TAR Roma, sez. 2T, decreto collegiale 2019-10-08, n. 201911623
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Testo completo
Pubblicato il 08/10/2019
N. 11623/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04233/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 4233 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la liquidazione
dei compensi a spese dello Stato come da istanza proposta dall’avv. A.Tozzi, difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio nel procedimento conclusosi con la sentenza di questa sezione n. 9047/2019.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07 ottobre 2019 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con decisione n. 9047/2019, pubblicata l’8 luglio 2019, è stato in parte respinto ed in parte accolto, con compensazione delle spese di lite, il ricorso 4233/2019 R.G. intentato dal sig. ON ON col patrocinio dell’avv. A. Tozzi, per l'accertamento del silenzio serbato sull'istanza del 26 febbraio 2019, inviata a Roma Capitale, Dip.to Attività culturali, con la quale il ricorrente ha chiesto a Roma Capitale la conclusione del procedimento di bando per il rilascio di nuove concessioni per pittori e ritrattisti nonché il rilascio, nelle more, di una concessione provvisoria per lo svolgimento della propria attività di pittore in Piazza Navona;
Considerato che il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria al gratuito patrocinio con decreto della competente Commissione n.169/2019 del 17.4.2019;
VISTA l’istanza depositata una prima volta il 17.5.2019 e successivamente il 09.7.2019 con cui l’avv. A Tozzi chiede la liquidazione degli onorari, quantificati in euro 7100,00 (oltre Iva, Cpa e spese generali) per l’attività difensiva volta in favore del sig. ON innanzi a questo Tribunale nel predetto ricorso;
Visto il D.P.R. n. 115 del 2002 ed in particolare gli artt. 76, 79, 127 (norma questa che, al comma 4, prevede che la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria) e 136 (laddove prevede che se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione a patrocinio,