TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310723
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10723/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5223 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C, D D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P C in Roma, via F. Confalonieri 5;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale - Corpo Polizia Locale, Roma Capitale Municipio XIII, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. rep -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-del 15.02.2023, ricevuta con p.e.c. del 17.02.2023, resa da Roma Capitale – Corpo di Polizia Locale –

XIII

Gruppo Municipale Aurelio, con la quale, in riscontro all'istanza di accesso prot. -OMISSIS-del 13.02.2023 presentata dalla -OMISSIS- S.r.l., è stato disposto il differimento dell'accesso, fino al 13.02.2024, prorogabile di anni uno;

di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, ivi compreso, occorrendo e in parte qua, il “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni”, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 6 del 12.02.2019;

e per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente ai documenti richiesti con l'istanza di accesso del 13.02.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente riceveva il 27.1.2023 la notifica della Determinazione Dirigenziale rep.-OMISSIS- del 21.12.2022, prot. -OMISSIS-del 21.12.2022, recante in oggetto “ Immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in Roma -OMISSIS- n.1 (art. 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - art. 16 della L.R. Lazio 11 agosto 2008 n. 15 e s.m.i.) ” e recante altresì una generica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e ss. della Legge n. 241/1990. Espone che in tale provvedimento venivano richiamati numerosi atti e documenti non in possesso della -OMISSIS- S.r.l cui pertanto chiedeva di accedere.

Con l’impugnato provvedimento si disponeva il differimento dell’accesso per la seguente motivazione: “ considerato che, per quanto di competenza del Reparto Edilizia della Sezione Socio Ambientale di questa U.O., in data 02.12.2022 è stata interessata la Procura della Repubblica di Roma con apposita informativa di reato;
che, quindi, alla luce dell’art. 12 del Del. Assemblea Capitolina n. 6 del 12.02.2019 e del relativo Allegato B si ritiene, al momento, che l’accesso agli atti richiesto debba essere differito
”.

Ritenendo illegittimo il differimento e necessari gli atti per la difesa in giudizio, propone l’odierno ricorso, lamentando la violazione degli artt. 22 e ss. della L. 2412/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., in quanto gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria;
tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, cosicché non può legittimamente impedirsi (né differirsi), nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, 1. n. 241 del 1990.

Costituitasi resiste Roma Capitale che riferisce in fatto quanto segue.

In data 26.11.2021, personale del

XIII

Gruppo Aurelio, eseguiva un sopralluogo presso il locale con destinazione C/2, (magazzino) di proprietà di terzi, sito in via -OMISSIS-dal quale emergeva una diversa destinazione d’uso dell’immobile in quanto utilizzato come ufficio (A/10) dalla società affittuaria ricorrente dove, peraltro, ha la sede legale, mediante arredo con mobilio, scaffali, scrivanie e computer. Con nota prot. -OMISSIS- il Gruppo

XIII

Aurelio comunicava al Municipio Roma XIII comunicazione, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001. In data 18.11.2022, con nota prot. CS 103004, la Direzione Tecnica del Municipio

XIII

Roma Aurelio, trasmetteva l’esito dell’accertamento tecnico riferito alla presunta violazione urbanistico – edilizia di cui alla comunicazione art. 27, co. 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS-), individuando nell’art. 33 del D.P.R. 380/2001 la tipologia della violazione urbanistica. In data 2.12.2022, il Comando del

XIII

Gruppo Aurelio redigeva comunicazione di reato a carico della legale rappresentante della società “-OMISSIS-” r.l. e responsabile del cambio di destinazione d’uso del locale, per cui presso la procura della Repubblica è procedimento penale n. -OMISSIS-. In data 13.2.2023, il legale di fiducia della legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l., faceva richiesta presso l’U.R.P. del

XIII

Municipio Aurelio di accesso agli atti, chiedendo il rilascio di varia documentazione.

In data 15.2.2023, il Comando del

XIII

Gruppo Aurelio adottava la Determinazione Dirigenziale di cui al Rep. -OMISSIS- evidenziando che la documentazione richiesta avrebbe potuto essere reperita direttamente presso l’Autorità Giudiziaria.

In data 15.3.2023 -OMISSIS- notificava a Roma Capitale il ricorso a cui si resiste.

Eccepisce l’inammissibilità del ricorso non notificato ad alcun controinteressato;
l’inammissibilità nella parte in cui si chiede l’annullamento, in parte qua, del Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 6 del 12.2.2019, essendo la domanda soggetta a rito ordinario e non camerale;
l’infondatezza del gravame ex art. 24 della L. n. 241/1990, nella versione riformulata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 che ha sancito, elevandolo a rango superiore, un principio già introdotto a livello regolamentare: l'esclusione dell'esibizione di atti utilizzati nel corso dell'attività giudiziaria o di polizia.

In replica, parte ricorrente nega che possano sussistere controinteressati nella presente fattispecie, che del resto Roma Capitale non ha individuato nel procedimento;
quanto al Regolamento di Roma Capitale, si è posta, in prima battuta, una questione di “interpretazione conforme” ai principi e alle norme sovraordinate e, solo in subordine, una questione di illegittimità, che non potrebbe essere comunque respinta, essendo possibile convertire il rito ex art. 32 del c.p.a.;
nel merito, ribadisce le argomentazioni già dedotte.

Nella camera di consiglio del 30 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni in rito della difesa capitolina, tenuto conto che non sono riscontrabili, nella odierna controversia, sostanziali posizioni di controinteressati (con particolare riguardo all’interesse della proprietà dei locali del cui asserito abusivismo gli atti richiesti avrebbero svolto accertamenti, atteso che tali atti sono lesivi per i proprietari quanto per la ricorrente).

Il ricorso è fondato e come tale va accolto, sia pure nei seguenti limiti.

Deve premettersi che, così come di recente ribadito, “ il diritto di difesa in giudizio, riconosciuto e sancito dalla Costituzione, e il diritto di accesso ai documenti amministrativi d'interesse, quale corollario dei principi di trasparenza e partecipazione sanciti dalla l. n. 241/1990 in attuazione dell'art. 97 Cost., costituiscono due principi fondamentali e di portata assolutamente generale dell'ordinamento giuridico italiano, di modo che le limitazioni di accesso agli atti amministrativi connessi, seppure in senso lato, al procedimento amministrativo sono sempre accessibili salvo specifici divieti. In ogni altro caso, resta dunque rimesso alla parte controinteressata l'onere di allegare la sussistenza di un danno talmente grave da precludere l'attivazione del predetto principio fondamentale di trasparenza dell'ordinamento. Peraltro, tale preclusione, a norma della l. n. 241/1990, deve essere valutata con particolare rigore e ristrettezza qualora l'interesse puntuale, differenziato ed attuale del richiedente all'accesso agli atti richiesti sia motivato da ragioni di difesa in giudizio. Tale previsione, a propria volta, alla luce del principio costituzionale ed euro-unitario di effettività della tutela giurisdizionale, risulta connotata da una particolare ampiezza che non consente di limitarla alle specifiche esigenze di difesa di un giudizio connesso al medesimo procedimento amministrativo al quale gli atti sono riferibili, ben potendo questi ultimi assumere rilievo anche con riferimento a una pluralità di procedimenti amministrativi intercorrenti fra l'Amministrazione ed i medesimi soggetti privati ” (Consiglio di Stato , sez. III , 09/12/2022 , n. 10800).

Coerentemente, secondo la giurisprudenza, “ l'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell' art. 329 c.p.p , di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denunzia all'autorità giudiziaria (T.A.R. , Salerno , sez. III , 27/06/2022 , n. 1850;
cfr. anche T.A.R. , Reggio Calabria , sez. I , 23/09/2022 , n. 630;
T.A.R. , Napoli , sez. VI , 30/11/2022 , n. 7467). In decisioni più risalenti, si è anche ritenuto che nel “ rapporto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 e l'obbligo di segretezza sugli atti di indagine ex art. 329 c.p.p., …l'effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestro ex art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall'autorità giudiziaria procedente l'estrazione di copie consentita dall'art. 258 c.p.p. Infatti, mentre di per sé l'estrazione di copie dei documenti sequestrati ex art. 258 c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando l'Amministrazione sequestrataria riceve un'istanza di accesso agli atti sequestrati da parte di un privato avente titolo a richiederlo, allora l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo esigibile in buona fede e secondo diligenza, di esercitare tale facoltà allo scopo di porre in essere quel diligente sforzo possibile secondo le circostanze concrete per soddisfare l'interesse legittimo della parte interessata ad ottenere la conoscenza dei dati e delle informazioni cui ha titolo” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma , sez. II , 04/01/2016 , n. 7).

La giurisprudenza prevalente è quindi orientata a ritenere che le informative dell’ufficio o gli atti ispettivi e perfino le denunce pervenute all’Amministrazione non possono essere sottratte al diritto di accesso, salvo il differimento, il quale (oltre ai casi in cui è normativamente disciplinato, come in materia di procedure di gara, cfr. T.A.R. , Roma , sez. II , 18/11/2022 , n. 15347), dipende da una concreta valutazione caso per caso delle ragioni di tutela di terzi o dell’istruttoria che va, quindi, adeguatamente motivata (cfr. T.A.R. , Roma , sez. II , 12/01/2023 , n. 538 Chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l'ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell'istruttoria, il che può unicamente giustificare il differimento del diritto di accesso, ma non consente, invece, il diniego del diritto alla conoscenza degli atti ”).

Nel caso di specie, il motivo del differimento è stato identificato dall’Ufficio nella circostanza che gli atti richiesti sono relativi ad una informativa di reato che, in forza del Regolamento di Roma Capitale, renderebbe automatico e necessitato attenderne l’esito prima di autorizzare l’esercizio del diritto di accesso.

Deve darsi atto che l’art. 12 del Regolamento per l’accesso di Roma Capitale, di cui alla DAC n. 6 del 12 febbraio 2019 contiene indicazioni non univoche ai fini della qualificazione del differimento dell’accesso agli atti. La disposizione, invero, recita “ Il Responsabile del procedimento può differire l'accesso in tutti casi in cui sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese. Il differimento ha la durata massima di un anno ma può essere prolungato, con specifici provvedimenti, fino a quando permangono le esigenze di temporanea salvaguardia delle tutele medesime.

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