TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202402640
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 02640/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2023, proposto da
Acquaenna S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Assemblea Territoriale Idrica di Enna, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Enna n. 12 in data 6 aprile 2023 e degli ulteriori atti indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Enna e di Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza del Sindaco di Enna n. 12 in data 6 aprile 2023, adottata ex art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché ex art. 50 del decreto legislativo n. 167/2000, con cui, in relazione alla nota di ARPA Sicilia sub b), inerente ad un accertamento di “ sversamento su suolo di acque reflue urbane fuoriuscenti da una condotta della rete fognaria cittadina presente in c/da S. Calogero, adiacente alla S.P. 51, agro di Enna ”, è stato ordinato alla ricorrente di provvedere nel termine di trenta giorni “ al ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di rifiuti liquidi sul suolo e nelle acque superficiali, con le procedure previste dall’art. 239 del D.lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii. nonché allo smaltimento nei modi di legge mediante ditta specializzata ”, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto agli interventi sostitutivi in danno, con successivo recupero delle somme anticipate;b) la nota n. 14453 in data 20 marzo 2023, con cui ARPA Sicilia – a seguito delle ispezioni e campionamenti sull’acqua in uscita da una condotta di rete fognaria cittadina presente in C/da San Calogero in data 16 gennaio 2023 - ha comunicato che: - in base ai valori dei parametri determinati il campione risultava “ derivante da uno scarico su suolo non autorizzato di acque reflue urbane non depurate ”;- erano stati riscontrati superamenti dei limiti previsti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 per i parametri COD, BOD 5, Solidi Sospesi Totali, Fosforo Totale, e Tensioattivi;- ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la ricorrente e l’Assemblea Territoriale Idrica di Enna erano tenute a “ mettere immediatamente in atto le misure tese a far cessare il fenomeno della fuoriuscita del refluo, ivi comprese le misure previste dall’art. 110 del d.lgs. n. 152/2006 ” e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;- ai sensi della medesima norma, il Sindaco era tenuto disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale avrebbe provveduto in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle somme anticipate;- sarebbe stata informata la Procura della Repubblica di Enna “ per i fatti di rilevanza penale ”;c) ove occorra, il verbale di campionamento in data 16 gennaio 2023.
Nel ricorso, premessa una ricostruzione del quadro normativo e delle vicende relative al servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di Enna, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il Sindaco di Enna, a seguito di segnalazioni circa la presunta presenza di scarichi fognari a cielo aperto nei pressi della S.P. 51, C.da San Calogero, in data 13 settembre 2022 aveva diffidato la ricorrente e l’Assemblea Territoriale Idrica di Enna alla soluzione immediata della problematica, nonché all’adozione urgente di interventi necessari al fine di evitare eventuali situazioni di pericolo per la salute, l’igiene pubblica e l’ambiente;b) quest’ultima ha prontamente riscontrato la nota del Sindaco, facendo presente di aver già provveduto, di concerto con la ricorrente, ad eseguire la ricognizione degli interventi necessari in tutti i comuni dell’ambito, compreso l’intervento in C.da San Calogero, per il quale era già stata prevista un’estensione delle linee di acquedotto e fognarie e la realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque fognarie per immetterle nel resto della rete pubblica, al contempo rappresentando che tali opere non erano ancora state realizzate in quanto la Regione Siciliana non aveva erogato i finanziamenti necessari;c) sono seguiti un campionamento dell’ARPA e poi una prima ordinanza del Sindaco, e, quindi, un nuovo campionamento istantaneo nel gennaio 2023, sul quale sono stati determinati, in un laboratorio di Ragusa, i parametri fissati dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006;d) con nota del 20 marzo 2023 n. 14453 ARPA Sicilia ha comunicato che il predetto campione di acqua prelevato a seguito di “ sversamento su suolo di acque reflue urbane fuoriuscenti da una condotta della rete fognaria cittadina presente in c/da S. Calogero ” superava i limiti previsti dalla tabella 4 per i parametri COD, BOD 5, Solidi Sospesi Totali, Fosforo Totale, e Tensioattivi e ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la ricorrente e l’Assemblea Territoriale Idrica fossero tenute a “ mettere immediatamente in atto le misure tese a far cessare il fenomeno della fuoriuscita del refluo, ivi comprese le misure previste dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 ” e a ripristinare lo stato dei luoghi, invitando il Sindaco a disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere;e) con ordinanza n. 12 in data 6 aprile 2023 il Sindaco, anche ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, ha ordinato alla ricorrente “ di provvedere con decorrenza immediata e comunque entro 30 giorni… al ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di rifiuti liquidi sul suolo e nelle acque superficiali, con le procedure previste dall’art. 239 del D.lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii. nonché allo smaltimento nei modi di legge mediante ditta specializzata ”, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto agli interventi sostitutivi in danno, con successivo recupero delle somme anticipate.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) non sussiste alcuna violazione dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, posto che la norma si riferisce all’abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché all’immissione degli stessi nelle acque superficiali e sotterrane;b) la nota di ARPA Sicilia e il provvedimento del Comune si riferiscono ad uno “ scarico di refluo urbano non depurato ” e ciò trova conferma nei valori assunti da ARPA Sicilia quali limiti normativi, tipici degli scarichi di acque reflue, nel verbale di campionamento, in cui si attesta trattarsi di scarichi di acque reflue, nonché nel certificato di analisi del laboratorio di Ragusa, in cui si qualifica il campione “acqua - refluo di depurazione”;c) ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera ff , del decreto legislativo n. 152/2006, lo scarico è tale quando esiste un sistema stabile di collettamento e vi è continuità tra il ciclo di produzione che genera il refluo ed il corpo ricettore;d) mentre lo scarico avviene, quindi, senza soluzione di continuità tra il momento della produzione del refluo ed il suo sversamento, i rifiuti allo stato liquido sono le acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto nei corpi ricettori, ma avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o, comunque, senza canalizzazione, sicché la disciplina sui rifiuti differisce da quella sugli scarichi, come peraltro espressamente sancito dall’art. 185, comma 2, lettera a , del decreto legislativo n. 152/2006;e) risulta, quindi, non pertinente il richiamo alle misure di cui all’art. 110 del decreto legislativo n. 152/2006 - che riguardano il trattamento di “rifiuti liquidi” all’interno degli impianti di depurazione per le acque reflue (il quale, peraltro, andrebbe autorizzato dall’autorità regionale competente) - nonché all’art. 239 (concernente la bonifica dei siti contaminati), che non trova applicazione per “le acque di scarico”, giusta il disposto del citato art. 185, comma 2, lett. a ;f) ad ogni buon conto, l’ARPA ha adottato un metodo di campionamento istantaneo, ma in base all’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e come risulta anche dai protocolli operativi di campionamento approvati con decreto del Direttore Generale di ARPA Sicilia n. 683 in data 24 dicembre 2018 n. 683, il campionamento istantaneo non è ammesso come metodo di prelievo dei campioni, a meno che non vi sia una specifica motivazione espressa nel verbale di campionamento e tale metodo sia finalizzato ad ottenere un campione più adatto a rappresentare lo scarico o sia determinato dal particolare tipo di accertamento;g) a parte il fatto che nel verbale non si rinviene alcuna motivazione sul punto, nella specie non sussistevano, comunque, i presupposti per il campionamento istantaneo, in quanto tale campionamento: - non consente di cogliere la naturale variabilità delle acque reflue urbane nell’arco della giornata;- non risulta idoneo perché lo scarico di cui si tratta non è effimero o discontinuo;- non risulta idoneo in ragione del tipo di accertamento effettuato e dell’insussistenza di ragioni di emergenza;h) l’ordine impartito è, comunque, del tutto irragionevole e inattuabile dal punto di vista tecnico, posto che sarebbe necessario inibire l’uso della fognatura alla popolazione residente nell’area di interesse, ciò che esula dai poteri del gestore del servizio idrico integrato e anche dell’Assemblea Territoriale Idrica;i) la problematica potrà semmai trovare soluzione, a fronte dell’indispensabile finanziamento, con la realizzazione di opere di completamento del sistema fognario e depurativo a servizio dell’area urbana (opere proposte dalla ricorrente ma la cui realizzazione, ad oggi, non è stata autorizzata, per mancanza dell’assegnazione del relativo finanziamento pubblico ed in quanto, per altro verso, l’Assemblea Territoriale Idrica non ha ritenuto di far gravare tali opere sulla tariffa, che ha raggiunto già i massimi consentiti);l) il gestore e l’Assemblea Territoriale Idrica hanno già attuato le azioni propedeutiche alla rimozione dello scarico, che, tuttavia, sarà realizzata nei tempi imposti dall’Assemblea dei Sindaci con la programmazione delle opere del Piano degli Interventi attuata nel bilanciamento tra gli obiettivi di salvaguardia ambientale e le esigenze di sostenibilità economico-finanziaria della tariffa del servizio idrico integrato;m) deve aggiungersi che la responsabilità di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non è oggettiva, dovendo essere individuato il responsabile delle violazioni, salva la responsabilità in solido del proprietario o del titolare di diritti qualificati sull’area, a condizione che l’abbandono o il deposito o l’immissione dei rifiuti sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa (anche in attuazione del principio comunitario “chi inquina paga”);n) al riguardo, va ribadito che lo scarico di acque non depurate è imputabile all’assenza di opere che consentano il collettamento dei reflui provenienti dalla predetta area ed il loro trasferimento all’impianto di depurazione comunale (opere di cui la ricorrente ha da tempo proposto la realizzazione);o) inoltre, l’Amministrazione non ha garantito il contraddittorio contemplato dal citato art. 192 e anche l’ordinanza sindacale è stata adottata in violazione delle garanzie partecipative, le quali non potevano essere eluse, non sussistendo le speciali ragioni di impedimento indicate dall’art. 7 della legge n. 241/1990;p) oltre a ciò, non sussistevano, ad ogni buon conto, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, in particolare: - l’impossibilità di differire l’intervento per la ragionevole previsione di un danno imminente;- l’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo imminente con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento;- l’indicazione del limite temporale di efficacia dello strumento extra ordinem ;q) nello specifico, la situazione di pericolo effettivo deve essere accertata attraverso un’adeguata istruttoria e sul punto l’Amministrazione è tenuta a rendere congrua motivazione, mentre il Sindaco si è limitato a richiamare la nota di