TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201476

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201476
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201476
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 01476/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00927/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 927 del 2022, proposto da
Fdp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S M, M D B, N F, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Versilia Oroblu S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento:

a) della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Forte dei Marmi n. 14 del 22 aprile 2022, pubblicata sul BURT n. 20 del 18 maggio 2022, e relativi allegati, con la quale il Comune ha adottato il Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art.19 L.R.T. n. 65/2014, e contestuale limitata variante al Piano Strutturale, in parte qua ovvero nella parte in cui reitera il vincolo espropriativo a carico della ricorrente;

b) dell'elaborato “Relazione generale” allegato alla delibera sub a), nella parte relativa alla destinazione dell'area di proprietà della ricorrente, con particolare riferimento agli artt. 4.2 e 5.2;

c) dell'elaborato “Disciplina del Piano Operativo” recante le Norme Tecniche Attuative (NTA), allegato alla delibera sub a), nella parte relativa alla destinazione dell'area di proprietà della ricorrente, con particolare riferimento agli artt. 13 e 89 e alle Tavole QP-1 DISCIPLINA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI e QP-2 STANDARDS URBANISTICI;

d) dell'elaborato “QP3 Beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi” allegato alla delibera sub a), nella parte in cui inserisce l'area di proprietà della ricorrente tra quelle soggette a vincolo espropriativo, con valore di apposizione di vincolo pubblicistico preordinato all'esproprio;

e) del Rapporto ambientale della VAS, artt. 3, 3.1; tabella 4.2, art. 8.2.4;

f) quale atto presupposto, ove occorra, del Piano Strutturale (PS), approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 10.02.2009 e successivamente modificato con Variante generale, approvata con deliberazione del C.C. n. 68 del 23.12.2019, nella parte in cui individua l'area della ricorrente come invariante strutturale (art. 9, lett. g), c) e q) delle NTA; TAV. 21), nei limiti in cui il Piano Operativo Comunale adottato la traduce in vincolo di inedificabilità assoluta preordinato all'esproprio;

g) di ogni atto presupposto o conseguente ancorché

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