TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2018-02-27, n. 201800094

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2018-02-27, n. 201800094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800094
Data del deposito : 27 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2018

N. 00094/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00720/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;

per l'annullamento

- del decreto ministeriale prot. M-D-GMIL-REG2017-0448264 del 2 agosto 2017, notificato il 26 agosto 2017, di “perdita di grado per dimissioni d’autorità”;

- ove occorra, del parere della Corte Militare d’Appello n. 1/2017 del 24 maggio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone il ricorrente, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Melito Porto Salvo, che - con sentenza n. 1408 depositata in data 14 gennaio 2016 (all. n. 3 del fascicolo dell’Avvocatura dello Stato) - la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n. 447/13 della Corte d’Appello di Reggio Calabria di condanna, a suo carico, alla reclusione di un anno e quattro mesi, con interdizione dai pubblici uffici, per il delitto di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità.

La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna di secondo grado “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria “per l’eventuale applicazione dell’art. 115 c.p.”.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha applicato al ricorrente la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo minimo di un anno, con sentenza n. 1140 del 18 ottobre 2016, depositata in data 3 novembre 2016 (all. n. 2 del fascicolo dell’Avvocatura dello Stato).

Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 628 c.p.p., in data 21 dicembre 2016, tuttora pendente (cfr. certificazione del 28 dicembre 2017, depositata dal ricorrente il 2 gennaio 2018).

Con decreto prot. n. M-D-GMIL-REG2017-0448264 del 2 agosto 2017, il Ministero della Difesa, previo parere del 24 maggio 2017 della Corte Militare d’Appello, ha disposto nei confronti del ricorrente “la perdita del grado per dimissioni d’autorità ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. b), 863, comma 2, lett. a) e 867, comma 6 del d.lgs. n. 66/2010”, con conseguente iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi dell’art. 861, comma 4, del citato d.lgs.

Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per “difetto dei presupposti”.

Con un unico articolato motivo di censura, stigmatizza l’adozione dell’atto gravato a fronte di un pronunciamento dell’autorità giudiziaria penale non passato in giudicato, in dispregio di quanto previsto dall’art. 863 del codice dell’ordinamento militare, che espressamente prevede la definitività della misura di sicurezza personale quale presupposto delle dimissioni d’autorità.

Conclude per l’annullamento dell’atto gravato, in accoglimento del ricorso.

Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica;
nel merito, l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede, infatti, la disposizione da ultimo citata che “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, la causa viene in tali termini ritenuta in decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi