TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-11-12, n. 202111707
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Pubblicato il 12/11/2021
N. 11707/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05314/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5314 del 2012, proposto da
Assicuratrice milanese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, G F R e F P, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, 5, presso lo studio dell’avv. G F R;
contro
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – Isvap (oggi Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – I) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P R, A S, D A M Z e S B, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio consulenza legale dell’Istituto, in Roma, via del Quirinale, 21;
per l'annullamento
dell’ordinanza-ingiunzione ISVAP n. 1531/12 del 20 aprile 2012, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
e per la condanna
dell’ISVAP alla restituzione delle somme a tale titolo versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. recante l'ingiunzione al pagamento di sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 315 co. 2 d.lgs. n. 209/05 - (art. 119 c.p.a.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Assicuratrice milanese S.p.a., odierna ricorrente, ha impugnato l’ordinanza n. 1531/12 del 20 aprile 2012, con la quale l’Isvap (oggi I) le ha ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 40.023,40.
La sanzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 315, comma 2, del d. lgs. n. 209/05, per la violazione dei termini, previsti dagli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/05 e 8 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, per la formulazione dell’offerta o di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
In particolare, il provvedimento ha ritenuto che, con riferimento a un sinistro del ramo r.c. auto, la ricorrente, a fronte di una richiesta di risarcimento diretto per danni alla persona ricevuta il 19 settembre 2008, abbia comunicato i motivi della mancata offerta solo in data 29 aprile 2009, con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine finale (18 dicembre 2008).
Con il primo motivo di doglianza Assicuratrice milanese ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione del Presidente dell’Isvap in quanto assunta sulla base di presupposti di fatto e di diritto totalmente travisati e, comunque, errati e privi di fondamento, con conseguente violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 148, 2°, 3° e 5° comma, 149 e 150 del codice delle assicurazioni, nonché all’art. 8 del d.P.R. 254/2006, ovvero eccesso di potere, ovvero ancora illogicità e contraddittorietà del provvedimento adottato e della motivazione resa, ovvero ancora mancato rispetto del principio di non imputabilità dell’illecito per fatto altrui.
A giudizio di Assicuratrice milanese, Isvap avrebbe calcolato il ritardo nella comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta senza tener conto del fatto che la certificazione medica attestante l’entità delle lesioni, da essa ricorrente richiesta, in ragione dell’incompletezza della richiesta di parte, fin dal 23 settembre 2008, è pervenuta solo il 28 gennaio 2009, né avrebbe considerato che, pur a fronte di tempestiva nomina del medico legale da parte del fiduciario, il danneggiato non si è - in diverse occasioni e senza comunicare tempestivamente un cambio di residenza intervenuto nelle more - mai presentato a visita.
Neppure sarebbe stato tenuto nella debita considerazione il fatto che solo in data 23 marzo 2009 il legale del danneggiato ha trasmesso la copia del certificato di guarigione.
Da ultimo la ricorrente ha indicato tutta una serie di documenti, da essa depositati unitamente al ricorso, che dimostrerebbero la correttezza della sua ricostruzione in fatto.
Con il secondo motivo di doglianza, formulato in via subordinata, la ricorrente chiede una rideterminazione della sanzione in considerazione del fatto che, seppure si dovesse ritenere che il termine di 90 giorni di cui all’art. 148, 2° comma, del Codice delle assicurazioni, abbia cominciato a decorrere 28 gennaio 2009 e non dal 23 marzo 2009 e seppure non si dovesse tener conto delle intervenute sospensioni del termine, il ritardo potrebbe, al più, ritenersi sussistente per un solo giorno, e non per oltre 120 giorni, come ad essa erroneamente addebitato, atteso che, a fronte dell’incompletezza dell’istanza proposta dal danneggiato e della richiesta di integrazione documentale da essa inviata in data 23 settembre, solo a partire dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta essa ha potuto istruire il procedimento.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I) - succeduto all’Isvap - costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, che è stato trattenuto in decisione all’odierna udienza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente occorre considerare come la disciplina dettata dagli art. 148 e seguenti del Codice sulle assicurazioni è finalizzata, come costantemente rilevato in giurisprudenza, alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato a conseguire, in tempi celeri e con una procedura trasparente, ancor prima d’un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subìto, una risposta certa dell’impresa rispetto all’istanza risarcitoria formulata (cfr., ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 18 ottobre 2021, nn. 10703 e 10704).
Nel caso in esame, Assicuratrice milanese sostiene di non aver violato la tempistica procedimentale disegnata dagli artt. 149 e 150 e 8 d.P.R., atteso che, a fronte di una richiesta di risarcimento diretto ricevuta in data 19 settembre 2008, gravemente incompleta e pertanto inidonea a far decorrere il termine di legge, essa ricorrente:
a) in data 23 settembre 2008 ha comunicato al difensore del danneggiato che avrebbe dato inizio all’intera procedura solo dopo aver ricevuto “tutta la certificazione medica attestante l’entità delle lesioni, oltre al certificato di guarigione, le spese mediche sostenute”;
b) in data 28 gennaio 2009 ha ricevuto una missiva del legale del danneggiato con la quale le veniva trasmessa “copia del certificato medico di guarigione con postumi da valutarsi in sede medico legale” e richiesta di dare incarico a un medico sulla zona di Civitavecchia, località nella quale, a quel momento, domiciliava l’assistito;
c) in data 29 gennaio 2009 il suo fiduciario affidava a un primo medico legale l’incarico di effettuare la perizia sul danneggiato, pregandolo “di contattare il Legale/Periziando e di comunicarci il più tempestivamente possibile la data (…) dell’appuntamento” (in concreto fissato, con missiva del medico del 3 marzo 2009, al 24 marzo 2009);
d) in data 23 marzo 2009 riceveva una nuova missiva del legale del danneggiato, che comunicava che il suo assistito si era trasferito a Tivoli, con conseguente richiesta di nominare un nuovo medico legale in detta zona;
e) in data 25 marzo 2009 dava incarico a un nuovo medico legale al quale chiedeva “di contattare il Legale/Periziando e di comunicarci il più tempestivamente possibile la data (…) dell’appuntamento” (in concreto fissato al 22 aprile 2009 con missiva del 9 aprile 2009);
f) in data 23 aprile 2009, riceveva una comunicazione del secondo medico legale nominato di “restituzione dell’incarico in quanto non gli è stato possibile portarlo a termine per il seguente motivo: <<il paziente non si è mai presentato a visita>>”;
g) in data 29 aprile 2009 inviava una missiva con la quale comunicava l’impossibilità di formulare l’offerta in considerazione del fatto che il danneggiato non si era mai presentato alla visita medica.
Ne deriverebbe, a giudizio della ricorrente - che ribadisce, a tal fine l’incompletezza della richiesta da essa ricevuta il 19 settembre e per sopperire alla quale essa ha inviato una richiesta di integrazione in data 23 settembre 2008 - che il termine di novanta giorni per la formulazione dell’offerta ha in realtà cominciato a decorrere solo dal 28 gennaio 2009 (data in cui il legale del danneggiato ha trasmesso la documentazione), così che al 29 aprile 2009 (data di comunicazione del motivato diniego) essa aveva maturato solo un giorno di ritardo.
Il ritardo, peraltro, non sarebbe neppure tale alla luce dell’ulteriore sospensione del termine per venti giorni, maturata tra la data di comunicazione al danneggiato della fissazione della prima visita (il 3 marzo 2009) e la successiva comunicazione di trasferimento del danneggiato (ad essa pervenuta il 23 marzo 2009).
Sviluppando poi argomentazioni diverse la ricorrente ha pure sostenuto che il termine abbia cominciato a decorrere dal 23 marzo 2009 (pretesa data di trasmissione del certificato di guarigione, che, tuttavia, dalla stessa ricostruzione di parte risulta essere quello già trasmesso il 28 gennaio 2009) e che un’ulteriore sospensione del termine si sarebbe verificata tra la comunicazione al danneggiato della fissazione della seconda visita (9 aprile 2009) e la data di mancata effettuazione della stessa (22 aprile 2009) dovuta ad assenza del danneggiato.
La prospettazione non può essere condivisa.
E infatti I, nella sua memoria difensiva, con argomentazioni documentate e non contraddette dalla ricorrente, ha evidenziato come l’esistenza di una sospensione procedimentale collegata alla richiesta di integrazione documentale inviata il 23 settembre 2008 non sia stata rappresentata dalla ricorrente all’Istituto nella competente sede procedimentale, nel corso della quale Assicuratrice milanese, benché espressamente richiesta di prospettare le sue argomentazioni difensive, nulla ha dichiarato o documentato in proposito.
Di tale dato di fatto, del resto, vi è conferma nella stessa articolazione del primo motivo di ricorso, in cui la ricorrente espressamente afferma di depositare, nella (sola) sede processuale (e per la prima volta) documenti evidentemente non versati agli atti del procedimento.
Tale modus operandi, tuttavia, come già riconosciuto dalla giurisprudenza della sezione, non può inficiare, ex post, la legittimità del provvedimento sanzionatorio assunto da I sulla base di un procedimento nel corso del quale alla compagnia di assicurazioni sono stati attribuiti ampi poteri di partecipazione al fine di consentire la più completa acquisizione istruttoria.
E infatti, “l’omessa produzione nel procedimento amministrativo di documenti presenti nella sfera di disponibilità dell’incolpato si traduce per un verso, in un vulnus al principio di (reciproca) leale collaborazione;per l’altro, in una condotta le cui conseguenze non possono che essere imputate a chi dell’omissione, consapevole ed ingiustificata, si è reso colpevole. Sotto questo profilo, il provvedimento non può che essere scrutinato sulla base delle obiettive risultanze istruttorie. In altri termini, se è possibile per l’incolpato addurre nuovi elementi di prova alla luce di fatti o atti sopravvenuti al procedimento o successivamente scoperti e comunque meglio supportare o argomentare sui mezzi di prova, non è altrettanto consentito, in ossequio ai principi sopra indicati e tenuto conto delle caratteristiche di concentrazione del procedimento disciplinare, integrare in via postuma il procedimento medesimo con l’esibizione produzione di documenti di cui l’incolpato aveva consapevolmente deciso di non avvalersi. La circostanza, se ammessa, si tradurrebbe in una inammissibile riapertura, nel giudizio amministrativo, dell’istruttoria procedimentale assistita da connotati di discrezionalità tecnica, con l’effetto di degradare il processo ad una sua mera appendice” (così Tar Lazio, Roma, sez. II, 9 febbraio 2018, n. 1598).
Ne risulta la non applicabilità, in favore di Assicuratrice milanese, della sospensione del termine connessa alla spedizione della missiva del 23 settembre 2008 e la consequenziale corretta decorrenza del termine fin dal 19 settembre 2008.
Come poi evidenziato nel provvedimento gravato, neppure può operare in favore della ricorrente la pretesa sospensione del termine per rifiuto del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno non può operare in favore della ricorrente, atteso che la stessa è stata tardivamente contestata.
Ne discende che correttamente I ha ritenuto la ricorrenza di un ritardo nella comunicazione delle ragioni di diniego dell’offerta per un periodo superiore a 120 giorni, violazione alla quale risulta correttamente parametrata la sanzione, ciò che importa anche la reiezione della richiesta di rideterminazione della stessa contenuta nel secondo motivo di ricorso.
Il ricorso, pertanto, va respinto in toto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.