TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2009-11-05, n. 200901611
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N. 01611/2009 REG.SEN.
N. 01290/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2004, proposto da:
Sudu P, rappresentato e difeso dall'avv. A P C, con domicilio eletto presso A P C in Cagliari, via Dante N.19;
contro
Istituto Comprensivo Villagrande Strisaili, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;Istituto Istruzione Superiore A.Volta Nuoro;
nei confronti di
M L, B M N, P A, G L, I G;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/10/2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza depositata il 30 gennaio 2009 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in epigrafe, chiedendo altresì la compensazione tra le parti delle spese di lite.
DIRITTO
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato, deve conseguentemente pronunciare la improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.