TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2014-07-02, n. 201400198
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N. 00198/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00527/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2014, proposto da:
Gli Ulivi Srl, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo legale in Cagliari, via Ancona n. 3;
contro
il Comune di Sassari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M R, S P e M I R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R D T in Cagliari, via Tuveri n. 47;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 47090 del 4 aprile 2014, col quale il dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari ha interdetto l'Attività di cui alla D.U.A.A.P. prot. n. 107404 del 4 settembre 2013, n. S/13/1591, presentata dalla società Gli Ulivi s.r.l. per l'avvio di una struttura ricettiva (residenza per studenti) nel fabbricato posto in Sassari, nella via San Lorenzo;
- del provvedimento prot. n. 52681 del 16 aprile 2014, n. DU/14/70, con cui il Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Sassari ha dichiarato inefficace la sopra indicata D.U.A.A.P.;
- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguenziale e/o, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto prevalente, nella comparazione di interessi, il danno grave e irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che l’attività da essa intrapresa è attualmente in corso di svolgimento con rapporti contrattuali, anche di lavoro, ormai conclusi;
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per la concessione, in punto di danno grave ed irreparabile, dell’invocata misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
Ritenuto di fissare per la definizione del merito della causa l’udienza pubblica del 1° luglio 2015;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,