TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202302458

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202302458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302458
Data del deposito : 3 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2023

N. 02458/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03112/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3112 del 2014, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati R C e B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Resp. Area III - Settore Sviluppo e Tutela del Territorio - V Servizio Illeciti e Sanatoria - del Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento prot. 26987 del 16 ottobre 2014 (pervenuto il 18 ottobre), di rigetto dell’istanza di condono edilizio (prat. 5541), per fabbricato destinato ad attività turistico-ricettiva sito in località -OMISSIS- nell'isola di -OMISSIS- del comune di -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 giugno 2023 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, id est la società -OMISSIS- s.r.l. e il -OMISSIS- “-OMISSIS-”, sono rispettivamente proprietaria e gestore di un complesso edilizio destinato ad attività turistico-nautico-ricettiva, denominato “-OMISSIS- -OMISSIS-” e ubicato in località -OMISSIS-.

Il complesso è comprensivo di diversi stabili, destinati in parte a cottage e in parte a servizi (lavanderia, locale autoclave e club house, a sua volta comprendente: punto di ristorazione, American Bar, Sala lettura, servizi igienici, spogliatori e centro attrezzato per l’insegnamento di discipline sportive, nautiche ed acquatiche; centro di thalassoterapia), censiti al catasto al fg. 1, part. 14 (sub 1-2-3-4-5) part. 17 (sub 4-5-6-8-11-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24) part. n. 547, part. n. 654, part. n. 644 (sub 1-2) e part. 645.

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio agiscono avverso il diniego di sanatoria di alcuni ampliamenti realizzati in difformità dall’originario titolo edilizio presso il suddetto immobile, rappresentando quanto segue.

Nel 1980, con concessione edilizia n. 50, il Comune di -OMISSIS- aveva autorizzato la precedente dante causa alla realizzazione di un manufatto destinato a ristorante presso un immobile sito in località -OMISSIS- (Isola di -OMISSIS-) e riportato in catasto al fg. 1 part. n. 17.

L’immobile effettivamente realizzato, tuttavia, presentava una serie di ampliamenti non previsti nel titolo edilizio, per la cui regolarizzazione il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 724/1994 (pratica n. 5541, prot. 7310 dell’8 marzo 1995), provvedendo contestualmente al pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori.

Al riguardo, i ricorrenti rappresentano che: i) in data 22 maggio 1992 (prot. 2199/1992), la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina, rilasciava il nulla osta con riferimento all’intero complesso di cui si discute; ii) in data 28 agosto 1996 si presentava richiesta per il certificato di agibilità provvisoria, ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 19/1994 e art. 3 l.r. n. 34/1996; c) il successivo 13 marzo 1997 il Genio Civile di Messina rilasciava il nulla osta prot. 37141 per le domande di condono presentate ai sensi della legge n. 724/1994.

Malgrado l’acquisizione dei predetti atti favorevoli, il Comune intimato notificava il preavviso di diniego e, con provvedimento prot. 26987 del 16 ottobre 2014 (pervenuta il 18 ottobre), ha rigettato l’istanza di condono edilizio (prat. 5541).

L’esposizione delle doglianze è preceduta da alcune premesse sul regime giuridico dell’area ove i detti abusi insistono, con la precisazione:

a) che gli interventi edilizi oggetto di sanatoria ricadevano, al momento della realizzazione, in area perimetrata quale “centro abitato” ex art. 17 l. n. 765/1967, giusta delibera consiliare n. 7/1970, ove era prevista l’edificazione a scopo residenziale;

b) che tale regime non subiva modifiche in conseguenza del Programma di Fabbricazione approvato per il Comune di -OMISSIS- con D.A. n. 214/1979, atteso che l’isola di -OMISSIS- veniva stralciata dal suddetto Programma al fine di ristudiare un nuovo assetto urbanistico dell’intera isola;

c) che tale area è stata successivamente ricompresa nella nuova perimetrazione urbana con delibera consiliare n. 54/1997 e che, in seguito all’approvazione del Piano Territoriale Paesistico (D.A. n. 580/2001), l’area de qua è stata inserita nella zona RIO;

d) che, il PRG del Comune di -OMISSIS-, adottato con delibera del Commissario ad acta n. 1/2007, ha attribuito all’area in questione la destinazione di zona B3 mentre, con D.D.G. n. 584/2011, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, nell’approvare tardivamente il P.R.G. vi avrebbe impresso la destinazione urbanistica di zona F4;

e) che avverso il citato provvedimento di approvazione tardiva del P.R.G. sarebbe stato proposto ricorso straordinario.

Tanto premesso, avverso l’impugnato provvedimento deducono:

I)Violazione dell’art. 39 l. 23/12/1994 n. 24. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 l. n. 27/02/1985 n. 47, come modificato dall’art. 4 d.l. 1988 n. 2, convertito in l. 13/03/1998 n. 68. Secondo i ricorrenti, sull’istanza di sanatoria dell’abuso edilizio avrebbe dovuto intendersi già formato il silenzio assenso (art. 35 l. n. 47/1985, richiamato dall’art. 39 l. n. 724/1994), di cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto nell’emanare il diniego oggetto di gravame, essendole al più consentito l’esercizio dei poteri di autotutela.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990. L’amministrazione comunale avrebbe omesso di considerare le controdeduzioni trasmesse dal privato in riscontro al preavviso di diniego, così disattendendo anche il generale principio di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

III) Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 15, l.r. n. 78/1976. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, l. n. 765/1967. Eccesso di potere. Erroneità dell’istruttoria. Mancata valutazione di atti istruttori. Ingiustizia e illogicità manifesta. Difetto dei presupposti. Secondo i ricorrenti, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo in quanto basato sul presupposto per cui «le opere ricadono all’interno della fascia di inedificabilità assoluta prevista dall’art. 15, lett. a) della l.r. n. 78/1976, essendo la stessa realizzata dopo l’entrata in vigore della legge». L’amministrazione, in primo luogo, avrebbe omesso di considerare, da una parte, che dall’ambito di applicazione della citata disposizione sarebbero espressamente sottratte le zone “A” e “B” e, dall’altra, che l’immobile in questione al momento della realizzazione ricadeva nel “centro abitato” (con previsione di edificazione a scopo residenziale) secondo la perimetrazione approvata con delibera consiliare n. 7/1970 ai sensi dell’art. 17 l. n. 765/1976 (come comprovato dalla c.e. rilasciata alla precedente dante causa nel 1980). In aggiunta a tali argomentazioni, i deducenti sostengono un’interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata dell’art. 15 l.r. n. 78/1976, volta a consentire il mantenimento degli immobili eseguiti in difformità dal titolo edilizio laddove, in ragione della saturazione dell’area, sia irreversibilmente precluso il perseguimento delle finalità di tutela indicate dal legislatore. Inoltre, secondo i ricorrenti, l’amministrazione non avrebbe considerato le finalità meramente programmatiche della disposizione citata, dalla quale non discenderebbero vincoli di inedificabilità direttamente operativi nei confronti del privato bensì semplicemente linee di indirizzo per l’elaborazione degli strumenti urbanistici. Peraltro, il Programma di Fabbricazione approvato con D.A. n. 214/1979 non avrebbe recepito il suddetto vincolo, atteso lo stralcio della parte riguardante l’isola di -OMISSIS-.

IV) Eccesso di potere. Carenza di motivazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi