TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-05-22, n. 202001125
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Pubblicato il 22/05/2020
N. 01125/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ditta Individuale C G, in persona del legale rappresentante pro tempore , mandataria nel RTI costituendo con Silvestro Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato D C, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Caltanissetta in Via Istria n. 4 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D C e G M F C, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura dell’Istituto, in Catania, Via Dottor Consoli, n. 80;
nei confronti
Guarneri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo costituendo con San Michele Costruzioni S.r.l. (mandante), rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Iacuzzo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in San Cataldo, Via Babbaurra n. 42/d e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
San Michele Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di tutte le misure più idonee,
- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
1) della determinazione dirigenziale n. 560 del 12 giugno 2019, comunicata con la successiva nota prot. n. 20190009036 del 16 luglio 2019, con cui l’Istituto Autonomo delle Case Popolari di Catania, in persona del Direttore dell’Area Tecnica, ha disposto l’affidamento della procedura aperta dell’appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria alloggi siti in via Trinacria n.1-3-5 comune di Motta S. Anastasia (CT) prog. 410/RE/CT". CIG:77772158D7-CUP:G35J12000090005” di importo complessivo dell’appalto pari a €. 602.150,33 all’ATI Guarneri s.r.l. – San Michele Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
2) della stessa nota prot. n. 20190009036 del 16 luglio 2019 con cui è stata comunicata alle ditte partecipanti la disposta aggiudicazione;
3) della proposta n. 597 del 2019 con cui il RUP ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto sopra descritto all’ATI controinteressata;
4) di tutti i verbali di gara relativi alla procedura di che trattasi;
5) della comunicazione prot. 20190010247 del 28 agosto 2019 dello IACP di Catania;
6) di ogni determinazione e/o atto con cui è stato ritenuto congruo e/o adeguato il costo della manodopera dell’ATI controinteressata;
7) della determina di efficacia dell’aggiudicazione, ad oggi non comunicata, laddove la stessa sia stata emessa;
8) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto;
nonché per l’accoglimento
- della domanda di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del relativo contratto e, ove nelle more il contratto fosse già stipulato, della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stesso, nell'ipotesi in cui fosse stato o nelle more venisse stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 104/2010 nonché della relativa domanda di subentro;
- per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 del D.lgs. n. 104/2010;
nonché, in via subordinata,
- qualora non fossero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero (in caso di parziale esecuzione dell'opera da parte del controinteressato o per qualunque altra causa) fosse affidata solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l'accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario a titolo di rifusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura del 15 % dell'importo a base d'asta (di cui il 10 % per lucro cessante e il 5% per danno curriculare), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore;
- - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 novembre 2019 dalla Ditta Individuale C G:
- della determina n. 928 del 16 ottobre 2019, comunicato con nota prot. 20190012627 del 22 ottobre 2019, con cui è stata dichiarata efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7, l’aggiudicazione dell’appalto per i “ Lavori di manutenzione straordinaria alloggi siti in via Trinacria n.1-3-5 comune di Motta S. Anastasia (CT) prog. 410/RE/CT”. CIG:77772158D7- CUP: G35J12000090005” di importo complessivo dell’appalto pari a €. 602.150,33” all’ATI Guarneri s.r.l. – San Michele Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- della stessa nota prot. 20190012627 del 22 ottobre 2019;
- di ogni determinazione e/o atto con cui è stato ritenuto congruo e/o adeguato il costo della manodopera dell’ATI controinteressata;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Catania e di Guarneri S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente rappresenta che l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Catania ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria alloggi siti in via Trinacria n.1-3-5 comune di Motta S. Anastasia (CT) prog. 410/RE/CT" CIG: 77772158D7- CUP: G35J12000090005 di importo complessivo pari a €. 602.150,33, da affidarsi con il criterio del prezzo più basso.
Aggiunge l’esponente che il bando di gara, al punto 2.8, ha individuato le lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Edifici civili e industriali, cat. prevalente OG1, class. II, importo €. 385.529,89;
- Opere Strutturali speciali, cat. scorporabile superspecialistica OS 21, class. I, importo €. 216.620,47.
Alla gara in questione ha partecipato, oltre alla ricorrente, anche l’ATI Guarneri S.r.l. - San Michele Costruzioni S.r.l.: ha rappresentato la parte ricorrente che la capogruppo Guarneri S.r.l., alla data di presentazione dell’offerta, era qualificata per la categoria prevalente OG 1 class. IV, mentre la mandante San Michele Costruzioni S.r.l. per la categoria OS 21 classifica II.
Evidenzia la ricorrente che gli operatori economici raggruppati, nella dichiarazione di impegno a costituire l’ATI in caso di aggiudicazione, hanno precisato “[ ... ] che in caso di aggiudicazione, l’Impresa “Guarneri s.r.l.”, in possesso della categoria OG1 classifica IV, eseguirà l’80% dei lavori afferenti la categoria OG1 mentre il restante 20% dei lavori sarà eseguito, ai sensi dell’art.92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, dall’Impresa “San Michele Costruzioni s.r.l.” qualificata per categorie diverse dalla OG1 il cui importo complessivo è non inferiore ai lavori da eseguire;- che in caso di aggiudicazione, l’Impresa “San Michele Costruzioni s.r.l.”, in possesso della categoria OS21 classifica II, eseguirà l’80% dei lavori afferenti la categoria OS21 mentre il restante 20% dei lavori sarà eseguito, ai sensi dell’art.92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, dall’Impresa “Guarneri s.r.l.” qualificata per categorie diverse dalla OS21 il cui importo complessivo è non inferiore ai lavori da eseguire; [ ... ] ” ;quindi hanno ulteriormente ribadito “ [ ... ] che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: Guarneri s.r.l. 58,414% corrispondente ad una quota esecuzione lavori pari ad €.351.742,60 (OG1 80% €. 308.423,91 + OS21 20% €. 43.318,69);San Michele Costruzioni S.r.l. 41,586% corrispondente ad una quota esecuzione lavori pari ad €. 250.407,76 (OS21 80% €. 173.301,78 + OG1 20% €. 77.105,98) [ ... ] ”.
I predetti operatori economici - aggiunge la parte ricorrente - hanno affermato nuovamente quanto sopra anche in sede di offerta: quindi, la mandataria ha dichiarato di eseguire - mediante cooptazione - il 20% della categoria scorporabile e la mandante - sempre per il tramite della cooptazione - il 20% della categoria prevalente.
La parte ricorrente rappresenta che la stazione appaltante, con verbale di gara n. 9 del 18 aprile 2019, ritenendo non corretto il ricorso alla cooptazione per la mandataria nella categoria scorporabile OS21, ha ritenuto di applicare il soccorso istruttorio con la seguente motivazione: “ [ ... ] In riferimento alla proposta di cooptazione di cui all’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, la stessa non è da ritenersi applicabile sic et simpliciter alla fattispecie in quanto la CAT. OS21 è dichiarata super-specialistica dal D.M. n. 248 del 10/11/2016 del M.I.T. Pertanto si chiede di trasmettere dichiarazione con i necessari requisiti per la CAT. OS21 della Ditta mandataria, avvalendosi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, trattandosi di importo pari a € 43.324,09 e quindi inferiore a € 150.000,00. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere la suddetta dichiarazione. Si assegnano gg. 7 dal ricevimento della richiesta, pena esclusione [ ... ] ”.
Con nota datata 10 maggio 2019, a riscontro del soccorso istruttorio, i legali rappresentanti di Guarneri S.r.l. e di San Michele Costruzioni S.r.l. hanno dichiarato “ […] a rettifica di quanto precedentemente dichiarato circa la cooptazione della Guarneri Srl per la categoria OS21 […] che tutte le lavorazioni afferenti la categoria OS21 saranno eseguite dalla ditta Mandante San Michele Costruzioni S.r.l. in possesso di attestazione di qualificazione SOA per l’importo richiesto dal bando di gara. Resta fermo tutto il resto […] ”.
Aggiunge la parte ricorrente che la stazione appaltante ha deciso di ammettere l’RTI Guarneri S.r.l. e, valutati i requisiti di ammissione alla gara di tutte i concorrenti ed aperte le buste economiche, dopo aver sorteggiato, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del codice degli appalti, la lettera D, ha individuato la soglia di anomalia nella misura del 40,6323 ed ha conseguentemente aggiudicato l’appalto all’ATI Guarneri S.r.l. - San Michele Costruzioni S.r.l. che ha offerto il ribasso del 40,0875% mentre l’ATI C G si è classificata seconda con il ribasso del 39,9797%.
Espone la deducente che la stazione appaltante, successivamente alla disposta aggiudicazione, ha avviato la procedura di verifica del costo della manodopera;tuttavia, come emerge dalla comunicazione prot. 20190010247 del 28 agosto 2019, in risposta alla richiesta di accesso agli atti della parte ricorrente, il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato emesso in assenza della verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del codice degli appalti.
La Ditta Individuale C G, con ricorso spedito per la notifica in data 16 settembre 2019 e depositato 22 settembre 2019, ha proposto le domande in epigrafe.