TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-06-07, n. 201907410

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-06-07, n. 201907410
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907410
Data del deposito : 7 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2019

N. 07410/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07572/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7572 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
T P, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, viale Parioli 180;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso Notarile bandito con D.D. del 21.04.2016, non costituita in giudizio;

nei confronti

Matilde Ricci e Daniele Poltronieri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua, del verbale della Commissione di espletamento delle prove orali, del concorso notarile, n. 664 del 9 maggio 2018 e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, e in particolare delle votazioni complessive dell'esame orale e della valutazione di inidoneità della candidata, di cui all'allegato 1 al suddetto verbale;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PUGLIESE TIZIANA il 5\7\2018 :

- del verbale della Commissione di espletamento delle prove orali, del concorso notarile, n. 664 del 9 maggio 2018 e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, e in particolare delle votazioni complessive dell'esame orale e della valutazione di inidoneità della candidata, di cui all'allegato 1 al suddetto verbale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, bandito con Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 33 del 26 aprile 2016.

2. Ha superato le prove scritte ed è stata ammessa a sostenere l’esame orale, che si è svolto il giorno 9 maggio 2018.

3. Al termine del colloquio la Commissione ha valutato la candidata “inidonea”, assegnandole il punteggio complessivo di 86 (30 - Diritto Civile, Commerciale e Volontaria Giurisdizione;
28 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili;
28 - Disposizioni concernenti i Tributi sugli Affari).

4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la dott.ssa P ha impugnato il verbale della Commissione del 9 maggio 2018 ed ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale.

5. Con motivi aggiunti depositati il 5 luglio 2018 essa ha anche articolato un ulteriore motivo a sostegno della impugnazione, deducendo in particolare l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 35 bis del D. L.vo 165/2001, eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, difetto di istruttoria e di trasparenza, in relazione alla circostanza che uno dei commissari che aveva interrogato la ricorrente risultava essere stata condannata, con sentenza n. 1247 della Cassazione Penale, Sez. V, del 24 ottobre 1994, depositata in cancelleria il giorno 11 gennaio 1995 (allegata in atti), per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, ex art. 319, c.p., ragione per cui la ricorrente deduceva che essa non avrebbe mai dovuto far parte della Commissione esaminatrice che l’aveva dichiarata inidonea.

6. In esito alla camera di consiglio del 1° agosto 2018 il Collegio, con ordinanza n. 4657/2018, ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

7. Tuttavia, su appello di quest’ultima, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4999/2018, considerato l’apprezzabile fumus del ricorso, con particolare riferimento ai motivi aggiunti, ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale, da espletarsi con commissione in diversa composizione.

8. Di seguito a ciò la dott.ssa P è stata riconvocata per il giorno 28 novembre 2018, ha superato la prova orale con il punteggio complessivo di 105 ed in data 29 gennaio 2019 il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera ha preso atto della iscrizione della stessa nel Registro del Tirocinio Notai.

9. A seguito di istanza di prelievo il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 13 marzo 2019, in vista della quale il Ministero ha depositato memoria nella quale sostiene non essere venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, mentre la ricorrente ha insistito preliminarmente per la declaratoria di improcedibilità, ed in subordine per l’accoglimento del ricorso.

10. Il Collegio ritiene che, effettivamente, l’avvenuto superamento dell’esame orale, da parte della ricorrente, non determini automaticamente il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso.

10.1. E’ infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “ Nei concorsi pubblici, l'ammissione con riserva per effetto di una decisione cautelare del giudice, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale. ” (si veda: Consiglio di Stato, sez. III: 18/01/2017, n. 209;
8 giugno 2016, n. 2448;
16 giugno 2015, n. 3038). E’ stato, inoltre, precisato che “ l’ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l’esclusione mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali;
gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l’atto d’esclusione e, dunque, a porre l’obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, resi inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione (Cons. St., sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6130)”
. (C. di S., III, 8 giugno 2016, n. 2448).

10.2. Poiché, nella fattispecie, la ricorrente è stata ammessa a rifare l’esame orale a seguito di ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, nella quale era stato precisato che l’ammissione alla prova veniva disposta “con riserva”, trova applicazione l’indicato insegnamento, la quale cosa determina la necessità, per il Collegio, di esaminare i ricorsi in epigrafe indicati.

11. In applicazione del principio “della ragione più liquida”, il Collegio procede ad esaminare, prioritariamente, il ricorso per motivi aggiunti, a mezzo del quale gli atti in epigrafe indicati sono stati censurati anche per vizio di formazione della Commissione, in relazione al fatto che la Commissione, che per prima ha condotto l’esame orale della dottoressa P, era stata integrata con un componente, la Notaio E B, che è risultata avere un precedente penale per corruzione, per atti contrari ai doveri d’ufficio, puniti ai sensi dell’art. 319 del codice penale. Tale censura, ove accolta, avrebbe carattere assorbente e determinerebbe l’immediata soddisfazione dell’interesse della ricorrente, con sopravvenuto difetto di interesse al ricorso introduttivo del giudizio.

11.1. Precisa il Collegio che la ricorrente non ha indicato, in maniera espressa, quale oggetto della domanda di annullamento, il decreto di nomina di tale componente;
tuttavia si può ritenere implicita, nella censura articolata con i motivi aggiunti, la impugnazione di tale atto, impugnazione da intendersi, peraltro, confinata nei soli limiti dell’interesse della ricorrente.

11.2. La ricorrente ha dedotto la illegittimità della nomina della Notaio E B quale componente della Commissione esaminatrice, per violazione dell’art. 35 bis del D. L.vo 165/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria e del principio di trasparenza.

11.3. Secondo la difesa erariale il disposto dell’art. 35 bis del D. L.vo 165/2001, secondo cui “ 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;…….”, non troverebbe applicazione al concorso notarile, non trattandosi di selezione diretta alla instaurazione di un pubblico impiego.

11.4. Il Collegio considera, in primo luogo, che qualsiasi commissione esaminatrice che venga nominata ed incardinata, in ottemperanza a norme di legge, con atto proveniente da una amministrazione pubblica, svolge un ruolo evidentemente ritenuto, dall’ordinamento giuridico, rilevante, tanto da potersi affermare che una tale commissione è investita di un munus publicum , ancorché l’attività che essa è chiamata a svolgere non sia, in concreto, destinata alla instaurazione di rapporti di pubblico impiego: anche in tal caso, infatti, la commissione, e per essa i relativi componenti, sono temporaneamente incardinati nella pubblica amministrazione, di volta in volta individuata dalle norme di legge di riferimento.

11.4.1. Tale considerazione trova conferma nella giurisprudenza contabile, la quale ha già dibattuto e riconosciuta la responsabilità per danno erariale dei membri di commissione di concorso al cui scorretto operato sia ascrivibile l’annullamento delle operazioni concorsuali (Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, sentenza n. 18 del 10 gennaio 2018);
la medesima responsabilità pare comunque potersi estendere anche ai membri di commissione incaricati di sovrintendere agli esami di idoneità professionale, il cui operato è ascrivibile, e danneggia, l’Amministrazione che li nomina.

11.5. Così inquadrata l’attività delle commissioni esaminatrici nominate ai sensi di norme di legge, è evidente che sussiste l’esigenza che i relativi membri rispondano a determinati requisiti di onorabilità e moralità - che si declinano, tra l’altro, anche nella assenza di precedenti penali - al fine di garantire la correttezza dell’operato della attività della commissione stessa: e questo a prescindere dalla tipologia di funzioni o attività che i soggetti esaminati e/o selezionati saranno chiamati a svolgere (libera professione, impiego pubblico, esecuzione di un contratto pubblico, collaudo tecnico, etc. etc.).

11.6. Considerando che l’art. 35 bis del D.L.vo 165/2001 considera preclusiva, alla nomina a membro di commissione, la condanna per taluno dei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, del codice penale, l’applicazione di tale norma a qualsiasi commissione esaminatrice, che abbia le caratteristiche sopra delineate, appare assolutamente coerente: e ciò proprio per la ragione che simili commissioni esaminatrici possono considerarsi espressione di una pubblica amministrazione.

11.7. Per le ragioni dianzi indicate la citata norma può considerarsi espressione di un principio generale applicabile anche al concorso notarile, che si celebra per iniziativa e sotto il controllo del Ministero della Giustizia, che bandisce il concorso e nomina i membri della Commissione.

11.8. Il Decreto del Ministro della Giustizia, a mezzo del quale la notaio E B è stata chiamata a comporre la Commissione del concorso notarile bandito con Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 33 del 26 aprile 2016, è pertanto illegittimo perché, in applicazione del sopra ricordato principio e tenuto conto della condanna penale definitiva riportata dalla citata Notaio (condanna che neppure consta essere stata superata da una successiva sentenza di riabilitazione), quest’ultima giammai avrebbe potuto essere nominata a ricoprire tale ruolo.

12. Il decreto di nomina della Notaio E B deve pertanto essere annullato nei soli limiti dell’interesse della ricorrente.

13. Atteso, poi, che la stessa Notaio E B ha partecipato al consesso che condusse l’esame orale oggetto di impugnazione, tra l’altro anche ponendo le domande le cui risposte ebbero valutazione negativa, va anche annullato il verbale della prova orale n. 664 del 9 maggio 2018, riguardante appunto la ricorrente

14. Per le ragioni dianzi esposte vanno accolti i motivi aggiunti in epigrafe indicati, mentre va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo del giudizio

15. Dall’accoglimento dei motivi aggiunti consegue il consolidamento del risultato della seconda prova orale, cui la ricorrente è stata sottoposta a seguito della ordinanza cautelare n. 4999/2018 del Consiglio di Stato, e degli atti ad essa conseguenti.

16. Tenuto conto del novità della questione trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

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