TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2016-11-03, n. 201601445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2016-11-03, n. 201601445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201601445
Data del deposito : 3 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2016

N. 01445/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00843/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2016, proposto da:
S.M.G. - Servizi Metalmeccanici Generali Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M A C.F. CHLMSM61H17B293V, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR di Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati R M C.F. MAIRRT72D13F158O, A F C.F. FNZLNS56B22L273Y, Angela Caliò Marincola Sculco C.F. CLMNGL71D51H501T, domiciliata presso l’Avvocatura dell’INPS di Brescia, via Bulloni, N. 14;

per l'annullamento

del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale (CIGO) del 16/5/2016, relativa al periodo 23.11.2015/20.2.2016


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


S.M.G. - Servizi Metalmeccanici Generali Srl ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale INPS di Brescia ha respinto l’istanza di integrazione salariale (CIGO), presentata in data 19.11.2015 e relativa al periodo 23.11.2015/20.2.2016.

La ricorrente, che ha formulato anche domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ha denunciato i seguenti vizi: “ Insufficienza e/o carenza di motivazione;
travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
violazione di legge con riferimento al disposto dell’abrogato art. 5 L. 164/1975 e degli artt. 14 e 15 D.Lgs. 148/2015
”.

Si è costituito in giudizio INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ha contestato gli argomenti avversari, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 19 ottobre 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Invero, in sede di udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate, rinuncia accettata dall’Istituto previdenziale.

Al Collegio, pertanto, non resta che dichiarare estinto il giudizio, a spese compensate, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 1, CPA.

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