 REG.PROV.CAU.
N. 02096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2096 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V S e E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Romana, 54;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
a) del provvedimento dell'ATS della Brianza - prot. n. 51693/24 del giorno 2/7/2024, comunicato al ricorrente a mezzo pec, in pari data (docc. 1 e 2), avente ad oggetto: “Atto di diffida e contestuale sospensione dello Studio Professionale di Medicina dello Sport denominato "Studio professionale di medicina dello Sport Dott. -OMISSIS- - -OMISSIS-” con il quale ATS ha sospeso con effetto immediato e per 6 mesi, "l''Autorizzazione Sanitaria (DIA del 08/01/2009 prot. 0562/09)", diffidando il ricorrente "ad ottemperare al mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi”;
b) del verbale di sopralluogo del 21.3.2024 della "Commissione di controllo delle prestazioni di Medicina dello Sport" (doc.3);
c) per quanto occorrer possa, del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto da ATS (doc.4) con il quale, ai sensi dell''art. 27 quinques c. 1 lett. f) L.R. 33/2009, è stata applicata la sanzione pecuniaria di € 6.010,00 oltre oneri di notifica;
d) di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale n. 858/2024 del