TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-07-04, n. 201801653
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2018
N. 01653/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03216/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2011, proposto da
E.N.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Nanni, Domenico Durante e Gerarda Boniello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aldo Penazzi in Milano, Piazza della Repubblica, 28;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già Autorità per l'Energia Elettrica il Gas), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas VIS 75/11 del 21 luglio 2011, comunicata alla ricorrente con lettera raccomandata pervenuta il 29 luglio 2011 ed avente per oggetto "adozione di provvedimenti nei confronti di ENI S.p.A., Divisione Gas & Power, per violazioni in materia di conguagli, di periodicità di fatturazione e di reclami'', oltre che di tutti gli atti connessi e presupposti, anche non noti, con riserva di specifica impugnazione degli atti consequenziali. Fra gli atti presupposti si indicano quelli già impugnati con ricorso e motivi aggiunti pendenti avanti questo Tribunale, R.G. n. 1968/10, Sezione III, vale a dire:
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas VIS 36/10 del 25 maggio 2010, avente per oggetto "avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti della società Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power per violazioni in materia di fatturazione di conguagli tariffari ai clienti finali del servizio gas e di periodicità di fatturazione";
- la "comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 maggio 2010, VIS 36110, nei confronti di ENI S.p.A., Divisione Gas & Power" trasmessa con lettera prot. gen. n. 37096 del 10 novembre 2010.
Con richiesta altresì di condanna al risarcimento del danno derivante dagli atti impugnati già formulata con atto depositato il 20 gennaio 2011, ora anche con riferimento alla delibera sanzionatoria impugnata nella presente sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato tra l’11 e il 17 novembre 2011 e depositato il 22 novembre successivo la Società ENI contesta le sanzioni amministrative pecuniarie ad essa inflitte dall'Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AE), con la delibera VIS 75/11 del 21 luglio 2011.
2) Riferisce l’istante che tali sanzioni sono state irrogate al termine del procedimento, introdotto con la delibera di avvio dell'istruttoria, VIS 36/10, del 25 maggio 2010, alla quale ha fatto seguito la comunicazione delle risultanze istruttorie, in data 10 novembre 2010, atti entrambi impugnati dall’istante, nell’ambito del giudizio incardinato dinanzi a questo Tribunale, al n. 1968/10 r.g.
3) Le violazioni, il cui accertamento ha portato l’Autorità ad infliggere le sanzioni qui contestate, si articolano principalmente su tre fronti:
a) quello del mancato rispetto delle disposizioni regolatorie concernenti la tempestiva applicazione dei conguagli tariffari della distribuzione del gas e dei conguagli derivanti dagli aggiornamenti del prezzo di vendita (per tale infrazione la sanzione è stata determinata nell'importo complessivo di € 650.000,00);
b) quello della violazione delle disposizioni regolatorie concernenti la definizione della periodicità di fatturazione nei contratti per la fornitura di gas stipulati con i clienti serviti a condizioni contrattuali di mercato libero e in quelli stipulati con i clienti serviti alle condizioni contrattuali regolate dall' AE (per tale infrazione l’importo della sanzione è stato fissato in € 36.000,00);
c) quello della violazione dell’art. 10 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), approvato con deliberazione 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, per non avere fornito ai clienti risposte ai reclami, nei modi e termini di cui alla predetta norma (per tale infrazione l’importo della sanzione è stato fissato in € 36.000,00).
4) I motivi di ricorso sono sei, come di seguito rubricati:
4.1) Con il primo motivo, la difesa dell’ENI lamenta la tardività delle contestazioni delle presunte violazioni e, dunque, la violazione dell'art. 14, commi 1 e 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4.2) Con il secondo motivo, avendo specifico riguardo agli addebiti sull’applicazione dei conguagli tariffari, si deduce l’infondatezza dei medesimi, per violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 15 novembre 1995, n. 481, concernente il potere sanzionatorio dell'AE, in relazione all'art. 6, comma 4, della delibera AE n. 229/01 del 18 ottobre 2001, nonché, la violazione delle norme e dei principi di cui alla 1egge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo ai principi di legalità e di colpevolezza.
4.2.1) Sempre in relazione alla medesima contestazione, in via subordinata al precedente motivo si lamenta l’eccessiva determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 15 novembre 1995, n. 481, in relazione alle norme e ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/com 144/08 del 2 ottobre 2008 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e di determinazione della sanzione.
4.3) Con specifico riguardo alla contestazione concernente la periodicità di fatturazione, poi, si deduce l’infondatezza degli addebiti concernenti l'indicazione della periodicità di fatturazione nei contratti stipulati dall'ENI con clienti finali appartenenti al mercato libero, per violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 15 novembre 1995, n. 481, concernente il potere sanzionatorio dell'AE, in relazione all'art. 11, comma 1, lett. g), punto i) del Codice di Condotta Commerciale e alle norme e ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo ai principi di legalità e di colpevolezza, nonché l’erroneità del presupposto.
4.4) Sempre in relazione alla medesima tipologia di contestazione, si deduce l’infondatezza degli addebiti concernenti il mancato rispetto della periodicità di fatturazione nei contratti stipulati dall'ENI con i clienti serviti alle condizioni contrattuali regolate dall' AE, per violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 15 novembre 1995, n. 481, concernente il potere sanzionatorio dell'AE, in relazione all'art. 5 della Delibera 229/01 e alle norme e ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo ai principi di legalità e di colpevolezza, nonché l’erroneità del presupposto.
4.5) Infine, con riguardo alla contestazioni sulle risposte ai reclami scritti dei clienti, se ne deduce l’infondatezza, per violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 15 novembre 1995, n. 481, concernente il potere sanzionatorio dell'AE, in relazione all'art. 10 del TIQV e alle norme e ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo ai principi di legalità e di colpevolezza, nonché l’erroneità del presupposto.
5) Si è costituita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso, in tutte le sue domande.
6) All’udienza pubblica 17 aprile 2018, presenti gli avvocati G. Crucitti in sostituzione di Nanni, per la parte ricorrente, e C. Bertani per l'Autorità, che alle chiamate preliminari si sono riportati ai rispettivi scritti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Preliminarmente, osserva il Collegio che, nel ricorso n. r.g. 1968/10, più volte citato dall’istante, l'ENI aveva impugnato la Delibera VIS 36/10, di avvio dell'istruttoria, nonché, con motivi aggiunti depositati il 20 gennaio 2011, la "comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 maggio 2010, VIS 36/10”. Nel medesimo ricorso, n. 1968/10, l’istante aveva altresì proposto "domanda di risarcimento del danno" ai sensi dell'art. 30, comma 5 c.p.a. e "istanza cautelare", sempre con riguardo agli atti impugnati col ricorso principale e i motivi aggiunti. La domanda cautelare, discussa nella Camera di Consiglio del 7/02/2011, è stata rigettata con provvedimento in pari data. Con decreto n. 371 del 21/6/2016, infine, il ricorso medesimo, depositato il 14/9/2010, è stato dichiarato perento, non essendo stata presentata, nel termine e nei modi previsti dall’art. 82, co. 1, cod. proc. amm., una nuova istanza di fissazione di udienza.
Ne consegue che, l’impugnazione svolta in questa sede avverso la Delibera VIS 36/10 e la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento con essa avviato, già oggetto di ricorso n. 1968/10, va dichiarata inammissibile, prima ancora che improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, stante la chiara violazione del divieto del bis in idem.
8) Passando all’esame della restante parte del ricorso in epigrafe specificato, il Collegio osserva quanto segue.
La delibera VIS 75/11 è stata adottata all’esito di un procedimento, all’uopo avviato dall’Autorità, per effettuare i necessari approfondimenti in relazione a numerosi reclami pervenuti allo Sportello per il Consumatore di Energia, oltreché alla stessa Authority, nel corso degli anni 2009 e 2010.
Al riguardo, la delibera stessa dà ampiamente conto dell’istruttoria svolta in sede procedimentale, nonché delle argomentazioni sostenute da Eni e delle controdeduzioni ad esse rivolte da parte dell’Authority. Si tratta, a ben vedere, delle stesse argomentazioni e controdeduzioni riproposte in questa sede, sulle quali il Collegio ritiene che debba essere del tutto disattesa la tesi dell’esponente.
8.1) Così, quanto al primo motivo, con cui la ricorrente lamenta la tardività della