TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2020-12-29, n. 202001700
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Pubblicato il 29/12/2020
N. 01700/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01391/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2020, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e con domicilio eletto con il difensore, in Bari al viale Archimede 8 (c/o avv. V. S);
contro
Bios S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M C, A G, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento del Comitato Gestione Ricorsi reso nel proc. -OMISSIS-, denominato “lodo arbitrale”, datato 12/8/2020 e notificato a mezzo p.e.c. il 24/8/2020, con il quale Bios Srl ha confermato il provvedimento di soppressione prot. -OMISSIS-del 25/5/2020 e il provvedimento di esclusione prot. -OMISSIS- del 25/5/2020;
- del provvedimento prot. “-OMISSIS-Sanzioni” del 25/5/2020, recante la “soppressione dei riferimenti all`agricoltura biologica per l`intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità”, con il quale Bios Srl ha comunicato alla ditta ricorrente il “divieto di commercializzazione con riferimenti alla produzione biologica dei prodotti oggetto del provvedimento di soppressione”;
- del provvedimento prot. “-OMISSIS- Sanzioni” del 25/5/2020, recante la “esclusione dal sistema di controllo”, con il quale Bios Srl ha comunicato alla ditta ricorrente, fra l'altro, il “divieto assoluto di utilizzo di eventuali certificati di conformità e di autorizzazioni alla stampa di etichette possedute”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o antecedente, consequenziale e/o in altro modo connesso, anche non conosciuto, comunque lesivo del ricorrente, per quanto rilevante ai fini del presente ricorso e, in particolare, dei provvedimenti del: 27/7/2018 (prot. -OMISSIS-Sanzioni), del 3/9/2018 (prot. -OMISSIS-Sanzioni) e del 25/5/2020 (prot. -OMISSIS-Sanzioni);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Bios S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi da remoto, la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in trattazione iscritto al n. rg. 1391 del 2020, il ricorrente, operante nel settore dell’agricoltura biologica, ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento del Comitato Gestione Ricorsi reso nel proc. -OMISSIS-, denominato “lodo arbitrale”, datato 12/8/2020 e notificato a mezzo p.e.c. il 24/8/2020, con il quale sono stati confermati i provvedimenti adottati dalla Bios srl nella qualità di organismo di certificazione ex dlgs 20/2018 e, in particolare: a) provvedimento prot. -OMISSIS-del 25/5/2020 (soppressione dei riferimenti all`agricoltura biologica per l`intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità”, e “divieto di commercializzazione con riferimento alla produzione biologica dei prodotti oggetto del provvedimento di soppressione);b) provvedimento di esclusione prot. -OMISSIS- del 25/5/2020 recante la “esclusione dal sistema di controllo”, con il quale Bios Srl ha comunicato al ricorrente, fra l'altro, il “divieto assoluto di utilizzo di eventuali certificati di conformità e di autorizzazioni alla stampa di etichette possedute”.
Parte ricorrente ha in ogni caso espressamente contestato i predetti provvedimenti dell’organismo di controllo n. -OMISSIS-.
2. In fatto il ricorrente espone quanto segue:
-la Bios srl, a seguito di visita ispettiva (attivata a seguito di notifica di variazione per esercizio dell’attività zootecnia biologica), ha contestato il mancato aggiornamento della relazione tecnica previsto dall’art. 63 del Reg. CE 889/2008 in materia di agricoltura biologica, diffidando il ricorrente (cfr. nota prot. 274/2020 del 21.1.2020) al relativo aggiornamento, nel termine di 60 giorni, con particolare riferimento alla parte zootecnica;
- in data 23/3/2020 l'O.d.C inviava la “diffida ultimativa” (prot. -OMISSIS-Sanzioni) per l’aggiornamento richiesto, così come da schema di controllo e certificazione, assegnando il termine finale di 60 giorni per consentire la correzione dell’inosservanza rilevata;
- in data 10/5/2020 il ricorrente provvedeva ad inviare la richiesta relazione tecnica, che, tuttavia, non perveniva al destinatario a causa di un errore di digitazione dell’indirizzo. In ogni caso, a causa dell’emergenza epidemiologica, parte ricorrente non riusciva a completare la prescritta integrazione nel termine assegnato;
- la Bios srl, quindi, notificava in data 26.5.2020 all’odierno istante i provvedimenti di “soppressione dei riferimenti all`agricoltura biologica per l`intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità” e la conseguente “esclusione dal sistema di controllo”;