TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-11-12, n. 202111707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-11-12, n. 202111707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111707
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2021

N. 11707/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05314/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5314 del 2012, proposto da
Assicuratrice milanese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, G F R e F P, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, 5, presso lo studio dell’avv. G F R;

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – Isvap (oggi Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – I) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P R, A S, D A M Z e S B, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio consulenza legale dell’Istituto, in Roma, via del Quirinale, 21;

per l'annullamento

dell’ordinanza-ingiunzione ISVAP n. 1531/12 del 20 aprile 2012, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

e per la condanna

dell’ISVAP alla restituzione delle somme a tale titolo versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. recante l'ingiunzione al pagamento di sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 315 co. 2 d.lgs. n. 209/05 - (art. 119 c.p.a.).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Assicuratrice milanese S.p.a., odierna ricorrente, ha impugnato l’ordinanza n. 1531/12 del 20 aprile 2012, con la quale l’Isvap (oggi I) le ha ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 40.023,40.

La sanzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 315, comma 2, del d. lgs. n. 209/05, per la violazione dei termini, previsti dagli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/05 e 8 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, per la formulazione dell’offerta o di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

In particolare, il provvedimento ha ritenuto che, con riferimento a un sinistro del ramo r.c. auto, la ricorrente, a fronte di una richiesta di risarcimento diretto per danni alla persona ricevuta il 19 settembre 2008, abbia comunicato i motivi della mancata offerta solo in data 29 aprile 2009, con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine finale (18 dicembre 2008).

Con il primo motivo di doglianza Assicuratrice milanese ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione del Presidente dell’Isvap in quanto assunta sulla base di presupposti di fatto e di diritto totalmente travisati e, comunque, errati e privi di fondamento, con conseguente violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 148, 2°, 3° e 5° comma, 149 e 150 del codice delle assicurazioni, nonché all’art. 8 del d.P.R. 254/2006, ovvero eccesso di potere, ovvero ancora illogicità e contraddittorietà del provvedimento adottato e della motivazione resa, ovvero ancora mancato rispetto del principio di non imputabilità dell’illecito per fatto altrui.

A giudizio di Assicuratrice milanese, Isvap avrebbe calcolato il ritardo nella comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta senza tener conto del fatto che la certificazione medica attestante l’entità delle lesioni, da essa ricorrente richiesta, in ragione dell’incompletezza della richiesta di parte, fin dal 23 settembre 2008, è pervenuta solo il 28 gennaio 2009, né avrebbe considerato che, pur a fronte di tempestiva nomina del medico legale da parte del fiduciario, il danneggiato non si è - in diverse occasioni e senza comunicare tempestivamente un cambio di residenza intervenuto nelle more - mai presentato a visita.

Neppure sarebbe stato tenuto nella debita considerazione il fatto che solo in data 23 marzo 2009 il legale del danneggiato ha trasmesso la copia del certificato di guarigione.

Da ultimo la

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