TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-11-17, n. 201711390
Sentenza
17 novembre 2017
Sentenza
17 novembre 2017
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2017
N. 11390/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11381/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11381 del 2007, proposto da:
AN VA UI, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio fissato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo tribunale;
contro
Ministero dell'interno;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento dello stesso.
Visto il ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 novembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame il ricorrente, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 22 marzo 2006, ha domandato l’accertamento del proprio diritto a ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario, ex art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, pari a 60 giorni, maturato durante il periodo di aspettativa per infermità (12 novembre 2004 – 24 febbraio 2006).
Il ricorrente, premesso di aver presentato il 19 settembre 2006 corrispondente istanza, rimasta inevasa, ha ulteriormente domandato la condanna del Ministero dell’interno al pagamento in suo favore dell’importo pari a € 5.108,62, oltre interessi e rivalutazione, a far data dalla maturazione del credito e sino all’effettivo soddisfo.
Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione.
La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2017.
2. La controversia è soggetta, ratione temporis , all’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che stabilisce che “ Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità ”.
A sua volta, l’art 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle