TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-07-22, n. 202414922
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 14922/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01907/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2024, proposto da
IS AS, ZO CI, ES Di CC, UI IV, EN ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Abruzzo, Usr Marche, non costituiti in giudizio;
per l''annullamento
A) del decreto direttoriale del Ministero dell''''Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 2788 del 18.12.2023 (pubblicato sul portale InPa in data 19.12.2023), recante bando di indizione del «Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali», nella parte in cui disciplina i requisiti di studio e di carriera (art. 2) e prescrive le modalità di trasmissione della domanda di partecipazione (art. 4), siccome ostative all''''ammissione alla procedura selettiva a danno dei ricorrenti; B) del Decreto Ministeriale 13.10.2022 n. 194 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 298 del 22.12.2022), recante «Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l''''accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (art. 2), in quanto ostativo alla ammissione dei ricorrenti; C) del provvedimento tacito di esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale de qua; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti
PER L''''ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici in quanto in possesso di adeguata formazione e valida esperienza professionale;
PER L''''EFFETTO, PER LA CONDANNA, ANCHE AI SENSI DELL''''ART. 30 COD. PROC. AMM., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l''''ammissione dei ricorrenti alla tornata concorsuale di cui è causa, consentendole di sostenere le prove selettive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell''Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, con decreto direttoriale prot. n. 2788 del 18.12.2023, ha indetto il «Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali» , sulla base del Decreto Ministeriale 13.10.2022 n. 194, recante il «Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l''accesso ai ruoli della dirigenza scolastica» .
Il bando di concorso, riprendendo interamente la relativa disposizione del Decreto Ministeriale, ha previsto all’art. 2 quanto segue: «Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di uno tra i seguenti titoli di studio (…)» (comma 1); «Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il servizio prestato nell’anno scolastico non ancora concluso ricadente nell’anno di indizione del bando» (comma 3); «Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato» (comma 4); «I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione» (comma 5).
Al momento dell’indizione del bando di concorso, i docenti ricorrenti, essendo valido ai fini dell’anzianità di servizio anche il periodo di pre-ruolo, avevano già maturato un’anzianità di servizio almeno quinquennale, acquisita con una pluralità di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di incarichi di supplenze ai sensi del D.M. n. 131 del 2007; mancavano invece del requisito della conferma in ruolo, che avrebbero potuto ottenere solo successivamente ad esito positivo del periodo di formazione e di prova previsto dalla normativa primaria, che stavano ancora svolgendo.
Dal momento che il bando di concorso all’art. 4 prevedeva che «i candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e che «non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto» , i docenti ricorrenti erano nella materiale impossibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità previste dal bando.
I docenti hanno proposto ricorso al TAR Lazio-Roma, Sez. III- bis , contro le suddette previsioni sulla partecipazione al concorso e contestualmente hanno anche provveduto ad inviare una domanda in forma cartacea con l’indicazione dei requisiti in loro possesso, ritenuti sufficienti sulla base della ricostruzione giuridica prospettata nel ricorso.
Il ricorso, per la trattazione della domanda cautelare, è stato discusso nella camera di consiglio del 19.03.2024, in cui l’istanza cautelare monocratica è stata rigettata per mancanza degli stringenti presupposti di estrema gravità e urgenza prescritti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica.
Alla successiva camera di consiglio del 20.03.2024 il Collegio, con ordinanza n. 1103, ha ritenuto necessario richiedere motivati chiarimenti sui fatti di causa all’amministrazione, che in osservanza dell’ordinanza ha provveduto a depositare una relazione sui fatti di causa in data 05.04.2024, e, per soddisfare adeguatamente le esigenze di parte, ha fissato la sollecita trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 02.07.2024.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Il Ministero nella sua relazione sui fatti di causa ha proposto due censure di inammissibilità del ricorso, che vanno esaminate in via preliminare, in ordine alla mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati e all’assenza di omogeneità delle posizioni dei ricorrenti all’interno del ricorso collettivo.
Entrambe le eccezioni di inammissibilità devono ritenersi infondate.
2.1 In merito alla prima censura, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dai ricorrenti nella memoria conclusionale, è possibile qualificare come controinteressati i candidati esclusi da una selezione concorsuale solo nel caso in cui venga impugnata una graduatoria emessa a conclusione della relativa procedura concorsuale e non quando è ancora in corso di svolgimento il concorso. Non è possibile configurare dei controinteressati nel caso in cui l’impugnazione venga proposta avverso un bando di concorso, dal