TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-26, n. 202310774
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Pubblicato il 26/06/2023
N. 10774/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08816/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8816 del 2023, proposto da
Inc S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato M C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, 5;
contro
Anas S.p.A, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, E L P, C B, D T, F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cossi Costruzioni S.p.A., Webuild Italia S.p.A., Lombardi Ingegneria S.r.l., Exenet S.r.l., Seteco Ingegnaria S.r.l., Ets S.r.l., Eos Arc S.r.l., Greengea S.r.l., D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l., Fincantieri Infrastructure S.p.A., Eteria Consorzio Stabile S.C.A.R.L., non costituiti in giudizio;
Cossi Costruzioni S.p.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Stefano Angeloni, Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dell’amministratore delegato e direttore generale di Anas S.p.A del 12.5.2023, con cui si è disposta l’approvazione dell’aggiudicazione della gara TO 08/23 per “ l’affidamento dei lavori Pedemontana Piemontese – Collegamento tra l’A4 (Torino-Milano) in località Santhià. Biella, Gattinara e l’A26 (Genova Voltri-Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1. Stralcio 1 e Stralcio 2. Appalto della progettazione esecutiva dei lavori, e relativi servizi di monitoraggio ambientale esecutiva ed esecuzioni lavori, e relativi servizi di monitoraggio ambientale ante ed in corso d’opera e caratterizzazione ambientale – Codice CIG 95477382A6 – Codice CUP F51B16000600001 ” in favore del costituendo consorzio ordinario, composto da Cossi Costruzioni S.p.A. e Webuild Italia S.p.A.;della nota del direttore appalti e acquisti di Anas del 12.5.2023, di comunicazione dell’aggiudicazione;della nota del medesimo direttore dell’11.5.2023, relativa al riscontro dell’istanza di riesame presentata dalla ricorrente in data 8.5.2023;di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, tra i quali: i verbali di gara relativi alle sedute sia pubbliche che riservate, relativi, altresì, alla verifica dell’effettivo possesso da parte del Consorzio aggiudicatario dei requisiti generali;il bando di gara pubblicato sulla GURI n. 24 del 27.2.2023 e sulla GUUE n. 2023/S 041-12023 del 27.2.2023;il capitolato speciale;lo schema di contratto;il provvedimento prot. CDG 0129397 del 21.2.2023 di avvio della gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Cossi Costruzioni S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società INC S.p.A. ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dell’amministratore delegato e direttore generale di Anas S.p.A del 12.5.2023, con cui si è disposta l’approvazione dell’aggiudicazione della gara TO 08/23 per “ l’affidamento dei lavori Pedemontana Piemontese – Collegamento tra l’A4 (Torino-Milano) in località Santhià. Biella, Gattinara e l’A26 (Genova Voltri-Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1. Stralcio 1 e Stralcio 2. Appalto della progettazione esecutiva dei lavori, e relativi servizi di monitoraggio ambientale esecutiva ed esecuzioni lavori, e relativi servizi di monitoraggio ambientale ante ed in corso d’opera e caratterizzazione ambientale – Codice CIG 95477382A6 – Codice CUP F51B16000600001 ” in favore del costituendo consorzio ordinario, composto da Cossi Costruzioni S.p.A. e Webuild Italia S.p.A.;della nota del direttore appalti e acquisti di Anas del 12.5.2023, di comunicazione dell’aggiudicazione;della nota del medesimo direttore dell’11.5.2023, relativa al riscontro dell’istanza di riesame presentata dalla ricorrente in data 8.5.2023;di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, tra i quali: i verbali di gara relativi alle sedute sia pubbliche che riservate, relativi, altresì, alla verifica dell’effettivo possesso da parte del Consorzio aggiudicatario dei requisiti generali;il bando di gara pubblicato sulla GURI n. 24 del 27.2.2023 e sulla GUUE n. 2023/S 041-12023 del 27.2.2023;il capitolato speciale;lo schema di contratto;il provvedimento prot. CDG 0129397 del 21.2.2023 di avvio della gara.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed il risarcimento dei danni in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario.
La procedura di gara, avente un importo complessivo pari ad €. 302.803.482,18 (così composto: €. 290.898.360,67 per lavori da eseguire, €. 3.197.010,93 per oneri per la progettazione esecutiva;€. 1.325.997,66 per i servizi per il piano di monitoraggio ambientale ante ed in corso d’opera e di caratterizzazione ambientale, €. 6.485.981,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, €. 896.131,02 per oneri relativi al protocollo di legalità non soggetti a ribasso), regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha previsto l’assegnazione di 100 punti, suddivisi in 80/100 per l’offerta tecnica (a loro volta suddivisi in subcriteri e subpunteggi) e 20/100 per l’offerta economica.
In esito alle operazioni di gara è risultato primo il raggruppamento capeggiato dalla società Cossu Costruzioni S.p.A. (con punti 54,600 per l’offerta tecnica + punti 18,803 per l’offerta economica a fronte di un ribasso del 6,510% = 73,403), mentre al secondo posto si è collocata la società D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali (53,500 + 19,552 (7,611%) = 73,052) e al terzo posto si è piazzata la ricorrente (51,200 + 20 (8,333%) = 71,200).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 97 della Costituzione;degli artt. 81, 82, 83, 85, 86, 88, 94 e 95 del d.lgs. 50/2016;dell’art. 357, commi 14 e 15 del DPR 207/2010;dell’art. 18 della legge 241/1990;dell’art. 43 del DPR 445/2000;eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata.
La ricorrente, contestando la mancata assegnazione del punteggio (0, a fronte di un massimo di 3 punti) relativo ad uno dei due subcriteri di valutazione (B.6.2.2, “ esperienza specifica impresa esecuzione ”) di uno dei criteri di valutazione (“ professionalità e organizzazione dell’appaltatore ”) delle offerte tecniche, ha lamentato che illegittimamente la stazione appaltante non avrebbe proceduto a consultare la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 81, comma 1 del d.lgs. 50/2016;ha, inoltre, dedotto la violazione delle disposizioni sull’autocertificazione.
2°) Sotto altro profilo, violazione dell’art. 97 della Costituzione;degli artt. 81, 82, 83, 85, 86, 88, 94 e 95 del d.lgs. 50/2016;dell’art. 357, commi 14 e 15 del DPR 207/2010;dell’art. 18 della legge 241/1990;dell’art. 43 del DPR 445/2000;eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata.
Con tale motivo la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, deducendo che “ l’illegittimità del mancato soccorso istruttorio cui - a tutto voler concedere - la stazione appaltante avrebbe dovuto dar corso se davvero la si dovesse ritenere svincolata dalle sopra ampiamente ricordate norme di legge sul suo onere di diretta acquisizione documentale ” (cfr. pag. 15).
Si sono costituiti in giudizio la società Anas S.p.A. (16.6.2023) e la società Cossu Costruzioni S.p.A. (16.6.2023);la prima, in particolare, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del TAR Piemonte, e ciò sull’assunto che “ i luoghi di esecuzione dell’appalto afferiscono alle province di Biella, Vercelli e Novara e, nello specifico, ai comuni di Masserano (BI), Brusnengo (BI), Roasio (BI), Lozzolo (VC), Gattinara (VC), Ghemme (NO) e Romagnano Sesia (NO) ” (cfr. pag. 5 della memoria del 19.6.2023);eccezione condivisa anche dalla difesa dell’aggiudicataria;entrambe hanno, con rispettive memorie depositate in data 19.6.2023, hanno chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 21 giugno 2023 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale.
Al punto n. 3 del disciplinare si è espressamente chiarito che “ la mancata suddivisione in lotti, di cui all’art. 51 del D.lgs. 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento riguarda un unico tratto di strada non suddivisibile in lotti funzionali ”;non è, pertanto, in dubbio l’unitarietà della procedura di gara, che, comunque, riguarda – sotto il profilo funzionale, criterio prevalente su apprezzamenti che attengono all’esame delle fisiche aree di intervento materiale dei lavori – un’infrastruttura destinata a garantire un collegamento non limitato alla regione Piemonte, ma diretto a congiungere due autostrade (si tratta, infatti, della “ Pedemontana Piemontese - Collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 ”).
Nel merito ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo, tenuto conto che in materia di appalti e, soprattutto, come nel caso di specie, relativamente a profili che riguardano l’offerta tecnica, vige “ il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione;con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 331).
A ciò va aggiunto che la stazione appaltante ha fondatamente eccepito che i numeri di protocollo di entrambi i certificati di esecuzione dei lavori, indicati nella tabella inserita dal concorrente in fase di gara (rispettivamente per l’appalto indetto da Amat Palermo il CEL Prot. 30417/2019 08/08/2019;per l’appalto indetto dalla Regione Veneto il CEL Prot. 3569/2023 26/01/2023) “ non trovano corrispondenza nei certificati allegati poi all’istanza di riesame”: rilievo che risulta persuasivo in quanto “dall’esame del CEL