TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202400199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202400199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400199
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 00199/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01467/2017 REG.RIC.

N. 01315/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Massafra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fonderico, Gianni Guarnieri, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;



sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2018, proposto da
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fonderico, Gianni Guarnieri, Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;

quanto al ricorso n. 1467 del 2017:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- dell'1.9.2017 della Provincia di Taranto, con cui è stata disposta la proroga al 23.8.2021 della validità del provvedimento V.I.A. - A.I.A. rilasciato alla Società controinteressata con D.D. -OMISSIS- del 7.9.2012, avente ad oggetto la Seconda Linea della Centrale Termoelettrica (Inceneritore) di Massafra, alimentata a C.D.R. e biomasse in Contrada Console;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Comune di Massafra il 25.10.2018:

per l’annullamento:

- della determinazione del Dirigente della Provincia di Taranto -OMISSIS- del 24.7.2018, avente ad oggetto: “ centrale termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e Biomasse, giusto provvedimento di V.I.A. A.I.A. D.D. -OMISSIS- del 7/09/2012 - riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 ”,

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Comune di Massafra il 30.10.2019:

per l’annullamento:

- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 24.7.2018 della Provincia di Taranto avente ad oggetto: “ -OMISSIS- Srl-centrale termoelettrica di Massafra (TA) alimentata a CDR e biomasse giusto provvedimento di VIA-AIA -OMISSIS- del 7/9/2012 - riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ”;

- della determinazione dirigenziale Provincia di Taranto -OMISSIS- del 7/9/2012 avente ad oggetto “ procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto di produzione di energia elettrica da combustibili derivanti da rifiuti ”;

- della determinazione dirigenziale provincia di Taranto -OMISSIS- del 1° settembre 2017 avente ad oggetto “ proroga validità del provvedimento di VIA- AIA., D.D. N. -OMISSIS-del 7/9/2012 relativo alla linea numero due della centrale termoelettrica di Massafra alimentata C.D.R. e biomasse ”;

- della determinazione Provincia di Taranto -OMISSIS- /2018 avente ad oggetto rilascio di provvedimento favorevole di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale;

- nonché, per quanto di ragione,

- della relazione dei Verificatori del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dell’8 ottobre 2016, rimessa al Consiglio di Stato su ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la verificazione tecnica nel ricorso n. 5559/2013 R.G., proposto dalla Regione Puglia

contro

-OMISSIS- e nei confronti della Provincia di Taranto;

quanto al ricorso n. 1315 del 2018:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento:

- della determinazione del Dirigente della Provincia di Taranto -OMISSIS- del 24.7.2018, avente ad oggetto: “ centrale termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e Biomasse, giusto provvedimento di V.I.A. A.I.A. D.D. -OMISSIS- del 7/09/2012 - riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies- c. 3 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 ”,

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificato dal Comune di Massafra il 30.10.2019:

per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 24/07/2018 della Provincia di Taranto, avente ad oggetto: “ centrale termoelettrica di Massafra alimentata a CDR e Biomasse, giusto provvedimento di V.I.A. A.I.A. D.D. -OMISSIS- del 7/09/2012 - riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- octies- c. 3 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 ”;

- della determinazione dirigenziale Provincia di Taranto -OMISSIS- del 7/9/2012, avente ad oggetto “ procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto di produzione di energia elettrica da combustibili derivanti da rifiuti ”;

-della determinazione dirigenziale provincia di Taranto -OMISSIS- del 1° settembre 2017, avente ad oggetto “ proroga validità del provvedimento di V.I.A.- A.I.A.., D.D. N. -OMISSIS-del 7/9/2012 relativo alla linea numero due della centrale termoelettrica di Massafra alimentata CDR e biomasse ”;

- della determinazione Provincia di Taranto -OMISSIS- /2018 avente ad oggetto rilascio di provvedimento favorevole di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale;

nonché, per quanto di ragione,

- della relazione dei Verificatori del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dell’8 ottobre 2016, rimessa al Consiglio di Stato su ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la verificazione tecnica nel ricorso n. 5559/2013 R.G., proposto dalla Regione Puglia

contro

-OMISSIS- e nei confronti della Provincia di Taranto.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturale, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e di -OMISSIS-;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori Avv. C. Tamburini per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato G. Matteo, Avv. L. Quinto, anche in sostituzione degli Avv.ti F. Fonderico e G. Guarnieri, per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 7.11.2017, tempestivamente depositato, il Comune di Massafra ha impugnato la determinazione dirigenziale -OMISSIS- dell’1.9.2017, con la quale la Provincia di Taranto ha rilasciato in favore della -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e dell’art. 14 L.R. Pugliese n. 11/2001 e ss.mm., la proroga fino al 23.8.2021 dell’efficacia della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 7.9.2012, avente ad oggetto la realizzazione della Linea 2 della Centrale Termoelettrica (Inceneritore) del Comune di Massafra alimentata a CDR e biomasse in Contrada Console, nonché ogni altro atto connesso.

1.1. Il Comune ricorrente ha premesso (in punto di fatto) che:

- con determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 7.9.2012, la Provincia di Taranto aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientala (c.d. V.I.A.) e rilasciato contestualmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. A.I.A.) alla Società -OMISSIS- per la realizzazione della Linea 2 della predetta Centrale Termoelettrica nel Comune di Massafra alla Contrada Console;

- con successiva determinazione n. 1 del 7.1.2013 del Dirigente il 9° Settore Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Parco Terra delle Gravine della Provincia di Taranto, la Provincia di Taranto aveva disposto la revoca della predetta determinazione dirigenziale -OMISSIS-/2012 con contestuale riapertura del procedimento per l’acquisizione dell’attestazione di compatibilità paesaggistica rilasciata dalla Giunta, previo parere obbligatorio del Comune di Massafra, in ottemperanza con quanto richiesto dalla nota prot. n. -OMISSIS- del 23.11.2012;

- avverso la menzionata determinazione n. -OMISSIS- la -OMISSIS- aveva proposto impugnazione, innanzi all’intestato T.A.R., poi accolta con sentenza n. -OMISSIS-/2013 e confermata anche in appello con sentenza n. -OMISSIS- dell’11.5.2017 del Consiglio di Stato;

- con nota del 4.8.2017 la -OMISSIS- aveva richiesto la proroga fino al 23.8.2021 della validità del provvedimento di V.I.A. e della contestuale A.I.A., di cui alla determinazione dirigenziale -OMISSIS-/2012;

- con nota n. -OMISSIS- del 10.8.2017 la Regione Puglia, invece, aveva invece invitato la Provincia di Taranto a riesaminare i provvedimenti di V.I.A. e A.I.A. rilasciati, ai sensi dell’art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., onde verificare le sopravvenienze normative in subiecta materia e delle nuove B.A.T. di settore e dei nuovi dati sul monitoraggio ambiente, in relazione al territorio ove realizzare l’opera de qua ;

- con nota del 16.5.2016, esso Comune aveva rilevato la sussistenza di sopravvenienze che imponevano il riesame dell’autorizzazioni concesse alla -OMISSIS-;

- con la determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 1.9.2017, la Provincia di Taranto, disattendendo le indicazioni della Regione Puglia e di esso Comune, aveva disposto la proroga fino al 23.8.2021 dell’efficacia della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 7.9.2012, avente ad oggetto la realizzazione della Linea 2 della Centrale Termoelettrica nel Comune di Massafra alla Contrada Console.

1.2. Tanto premesso, il Comune di Massafra, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, formulando le censure di seguito sinteticamente enunciate.

1.3. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto l’incompetenza funzionale del Segretario Generale della Provincia di Taranto, in ordine all’emissione del provvedimento impugnato, mancando, nel caso di specie, la specifica attribuzione del potere prescritta dall’art. 18, lett. g ) del Regolamento sulle funzioni della Dirigenza della Provincia di Taranto, per le ipotesi di avocazione degli atti dirigenziali, in favore del Segretario Generale.

1.4. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge - violazione, erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm. - violazione dell’art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. - violazione dell’art. 6, comma 5, L.R. Pugliese n. 4/2014 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione - sviamento del potere - violazione del principio del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, poiché la Provincia di Taranto, a fronte della specifica richiesta della Regione Puglia circa l’opportunità di procedere al riesame della A.I.A., ne avrebbe invece erroneamente disposto la proroga, per il solo fatto che la pendenza dei giudizi innanzi l’A.G.A., avrebbe impedito la realizzazione dell’opera entro il 2013, e, comunque, in assenza di qualsivoglia accertamento istruttorio circa la persistenza - sotto il profilo tecnico e scientifico - delle condizioni che hanno legittimato l’emissione dell’A.I.A..

1.5. Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha censurato la violazione, la falsa ed erronea applicazione dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. - eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrazione - sviamento del potere - carenza di istruttoria e motivazione, in quanto la Provincia di Taranto avrebbe inopinatamente concesso la proroga del provvedimento de quo in ragione della pendenza dei predetti giudizi innanzi l’A.G.A., in violazione dell’art. 25, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., secondo cui la proroga non sarebbe automatica.

1.6. Per tali motivi, il Comune di Massafra ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del provvedimento provinciale indicato in epigrafe.

1.7. Il giudizio ha assunto il n. 1467/2017 R.G..

2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto, insistendo per il rigetto del ricorso.

3. Si è, altresì, costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti ed il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con memoria di mero stile.

4. Si è, infine, costituita in giudizio la controinteressata -OMISSIS-, parimenti insistendo per il rigetto del ricorso.

5. Va, poi, rilevato che, con nota del 27.11.2017 la Provincia di Taranto ha disposto l’avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29 octies D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., dell’A.I.A. rilasciata con determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 7.9.2012.

6. Con ordinanza n.-OMISSIS-, resa all’esito della Camera di Consiglio del 9 gennaio 2018, questa Sezione, sulla base della rilevata insussistenza del periculum in mora , tenuto conto che, in data 27.11.2017 la Provincia di Taranto aveva avviato citato il procedimento di riesame dell’A.I.A. e che, ad ogni buon conto, il lamentato danno ambientale poteva essere riscontrato solo con la messa in esercizio dell’impianto di cui trattasi e non dalla mera realizzazione delle opere, peraltro, all’interno del perimetro di proprietà della Società controinteressata, ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta.

7. Con ricorso autonomo, a valersi anche quali motivi aggiunti al ricorso recante n. 1467/2017 R.G., notificato il 25.10.2018, tempestivamente depositato - rubricato poi come procedimento n. 1315/2018 R.G. inizialmente assegnato alla Sezione I di questo T.A.R. - il Comune di Massafra ha impugnato, altresì, la determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 24/07/2018, con cui la Provincia di Taranto ha rilasciato alla Società controinteressata il provvedimento favorevole di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell’articolo 29 octies comma 4 lett. d ) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm. per la realizzazione e gestione della predetta Linea 2, il Documento Tecnico allegato, il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla Determina -OMISSIS-/2018, la nota prot. -OMISSIS- del 27.11.2017 della Provincia di Taranto che ha dato avvio al procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. -OMISSIS- del 7.9,2012, la nota prot. -OMISSIS- del 13/03/2018, con cui la Provincia di Taranto convocava la Conferenza dei Servizi, il verbale della Conferenza dei Servizi del 5.4.2018, ogni altro atto presupposto, connesso e/o, conseguenziale, nonché, per quanto di ragione, la determina dirigenziale della Provincia di Taranto -OMISSIS- dell’1.9.2017.

Con il predetto ricorso, sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.

7.1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha richiamato i motivi di impugnazione contenuti nel ricorso di cui al procedimento n. 1467/2017 R.G., deducendo, pertanto, l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

7.2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha lamentato la violazione di legge: omessa e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. - omessa applicazione dell’art. 29 ter , comma 4, e 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla (doverosa) pubblicazione di avvio del provvedimento e dei documenti del progetto di cui trattasi.

7.3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge: violazione per omessa e/o erronea e/o falsa applicazione del D.G.R. 176/2015 (P.P.T.R.) e -OMISSIS-9/2015 - Piano di gestione rifiuti speciali nella Regione Puglia - violazione del D. Lgs. n. 42/2004 - eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione in ordine alla delocalizzazione dell’impianto - violazione di legge: art. 3, L. n. 241/1990 e ss.mm., atteso che il provvedimento impugnato non avrebbe verificato il sopravvenuto mutamento del quadro normativo regionale e degli strumenti di piano (in particolare, il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176/2015, pubblicato in B.U.R.P. n. 40 del 23.3.2015, e l’aggiornamento e adeguamento del piano di gestione dei rifiuti speciali, approvato con la D.G.R. -OMISSIS-9/2015, pubblicata in B.U.R.P. n. 67 del 13.5.2015).

7.4. Con il quarto motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge: violazione della Convenzione di Stoccolma approvata con Decisione C.E. n. 507/2006 - Regolamento n. 850/2004 - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e del D.P.R. n. 357/1997 - eccesso di potere: carenza assoluta di istruttoria, poiché nel provvedimento impugnato non ci sarebbe alcuna valutazione circa l’impatto dell’impianto di cui trattasi sull’ambiente e sulla salute della popolazione residente.

7.5. Con il quinto motivo, la parte ricorrente ha lamentato la violazione di legge: direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6 e del D.P.R. n. 357/1997 - eccesso di potere: carenza assoluta di istruttoria, in quanto non sarebbe stato eseguito alcuno studio sull’incidenza dell’impianto de quo sulla salute della popolazione residente.

7.6. Con il sesto motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge: D. Lgs. n. 42/2004 - D.G.R. n. 176/2015 (P.P.T.R.) e -OMISSIS-9/2015 Piano gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia art. 16, comma 2 - violazione del D. Lgs. n. 42/2004 – art. 134, 136 e 142 - violazione di legge art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 - violazione di legge - L. R. Pugliese 22 dicembre 2005 n. 18 (“istituzione del parco naturale regionale Terra delle Gravine”), in quanto nella fase istruttoria non sarebbe stata coinvolta la Soprintendenza in ragione della sussistenza di zone limitrofe sottoposte a vincolo ambientale e archeologico.

7.7. Con il settimo motivo, la parte ricorrente ha censurato la violazione di legge: falsa e/o erronea interpretazione dell’estensione del giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS-/2017 del Consiglio di Stato.

7.8. Con l’ottavo motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge: artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater , 14 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in quanto la Conferenza dei Servizi non si sarebbe svolta correttamente, atteso che la Provincia di Taranto avrebbe erroneamente dichiarato che vi stata una approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte, mentre invece vi era stato il parere contratto di esso Comune ed, inoltre, non vi sarebbe stata la formale approvazione del progetto relativo all’impianto di cui trattasi.

7.9. Con il nono motivo, la parte ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere: contraddittorietà manifesta del dispositivo, carenza assoluta di istruttoria - perplessità - violazione di legge: 29 octies D. Lgs. n. 152/2006, in quanto il provvedimento favorevole di riesame impugnato si presenterebbe contraddittorio per essersi espresso (soltanto) sulla seconda linea della centrale termoelettrica de qua , mentre la determinazione dirigenziale -OMISSIS-/2012 avrebbe riguardato l’impianto nella sua interezza.

7.10. Con il decimo motivo, la parte ricorrente ha lamentato la violazione di legge: violazione degli artt. 29 e ss. D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. - art. 29 sexies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. - carenza delle prescrizioni essenziali - art. 29 septies D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. - omessa istruttoria sulle B.A.T. - eccesso di potere: contraddittorietà manifesta, illogicità, irrazionalità alla emanazione dell’atto, carenza dei presupposti, in quanto il provvedimento non conterebbe le doverose prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente.

7.11. Con l’undicesimo motivo, la parte ricorrente ha lamentato la violazione di legge: violazione del Titolo III bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., in particolare, l’art. 237 sexies - violazione di legge - art. 29 decies e 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., poiché l’autorizzazione di cui trattasi sarebbe carente delle valutazioni ambientali richieste dalla normativa suindicata.

7.12. Per tali motivi, il Comune di Massafra ha chiesto l’annullamento degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe.

8. Con memoria depositata il 21.11.2018 l’Avvocatura erariale si è costituita, nell’interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti ed il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

9. Si è, infine, costituita la controinteressata Appia Service S.r.l., insistendo per il rigetto del ricorso.

10. La Provincia di Taranto, la Regione Puglia, la A.R.P.A. Puglia, e l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, pur intimate, non si sono costituite nel giudizio n. 1315/2018 R.G.

11. Con istanza depositata in data 14.12.2018, il Comune ricorrente ha chiesto la trattazione congiunta del ricorso n. 1467/2017 R.G., a quello proposto come autonomo ed a valersi quale motivo aggiunto, registrato al n. 1315/2018 R.G. e pendente dinanzi la I Sezione.

11.1. Il processo n. 1315/2018 R.G. è stato, quindi, assegnato dal Presidente del T.A.R. per la trattazione a codesta (Terza) Sezione.

12. Con (ulteriore) atto per motivi aggiunti, notificato in data 30.10.2019, tempestivamente depositato, il Comune di Massafra ha impugnato la determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 24.7.2018 della Provincia di Taranto, avente ad oggetto il rilascio di parere favorevole al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la realizzazione della Linea 2 della Centrale Termoelettrica de qua e tutti gli atti connessi e quelli già gravati con il ricorso introduttivo e nonché, per quanto di ragione, la relazione dei Verificatori del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dell’8 ottobre 2016 rimessa al Consiglio di Stato su ordinanza n. -OMISSIS- verificazione tecnica nel ricorso n. 5559/2013 proposto dalla Regione Puglia

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