TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-10-24, n. 201200634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-10-24, n. 201200634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201200634
Data del deposito : 24 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00112/2012 REG.RIC.

N. 00634/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2012, proposto da:
V S, rappresentato e difeso dall'avv. T V, con domicilio eletto presso lo Studio della stessa in Reggio Calabria, Vico Vitetta, 28;

contro

Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A V, con domicilio eletto presso lo Studio della stessa in Reggio Calabria, via Giudecca n. 1/A;

per l'annullamento

- del provvedimento della Provincia di Reggio Calabria (prot. n. 415301) del 30.11.2011, notificato al sig. V S in data 6.12.2011, col quale, in riferimento all’avviso pubblico, selezione per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale e determinato, di 66 figure professionali per vari profili – cat. d e b, posizione giuridica d1 e b3, pubblicato sulla g.u.r.i. n. 64 del 12.08.2011, si comunicava la non ammissione alla prova scritta del ricorrente;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Provincia di Reggio Calabria con bando di concorso, pubblicato in G.U. in data 12.08.2011 indiceva la “ Selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di 66 figure professionali per profili vari a tempo determinato e parziale – cat. D e cat. B, da destinare ai centri per l’impiego della Provincia di Reggio Calabria, in attuazione del

POR

Calabria 2007- 2013, asse II – occupabilita’- piano operativo 2011-2013
”.

L’odierno ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso per il profilo di “collaboratore di comunicazione (collaboratore informatico)” cat. B1.

Per l’accesso a tutti i profili professionali l’art. 4 dell’avviso pubblico, rubricato “requisiti generali”, richiedeva il possesso del seguente requisito “ esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici nell’ambito delle politiche del lavoro, con funzioni corrispondenti o equiparabili al profilo professionale prescelto fra quelli messi a concorso per una durata non inferiore complessivamente a sei mesi, debitamente certificata ”.

L’art. 11 dell’avviso pubblico prevedeva inoltre che, nel caso in cui fossero pervenute un numero di domande superiore a 10 volte i posti previsti per profilo, l’amministrazione avrebbe effettuato la preselezione e, successivamente all’esito della stessa, il controllo sui requisiti di ammissione, ammettendo o escludendo i candidati in possesso o meno dei requisiti richiesti per l’accesso.

La Commissione di concorso, nominata con determinazione dirigenziale n. 193 del 25.10.2011, sin dalla data del proprio insediamento, prendeva atto che il numero delle domande presentate superava la soglia prevista dal bando, e decideva di procedere alla preselezione per tutti i profili, fatta eccezione per un solo profilo professionale (consulenti di monitoraggio finanziario), per il quale le domande non avevano superato di 10 volte il numero dei posti previsti.

Le preselezioni si tenevano nelle date 11, 12, 14 e 15 novembre 2011.

Successivamente alla preselezione e per i soli candidati risultati idonei, la Commissione si riuniva per procedere all’esame delle domande presentate dai candidati.

In data 15.11.2011, come da verbale n. 8, preso atto del numero dei candidati che avevano superato la preselezione, distinti profilo per profilo, la Commissione precisava i criteri che avrebbe seguito nella valutazione dei requisiti.

In particolare la Commissione, quanto al requisito della “esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici nell’ambito delle politiche del lavoro, con funzioni corrispondenti o equiparabili al profilo professionale prescelto fra quelli messi a concorso per una durata non inferiore complessivamente a sei mesi, debitamente certificata” precisava che: “ l’esperienza maturata deve essere stata resa in costanza di tre elementi: politiche del lavoro nella pubblica amministrazione/enti pubblici, periodo complessivo non inferiore a sei mesi e corrispondenza di funzioni/contenuti ai profili indicati nel bando. L’esperienza può essere stata maturata non solo attraverso rapporti di lavoro, ma anche attraverso stage, tirocini formativi, borse di studio, cioè attraverso le forme previste dagli strumenti normativi a supporto della formazione e lavoro”. Ed ancora “le politiche del lavoro non sono qualsiasi genere di attività concernenti il lavoro o le attività di lavoro, ma sono costituite da tutti gli interventi posti in essere dalle Istituzioni Pubbliche per contrastare il fenomeno della sottoccupazione /inoccupazione/ disoccupazione, come indicato dalla U.E. nella Strategia di Lisbona. Le politiche nazionali che si muovono nella direzione di rafforzare le strategie tendenti ad occuparsi del fenomeno della disoccupazione prima ancora della sua nascita, e cioè dal momento della formazione, della ricerca dell’occupazione e di un impiego, sono dette Politiche del lavoro. Si richiamano, in proposito, la Riforma dei Servizi per l’Impiego, attuata con Decreto legislativo n.469/97, e l’avvio della Programmazione del

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