TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-11-27, n. 202302742
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 02742/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2022, proposto da
G D R, rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a – del provvedimento prot. n. 14793 del 12.11.2021, successivamente notificato, con la quale il Responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Positano:
- ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 20 del 23.05.2017;
- ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00;
b – ove e per quanto occorra, del verbale di Polizia Municipale prot. n. 9100 del 08.07.2021;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 14793 del 12 novembre 2021, successivamente notificato, con la quale il Comune di Positano ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 20 del 23 maggio 2017 e ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00.
Deduce il ricorrente che la propria dante causa (sig.ra Flora Vinaccia/Maresca) ha conseguito il permesso di costruire n. 9/2009 del 23 marzo 2009 per “ l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e riqualificazione ambientale e funzionale dell’alloggio in via Pasitea… ” e che nel corso dei lavori sono state realizzate alcune opere in parziale difformità dal predetto titolo edilizio, le quali non hanno comportato né ampliamenti volumetrici né variazione di destinazione d’uso né, tanto meno, alcuna trasformazione dell’organismo edilizio originario.
Rappresenta che il Comune ha disposto, con ordinanza n. 81/2011, la demolizione di tali opere.
Allega di aver proposto ricorso avverso la predetta ordinanza, nonché, nelle more del giudizio, istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica, respinta dal Comune con ordinanza n. 20 del 23 maggio 2017, anch’essa impugnata con ricorso definito con sentenza n. 211 del 4 febbraio 2019, di accoglimento parziale (appellata).
Aggiunge, infine, che con il provvedimento impugnato il Comune di Positano ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 20 del 23 maggio 2017 e