TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-02-01, n. 201600179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-02-01, n. 201600179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600179
Data del deposito : 1 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00150/2012 REG.RIC.

N. 00179/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2012, proposto da:
Blubus s.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati R F e P L S, con domicilio eletto presso l’avvocato P L S in Firenze, via dei Conti n. 3;

contro

Provincia di Pistoia, rappresentata e difesa dagli avvocati B C e R T, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;
Comune di Montecatini Terme, rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto presso l’avvocato L S in Firenze, via Torta n. 9;

per l'annullamento

- della deliberazione della giunta provinciale di Pistoia n. 224 del 27.12.2011, avente ad oggetto la continuazione del servizio di TPL per le linee di competenza provinciale per il periodo gennaio 2012;

- della determinazione del Dirigente del Servizio Contratti, Gare, Partecipazioni e Trasporti della Provincia di Pistoia n. 1557 del 20.12.2011 (rectius: 30.12.2011), avente ad oggetto il proseguimento del servizio di TPL per il mese di gennaio 2012;

- dell’ordinanza del dirigente del Comune di Montecatini Terme n. 711 del 30.12.2011 avente ad oggetto la continuazione del servizio di TPL per le linee di competenza del Comune di Montecatini Terme per il mese di gennaio 2012;

- di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pistoia e del Comune di Montecatini Terme;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso quanto segue.

La società istante ha impugnato i provvedimenti con cui la Provincia di Pistoia e il Comune di Montecatini Terme hanno disposto la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico per il mese di gennaio 2012.

La ricorrente con la prima censura ha contestato l’importo della compensazione relativo al servizio imposto, mentre con il secondo motivo ha dedotto l’illegittimità della prosecuzione del servizio circoscritta ad una sola parte del bacino territoriale ottimale, costituito dal territorio della provincia.

Ciò precisato, il Collegio osserva in diritto quanto appresso.

In relazione al primo motivo di impugnativa vale il giudizio di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, espresso da questo TAR con la sentenza n. 412 del 16.3.2015, relativa ad analoga controversia.

Rileva infatti la circostanza che la società istante, con la censura in esame, ha contestato i provvedimenti impugnati in relazione all’aspetto esclusivamente patrimoniale concernente la compensazione stabilita per l’imposizione dell’obbligo di servizio, senza censurare l’esercizio del potere autoritativo delle Amministrazioni intimate.

Il motivo di ricorso in argomento non sottintende alcuna questione attinente alla lesione di interessi legittimi, mentre la ragione giuridica della domanda proposta riguarda invece, quanto alla doglianza in argomento, l’asserita violazione di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della lite, in parte qua, alla cognizione del giudice ordinario.

Inoltre la controversia non può essere ricondotta alla materia dei pubblici servizi attribuita alla giurisdizione amministrativa esclusiva, essendo assente ogni questione relativa all’esercizio di un potere autoritativo, come statuito dalla recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., S.U., 2 settembre 2013, n. 20076) ed anche da questo Tribunale Amministrativo (ex multis: n. 1384 del 14.10.2013).

Il secondo motivo di gravame è invece infondato.

Il ridimensionamento del servizio di trasporto trova una puntuale motivazione nelle presupposte deliberazioni della giunta provinciale n. 54 del 28.4.2011 e del consiglio provinciale n. 117 del 10.6.2010, le quali fanno riferimento al taglio delle risorse successivo al 2010 (d.l. n. 78 del 31.5.2010) ed al raggiungimento di specifici accordi economici, tra alcuni Comuni e il gestore, che hanno contribuito a portare il trasporto pubblico locale fuori dalla gestione unitaria dell’ambito territoriale ottimale.

In tale quadro emergenziale, nella citata deliberazione della giunta provinciale n. 54 del 28.4.2011 si dà atto dell’infruttuosa proposta di convenzionamento deliberata dal Consiglio provinciale con atto n. 117 del 10.6.2010 e dei tagli delle risorse di fonte regionale di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 628 e 1174 del 2010 e n. 160 del 2011. Nell’impugnata deliberazione della giunta provinciale n. 224 del 27.12.2011, d’altro canto, si adducono, quali ulteriori fattori emergenziali, la riforma dell’ordinamento delle province introdotta dall’art. 23 del d.l. n. 201 del 6.12.2011 e la fase transitoria di predisposizione di una rete a livello regionale, ex art. 84 della L.R. n. 65/2010.

Risulta pertanto giustificata, sotto molteplici profili, la deroga alla norma programmatica che indica nel territorio provinciale il bacino ottimale di affidamento dei servizi di trasporto;
in particolare, il mancato perfezionamento di una convenzione tra la Provincia ed i Comuni interessati, per l’esercizio di funzioni associate, ha determinato, in concomitanza con le altre sopra citate ragioni, una prolungata fase di transizione tesa a garantire comunque la prosecuzione dell’attività di trasporto urbano ed extraurbano, in provvisoria alternativa alla gestione unitaria provinciale (rectius: regionale, stante l’art. 84 della L.R. n. 65/2010).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione alla prima censura (ovvero relativamente alla parte degli atti impugnati riferita ai criteri di compensazione) e deve invece essere respinto in relazione alla seconda doglianza.

Per quanto riguarda la prima censura, in virtù dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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