TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-10-02, n. 202004184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-10-02, n. 202004184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004184
Data del deposito : 2 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 02/10/2020

N. 04184/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03786/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3786 del 2019, proposto da
C G, T P, rappresentati e difesi dall'avvocato F D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci, 19;

contro

Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M M M, N U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

1) della delibera n. 66 del 18.05.2019, con la quale la Commissione Straordinaria approvava il Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Rapporto Ambientale per la VAS del Comune di Crispano, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 31 del 03.06.2019, con tutti i relativi allegati;

2) della delibera n. 64 del 17.05.2019, con la quale la Commissione Straordinaria prendeva atto del Parere favorevole n. 4953 del 16.05.2019 espresso dall'Autorità competente in materia di VAS, nonché del Piano Urbanistico Comunale di Crispano adottato con delibera della Commissione Straordinaria n.111 del 31.10.2018 ed adeguato in esecuzione di quanto disposto con delibera della Commissione Straordinaria n. 7/2019, trasmettendo il tutto, ai sensi dell'art. 3, Reg. Reg. n. 5/2011, all'organo consiliare per la successiva approvazione, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 31 del 03.06.2019, ove e per quanto lesiva degli interessi delle ricorrenti;

3) della delibera n. 7 del 28.01.2019, con la quale la Commissione Straordinaria valutava, recepiva, non recepiva o recepiva in parte le osservazioni pervenute, incaricando il R.U.P. di aggiornare il piano in base alle osservazioni recepite e di trasmettere lo stesso agli Enti competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri, ove e per quanto lesiva degli interessi delle ricorrenti;

4) della delibera n. 111 del 31.10.2018, con la quale la Commissione Straordinaria adottava il P.U.C. del Comune di Crispano corredato di VAS e degli altri elaborati previsti dalla legge, pubblicandolo ai fini della presentazione di eventuali osservazioni sul B.U.R. Campania n. 82 del 12.11.2018, ove e per quanto lesiva degli interessi delle ricorrenti;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso ove e per quanto lesivo della posizione giuridico-soggettiva delle ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Crispano, della Città Metropolitana di Napoli e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 02.09.2019 le ricorrenti invocano l’annullamento degli atti in epigrafe lamentando:

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 38, co. 5, D.Lgs. n. 267/2000;
art. 3, L. n. 241/1990;
art. 3 e 97 Cost.) – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE;

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444;
art. 3, Reg. Reg. Campania n. 5/2011;
art. 3, L. n. 241/1990;
art. 3 e 97 Cost.) – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – ERRORE SUI PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA;

Espongono, in particolare, le ricorrenti di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di un lotto di terreno di superficie pari a circa 646 mq, coincidente con l’intera consistenza della particella in catasto terreni al foglio 3 mappale 1332, qualità seminativo irriguo, classe 1, superficie catastale 646 mq ricadente, in base alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento adottato con delibere del Sindaco metropolitano n. 25 del 29.01.2016 e n. 75 del 29.04.2018 in “Aree di consolidamento urbanistico e riqualificazione ambientale” (art. 52), mentre ai sensi del P.R.G. previgente, approvato con D.P.G.R. della Campania n. 2458 del 24.02.1983, l’area in questione ricadeva in Zona Territoriale Omogenea “G3” denominata “Zona di espansione semiestensiva (in sigla “G3” – “G4”)”, normata dall’art. 12 delle N.T.A..


Tuttavia con delibera di Commissione Straordinaria n. 66 del 18.05.2019 è stato approvato il P.U.C. del Comune di Crispano, ai sensi del quale, e segnatamente dell’art. 13 delle N.T.A., il lotto di proprietà dei ricorrenti ricade in Sub zona Standard “Sp”: aree per parcheggio pubblico, destinata al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444.

Pertanto i ricorrenti, in data 07.01.2019, presentavano al Comune di Crispano “osservazioni, ex art. 7, comma 3 del Regolamento n. 5/2011”, senonchè con l’impugnata delibera n. 66 del 18.05.2019, la Commissione Straordinaria ha approvato il Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Rapporto Ambientale per la VAS del Comune di Crispano, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 31 del 03.06.2019, con tutti i relativi allegati, senza recepire le spiegate osservazioni.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Crispano e l’Ufficio Territoriale del Governo Napoli e la Città Metropolitana di Napoli invocando il rigetto del ricorso e quest’ultima altresì eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, all’udienza pubblica del 22.09.2020, sulle conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dalla difesa della Città Metropolitana di Napoli, considerato che la stessa risulta tutt’ora coinvolta nel procedimento preordinato all’approvazione degli strumenti urbanistici comunale, sia pure sotto il più limitato profilo della verifica di coerenza dello strumento urbanistico alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’Ente anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTC).

Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Ed invero, a parere del Tribunale risulta infondato in primo luogo il primo motivo di impugnazione, con cui le ricorrenti si dolgono che la Commissione Straordinaria abbia proceduto in ogni caso ad approvare il Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Rapporto Ambientale per la VAS del Comune di Crispano, nonostante risultasse essere già stato pubblicato, in data 25.03.2019, il Decreto della Prefettura di Napoli, prot. n. 87374 del 25.03.2019, di indizione dei comizi elettorali, in spregio a quanto previsto dall’art. 38 co. 5, D.Lgs. n. 267/2000, che espressamente prevede che “ I consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili” .

Al riguardo, il Collegio evidenzia che in realtà il Piano Urbanistico Comunale risulta essere stato approvato dalla Commissione Straordinaria nominata ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.lgs. 267/2000 a seguito dello scioglimento degli organi elettivi del Comune di Crispano, disposto con D.P.R. del 24/01/2017, e prorogata con successivo D.P.R. del 24/04/2018 “ per il periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 143 comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267” proprio al fine di procedere all’approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Crispano;
orbene, a norma dell’art. 144 TUEL, la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto di scioglimento e “ rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile ”.

Ciò posto, considerato che alla data del 18.05.2019 in cui è intervenuta la delibera n. 66 di approvazione del Piano Urbanistico Comunale e del relativo Rapporto Ambientale per la VAS il primo turno elettorale utile non si era ancora svolto, appare evidente come la prima doglianza formulata dalle ricorrenti nello spiegato gravame sia infondata e vada, pertanto, respinta.

Analogamente, a parere del Tribunale risulta altresì infondato anche il secondo motivo di gravame avanzato dalle ricorrenti, con cui le medesime si dolgono che la Commissione Straordinaria, con l’impugnata delibera, abbia proceduto a variare la destinazione d'uso dei propri immobili da zona di espansione semiestensiva, destinata a complessi residenziali, ad area da destinare da destinare a parcheggi, senza una adeguata motivazione e nonostante la somma delle aree da destinare a parcheggio per come individuate dall’impugnata delibera con l’ammontare delle aree già esistenti, determini un deficit di 6.502 mq (29.615 mq – 23.113 mq = 6.502 mq) di aree da destinare a tale scopo rispetto alla superficie minima imposta dalla legge (art. 3, co. 1, lett. d, D.M. 1444/68).

Al riguardo, il Collegio evidenzia in primo luogo come la condivisibile giurisprudenza ritenga che “l'Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell'individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio (e anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche) e non deve fornire motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche.

In tal senso, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che la scelta compiuta in un PRG o in una Variante di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione delle singole scelte operate, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano” (cfr. T.A.R. Lazio, 02.03.2011 n. 1950;
Consiglio Stato, sez. IV, 7 aprile 2010 , n. 1986;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 aprile 2010 , n. 1089;
T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 15 aprile 2010 , n. 357;
Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 23 novembre 2010, n. 8074).

Ciò in quanto le scelte di pianificazione generale attengono al diverso profilo della disciplina complessiva dell’uso del territorio che necessariamente trascende le singole posizioni individuali. Tanto premesso, il Tribunale evidenzia che i criteri seguiti per il dimensionamento delle opere di urbanizzazione previste dal piano e per determinare la dotazione degli standards del nuovo PUC sono stati specificamente indicati ed affrontati nella relazione generale allegata al PUC medesimo, e che il dimensionamento in concreto degli standard di cui all’approvato Piano risulta conforme ai criteri ivi indicati, senza che possa rinvenirsi il denunciato sottodimensionamento degli standard considerato che, secondo la condivisibile giurisprudenza, ai fini della valutazione della correttezza del dimensionamento degli standards occorre fare riferimento non già alle singole categorie indicate dall’art. 3 del DM 1444/68, bensì alla quantificazione generale (cfr. TAR Puglia Lecce, n. 162 del 25.01.2007) che per come effettuata, nel caso di specie, assicura il rispetto del dimensionamento minimo degli standard previsto dalla legge.

Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, lo spiegato ricorso è infondato e va respinto mentre sussistono i presupposti di legge, anche in considerazione della complessità e di taluni elementi di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

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