TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2014-07-02, n. 201400198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2014-07-02, n. 201400198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400198
Data del deposito : 2 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00527/2014 REG.RIC.

N. 00198/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00527/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2014, proposto da:

Gli Ulivi Srl, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo legale in Cagliari, via Ancona n. 3;

contro

il Comune di Sassari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M R, S P e M I R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R D T in Cagliari, via Tuveri n. 47;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 47090 del 4 aprile 2014, col quale il dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari ha interdetto l'Attività di cui alla D.U.A.A.P. prot. n. 107404 del 4 settembre 2013, n. S/13/1591, presentata dalla società Gli Ulivi s.r.l. per l'avvio di una struttura ricettiva (residenza per studenti) nel fabbricato posto in Sassari, nella via San Lorenzo;

- del provvedimento prot. n. 52681 del 16 aprile 2014, n. DU/14/70, con cui il Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Sassari ha dichiarato inefficace la sopra indicata D.U.A.A.P.;

- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguenziale e/o, comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto prevalente, nella comparazione di interessi, il danno grave e irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che l’attività da essa intrapresa è attualmente in corso di svolgimento con rapporti contrattuali, anche di lavoro, ormai conclusi;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per la concessione, in punto di danno grave ed irreparabile, dell’invocata misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;

Ritenuto di fissare per la definizione del merito della causa l’udienza pubblica del 1° luglio 2015;

Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,

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