TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202400199

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202400199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400199
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 00199/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01467/2017 REG.RIC.

N. 01315/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Massafra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fonderico, Gianni Guarnieri, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;

sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2018, proposto da
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fonderico, Gianni Guarnieri, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;



quanto al ricorso n. 1467 del 2017:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- dell'1.9.2017 della Provincia di Taranto, con cui è stata disposta la proroga al 23.8.2021 della validità del provvedimento V.I.A. - A.I.A. rilasciato alla Società controinteressata con D.D. -OMISSIS- del 7.9.2012, avente ad oggetto la Seconda Linea della Centrale Termoelettrica (Inceneritore) di Massafra, alimentata a C.D.R. e biomasse in Contrada Console;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Comune di Massafra il 25.10.2018:

per l’annullamento:

- della determinazione del Dirigente della Provincia di Taranto -OMISSIS- del 24.7.2018, avente ad oggetto: “ centrale termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e Biomasse, giusto provvedimento di V.I.A. A.I.A. D.D. -OMISSIS- del 7/09/2012 - riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 ”,

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Comune di Massafra il 30.10.2019:

per l’annullamento:

- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 24.7.2018 della Provincia di Taranto avente ad oggetto: “ -OMISSIS- Srl-centrale termoelettrica di Massafra (TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA -OMISSIS- del 7/9/2012 - riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ”;

- della determinazione dirigenziale Provincia di Taranto -OMISSIS- del 7/9/2012 avente ad oggetto “ procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto di produzione di energia elettrica da combustibili derivanti da rifiuti ”;

- della determinazione dirigenziale provincia di Taranto -OMISSIS- del 1° settembre 2017 avente ad oggetto “ proroga validità del provvedimento di VIA- AIA., D.D. N. -OMISSIS-del 7/9/2012 relativo alla linea numero due della centrale termoelettrica di Massafra alimentata C.D.R. e biomasse ”;

- della determinazione Provincia di Taranto -OMISSIS- /2018 avente ad oggetto rilascio di provvedimento favorevole di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale;

- nonché, per quanto di ragione,

- della relazione dei Verificatori del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dell’8 ottobre 2016, rimessa al Consiglio di Stato su ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la verificazione tecnica nel ricorso n. 5559/2013 R.G., proposto dalla Regione Puglia contro -OMISSIS- e nei confronti della Provincia di Taranto;

quanto al ricorso n. 1315 del 2018:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento:

- della determinazione del Dirigente della Provincia di Taranto -OMISSIS- del 24.7.2018, avente ad oggetto: “ centrale termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e Biomasse, giusto provvedimento di V.I.A. A.I.A. D.D. -OMISSIS- del 7/09/2012 - riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies- c. 3 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 ”,

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificato dal Comune di Massafra il 30.10.2019:

per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 24/07/2018 della Provincia di Taranto, avente ad oggetto: “ centrale termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e Biomasse, giusto provvedimento di V.I.A. A.I.A. D.D. -OMISSIS- del 7/09/2012 - riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies- c. 3 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 ”;

- della determinazione dirigenziale Provincia di Taranto -OMISSIS- del 7/9/2012, avente ad oggetto “ procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto di produzione di energia elettrica da combustibili derivanti da rifiuti ”;

-della determinazione dirigenziale provincia di Taranto -OMISSIS- del 1° settembre 2017, avente ad oggetto “ proroga validità del provvedimento di V.I.A.- A.I.A.., D.D. N. -OMISSIS-del 7/9/2012 relativo alla linea numero due della centrale termoelettrica di Massafra alimentata CDR e biomasse ”;

- della determinazione Provincia di Taranto -OMISSIS- /2018 avente ad oggetto rilascio di provvedimento favorevole di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale;

nonché, per quanto di ragione,

- della relazione dei Verificatori del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dell’8 ottobre 2016, rimessa al Consiglio di Stato su ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la verificazione tecnica nel ricorso n. 5559/2013 R.G., proposto dalla Regione Puglia contro -OMISSIS- e nei confronti della Provincia di Taranto.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturale, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e di -OMISSIS-;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori Avv. C. Tamburini per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato G. Matteo, Avv. L. Quinto, anche in sostituzione degli Avv.ti F. Fonderico e G. Guarnieri, per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 7.11.2017, tempestivamente depositato, il Comune di Massafra ha impugnato la determinazione dirigenziale -OMISSIS- dell’1.9.2017, con la quale la Provincia di Taranto ha rilasciato in favore della -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e dell’art. 14 L.R. Pugliese n. 11/2001 e ss.mm., la proroga fino al 23.8.2021 dell’efficacia della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 7.9.2012, avente ad oggetto la realizzazione della Linea 2 della Centrale Termoelettrica (Inceneritore) del Comune di Massafra alimentata a CDR e biomasse in Contrada Console, nonché ogni altro atto connesso.

1.1. Il Comune ricorrente ha premesso (in punto di fatto) che:

- con determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 7.9.2012, la Provincia di Taranto aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientala (c.d. V.I.A.) e rilasciato contestualmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. A.I.A.) alla Società -OMISSIS- per la realizzazione della Linea 2 della predetta Centrale Termoelettrica nel Comune di Massafra alla Contrada Console;

- con successiva determinazione n. 1 del 7.1.2013 del Dirigente il 9° Settore Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Parco Terra delle Gravine della Provincia di Taranto, la Provincia di Taranto aveva disposto la revoca della predetta determinazione dirigenziale -OMISSIS-/2012 con contestuale riapertura del procedimento per l’acquisizione dell’attestazione di compatibilità paesaggistica rilasciata dalla Giunta, previo parere obbligatorio del Comune di Massafra, in ottemperanza con quanto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi