TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-08-27, n. 200902273
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N. 02273/2009 REG.SEN.
N. 00890/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 890 del 2004, proposto da:
L A, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Genova, via Gavotti 1/6;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DECRETOO DI RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2009 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno dd. 19.11.2003, motivato dal Questore di Genova con la considerazione che, essendo lo stesso stato segnalato per ricettazione, per lesioni personali aggravate e rissa e tratto in arresto per lesioni personali aggravate e rissa, con l’aggravante della recidiva, sarebbe da considerare soggetto propenso a delinquere ai sensi dell’art. 1 della L.. n. 1423/56, richiamato dall’art. 13, 2° comma, lett. C) del D. Lgs. N. 286/98, che prevede per tali persone l’espulsione dal territorio dello Stato, preclusiva del chiesto rinnovo.
A sostegno del proposto gravame deduce che la propensione a delinquere, presupposto dell’atto impugnato, sarebbe, nel caso, pacificamente esclusa. Invero, successivamente all’atto impugnato, il ricorrente è stato sottoposto a giudizio per ben due volte dal Tribunale di Genova per i reati contestati e il processo si è concluso, in entrambi i casi, con l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. assieme alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa.
L’esito del giudizio, pertanto, escluderebbe che, come affermato nel provvedimento impugnato, il Lagrari possa essere ritenuto soggetto socialmente pericoloso. Se invero così fosse il giudice non gli avrebbe concesso il menzionato beneficio.
La tesi non persuade il Collegio.
A parte la considerazione che un provvedimento amministrativo non può essere considerato illegittimo per fatti sopravvenuti alla sua adozione, dev’essere sottolineato che il giudizio di pericolosità sociale del Questore, adottato sulla base di pregressi elementi di fatto, è finalizzato alla prevenzione di ulteriori reati da parte di soggetti che ne commettano abitualmente o che siano ritenuto vivere con proventi di reato o che siano dediti alla commissione di determinati reati, ha una finalità del tutto diversa – per l’appunto preventiva – rispetto a quello del giudice. Questi invero, in base all’art. 164 c.p., concede la sospensione condizionale della pena sulla base di una mera presunzione sulla futura astensione del colpevole dal commettere ulteriori reati , sulla base degli elementi elencati nell’art. 133 c.p. (gravità del reato, del danno alla persona offesa, dall’intensità dell’elemento psicologico, dal carattere del reo, dai suoi precedenti e dalla condotta di vita, dall’ambiente sociale) che assai di rado possono portare a un giudizio prognostico negativo circa la concessione del beneficio in un giudizio ex art. 444 c.p.p., tipico dei reati meno gravi.
Ciò che, comunque, si vuole sottolineare è che la discrezionalità dell’autorità amministrativa in ordine alla pericolosità sociale di determinati soggetti e alle misure per contenerla è potere del tutto autonomo, per presupposti e finalità, da quella del giudice, quando decide sulla concessione della sospensione condizionale della pena, per quanto si parli, ad avviso del Collegio non correttamente, di giudizio di pericolosità sociale in entrambi i casi.
Nella specie è ammesso anche da parte ricorrente che, in un breve lasso di tempo, egli si sia reso colpevole di due episodi distinti di lesioni personali volontarie aggravate, queste ultime costituenti reato che comporta l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p., oltre che di rissa nel primo caso e di minacce e ubriachezza nel secondo, oltre a un più lontano precedente per ricettazione.
Del tutto corretta appare quindi l’applicazione al ricorrente dell’art. 1 della L. n. 123/56 e, per effetto dell’art. 13, 2° comma, lett. C) del D. Lgs. n. 286/98 appare legittimo l’impugnato diniego di permesso di soggiorno.
Il ricorso pertanto dev’essere rigettato.
Una complessiva considerazione del caso consiglia di disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.