TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-11-17, n. 202215295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-11-17, n. 202215295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215295
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 15295/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09859/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9859 del 2022, proposto da
G R, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sull’ordinanza n. 7399 del 13 novembre 2019 nella parte in cui il Tar Lazio – Roma ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento della somma, ivi indicata, a titolo di spese della fase esecutiva;

nonché per la condanna dell'amministrazione resistente

- al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;

- alla corresponsione degli ulteriori interessi legali di mora ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della predetta ordinanza e sino al giorno di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 112, co. 3, c.p.a.;

nonché infine per la nomina

di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'amministrazione nell'ipotesi di perdurante e palese inadempimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la nota del 15 settembre 2022, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Osservato che con nota del 15 settembre 2022, parte ricorrente ha evidenziato che « dopo la proposizione del gravame l’amministrazione ha eseguito il giudicato di cui alla ordinanza n. 7399/2019 provvedendo in data odierna al pagamento della somma, ivi indicata, a titolo di spese della fase esecutiva» e ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare « la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. »;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere e di dover condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite – nella misura indicata in dispositivo – in favore di parte ricorrente.

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