TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-07-20, n. 201509776
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N. 09776/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04822/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4822 del 2015, proposto dalla signora A B, rappresentata e difesa dall'avv. M G, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera f) della L. n. 91/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente - avendo presentato in data 21 dicembre 2012 presso la Prefettura di Bergamo un’istanza per la concessione della cittadinanza italiana (K10.351210), in ordine alla quale l’Amministrazione dell’Interno non si è pronunciata entro la scadenza del termine di giorni 730, previsto dal d.P.R. n.362/1994 e dal d.m. n.228 del 1995 - ha promosso la domanda in epigrafe al fine di far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento;
b) che, alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell'Interno – costituito in giudizio con memoria di stile - aveva l'obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che, allo stato, non risulta aver ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato;
c) che, conseguentemente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l’impugnato silenzio-rifiuto e va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall'odierna ricorrente entro il termine che, in considerazione della natura del procedimento e della mole di lavoro gravante sulla amministrazione, può fissarsi in 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione.
In presenza di una persistente inadempienza dell’Amministrazione intimata, il Collegio dispone fin da ora, ai sensi del comma 3 dell’art. 117 c.p.a., la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale, anche a mezzo di personale dal medesimo delegato, a tanto provvederà, su richiesta della parte interessata, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta), con spese ed oneri a carico di quest'ultima, che saranno liquidate con successivo provvedimento dietro presentazione di documentata relazione sull’attività svolta e quantificazione del relativo compenso;
d) che le spese di lite, invece, possono essere compensate, anche in relazione alla complessità dell’istruttoria e alla difficoltà di gestione dell’enorme quantità di domande di concessione della cittadinanza italiana presentate dai cittadini stranieri.