TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-07-18, n. 202414722
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2024
N. 14722/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08857/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8857 del 2023, proposto da Bls International Services Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9577590D49, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consolato Generale d'Italia a Londra (Regno Unito), non costituito in giudizio;
nei confronti
di VF Worldwide Holdings Ltd, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari :
- del Decreto n. 93 del 14 aprile 2023 a firma del Console Generale d'Italia a Londra, pubblicato sul sito web istituzionale del Consolato Generale d'Italia a Londra il 14 aprile 2023 ed in pari data comunicato alla ricorrente a mezzo pec, con cui è stata approvata la graduatoria finale ed aggiudicata al controinteressato VF Worldwide Holdings LTD la procedura di gara avente ad oggetto “Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio di visti d''''ingresso in Italia” (CIG 9577590D49), indetta con Bando di gara n. 3124 del 12/01/2023;
- dei verbali delle sedute di gara, con particolare riferimento a:
I. verbale della prima seduta pubblica del 20 marzo 2023, prot. n. 23492;
II. verbale della prima seduta riservata del 21 marzo 2023;
III. verbale della seconda seduta riservata del 22 marzo 2023;
IV. verbale della terza seduta riservata del 24 marzo 2023;
V. verbale della quarta seduta riservata del 27 marzo 2023;
VI. verbale della quinta seduta riservata del 28 marzo 2023;
VII. verbale della sesta seduta riservata del 29 marzo 2023
VIII. verbale della seconda seduta pubblica del 4 aprile 2023, prot. n.28739;
- di ogni altro atto precedente e successivo comunque connesso con i provvedimenti impugnati, e segnatamente della proposta di aggiudicazione avanzata dalla commissione di gara in data 13 aprile 2023;
con conseguente declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente nelle more stipulato
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione in proprio favore del servizio oggetto di affidamento e subentro nell''esecuzione del contratto eventualmente stipulato con il controinteressato, ai sensi dell''''art 122 del d.lgs. n. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso depositato in data 16 giugno 2023 la società BLS International Services Limited ha instaurato il presente giudizio;
- il ricorso è stato notificato a mezzo PEC all’Avvocatura Generale dello Stato, mentre è stato affidato agli Ufficiali Giudiziari di Roma, competenti, insieme con il Consolato d’Italia a Dubai, per la c.d. notifica consolare ai sensi dell’art. 142 c.p.c. al controinteressato VF Worldwide Holdings LTD, avente sede in Dubai (UAE) e privo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito negli elenchi riconosciuti per legge ai fini della notificazione;
- all’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, considerata la mancata costituzione in giudizio del citato controinteressato, la Sezione ha assegnato alla società ricorrente, con ordinanza n. 3561/2024, il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza (22 febbraio 2024), per il deposito dell’avviso di ricevimento del ricorso da parte della VF Worldwide Holdings LTD;
- attivatasi per verificare l’esito della notifica, la ricorrente ha quindi appreso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che il plico risultava smarrito e non pervenuto al Consolato;
- con ordinanza 10.5.2024, n. 9210 la Sezione ha rigettato l’istanza di rimessione in termini presentata dalla parte ricorrente, rimarcando come fino all’ordinanza della Sezione del 22.2.2024 e dunque per un periodo di oltre otto mesi dall’introduzione del giudizio, parte ricorrente non si fosse in alcun modo attivata, in vista dell’udienza di discussione, onde verificare il buon fine della notifica al controinteressato, nonostante sia pacifico dalla normativa (art. 45, co. 3, c.p.a.) che la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso anche per il destinatario condizioni il potere del giudice di esaminare la domanda e ritenendo, in definitiva, che essa fosse venuta meno ai principi di autoresponsabilità e diligenza;
- con memoria depositata in data 1.7.2024 parte ricorrente ha contestato le predette conclusioni, ritenendo contraddittoria la conclusione raggiunta dal Collegio alla luce della precedente ordinanza n. 3561/2024;
Ritenuto di confermare l’avviso espresso con la citata ordinanza n. 9210/2024;
Ritenuto, infatti, che non sussista alcuna contraddittorietà tra i provvedimenti sopra ricordati, atteso che altro è la prova della già perfezionata notificazione e altro la rinnovazione della stessa;
Considerato, in particolare, come nel primo caso sia lo stesso codice di rito a individuare le conseguenze del mancato deposito, che peraltro si giustificano in ragione del fatto che la parte intimata, non costituendosi pur avendo regolarmente ricevuto la notificazione, concorre con il proprio comportamento alla dilatazione dei tempi processuali;
Ritenuto che la medesima ratio non sussista in ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione, la cui rinnovazione espone peraltro a ulteriori incertezze circa i tempi di definizione del giudizio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per mancata notifica al controinteressato;
Ritenuto che le spese sostenute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza, mentre nulla debba disporsi rispetto alla controinteressata non costituita;