TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310723
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10723/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5223 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C, D D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P C in Roma, via F. Confalonieri 5;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale - Corpo Polizia Locale, Roma Capitale Municipio XIII, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. rep -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-del 15.02.2023, ricevuta con p.e.c. del 17.02.2023, resa da Roma Capitale – Corpo di Polizia Locale – XIII Gruppo Municipale Aurelio, con la quale, in riscontro all'istanza di accesso prot. -OMISSIS-del 13.02.2023 presentata dalla -OMISSIS- S.r.l., è stato disposto il differimento dell'accesso, fino al 13.02.2024, prorogabile di anni uno;

di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, ivi compreso, occorrendo e in parte qua, il “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni”, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 6 del 12.02.2019;

e per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente ai documenti richiesti con l'istanza di accesso del 13.02.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La ricorrente riceveva il 27.1.2023 la notifica della Determinazione Dirigenziale rep.-OMISSIS- del 21.12.2022, prot. -OMISSIS-del 21.12.2022, recante in oggetto “ Immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in Roma -OMISSIS- n.1 (art. 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - art. 16 della L.R. Lazio 11 agosto 2008 n. 15 e s.m.i.) ” e recante altresì una generica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e ss. della Legge n. 241/1990. Espone che in tale provvedimento venivano richiamati numerosi atti e documenti non in possesso della -OMISSIS- S.r.l cui pertanto chiedeva di accedere.

Con l’impugnato provvedimento si disponeva il differimento dell’accesso per la seguente motivazione: “ considerato che, per quanto di competenza del Reparto Edilizia della Sezione Socio Ambientale di questa U.O., in data 02.12.2022 è stata interessata la Procura della Repubblica di Roma con apposita informativa di reato; che, quindi, alla luce dell’art. 12 del Del. Assemblea Capitolina n. 6 del 12.02.2019 e del relativo Allegato B si ritiene, al momento, che l’accesso agli atti richiesto debba essere differito ”.

Ritenendo illegittimo il differimento e necessari gli atti per la difesa in giudizio, propone l’odierno ricorso, lamentando la violazione degli artt. 22 e ss. della L. 2412/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., in quanto gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, cosicché non può legittimamente impedirsi (né differirsi), nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, 1. n. 241 del 1990.

Costituitasi resiste Roma Capitale che riferisce in fatto quanto segue.

In data 26.11.2021, personale del XIII Gruppo Aurelio, eseguiva un sopralluogo presso il locale con destinazione C/2, (magazzino) di proprietà di terzi, sito in via -OMISSIS-dal quale emergeva una diversa destinazione d’uso dell’immobile in quanto utilizzato come ufficio (A/10) dalla società affittuaria ricorrente dove, peraltro, ha la sede legale, mediante arredo con mobilio, scaffali, scrivanie e computer. Con nota prot. -OMISSIS- il Gruppo XIII Aurelio comunicava al Municipio Roma XIII comunicazione, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001. In data 18.11.2022, con nota prot. CS 103004, la Direzione Tecnica del Municipio XIII Roma Aurelio, trasmetteva l’esito dell’accertamento tecnico riferito alla presunta violazione urbanistico – edilizia di cui alla comunicazione art. 27, co. 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS-), individuando nell’art. 33 del D.P.R. 380/2001 la tipologia della violazione urbanistica. In data 2.12.2022, il Comando del XIII Gruppo Aurelio redigeva comunicazione di reato a carico della legale rappresentante della società “-OMISSIS-” r.l. e responsabile del cambio di destinazione d’uso del locale, per cui presso la procura della Repubblica è procedimento penale n. -OMISSIS-. In data 13.2.2023, il legale di fiducia della legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l., faceva richiesta presso l’U.R.P. del XIII Municipio Aurelio di accesso agli atti, chiedendo il rilascio di varia documentazione.

In data 15.2.2023, il Comando del XIII Gruppo Aurelio adottava la Determinazione Dirigenziale di cui al Rep. -OMISSIS- evidenziando che la documentazione richiesta avrebbe potuto essere reperita direttamente presso l’Autorità Giudiziaria.

In data 15.3.2023 -OMISSIS- notificava a Roma Capitale il ricorso a cui si resiste.

Eccepisce l’inammissibilità del ricorso non notificato ad alcun controinteressato; l’inammissibilità nella parte in cui si chiede l’annullamento, in parte qua, del Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, approvato con Deliberazione

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