TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-01-25, n. 201901022
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Pubblicato il 25/01/2019
N. 01022/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10516/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10516 del 2018, proposto da:
E C e A C, rappresentati e difesi dagli avvocati P A e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, n. 15;
per l'ottemperanza
ed esecuzione della Sentenza n. 8961/2018, resa da Codesto Ecc.mo TAR, Sez. III, nel Giudizio R.G. n. 696/2018, pubblicata in data 9 agosto 2018, notificata il successivo 10 agosto 2018 ed allo stato non appellata, con la quale, in accoglimento del ricorso ex art. 116 c.p.a., è stato ordinato all'Ordine Nazionale dei Biologi di esibire ai dottori E C ed A C e di consentire ai medesimi l'estrazione di copia dei documenti indicati nella suddetta decisione, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Nazionale dei Biologi;
Vista la memoria di parte ricorrente depositata il 7.1.2019 con la quale la medesima ammette che l’Ordine resistente ha provveduto ad ottemperare effettivamente alla sentenza, dopo l’udienza camerale del 28 novembre u.s., (e, precisamente, in data 3 dicembre 2018);
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. C V e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l'Avv. M. Macaluso e per l'Ordine Nazionale dei Biologi l'Avv. P. Marotta in sostituzione dell'Avv. L. Rubinacci;
Rilevato che con memoria depositata il 7.1.2019 parte ricorrente ammette che l’Ordine professionale resistente ha ormai provveduto ad ottemperare alla sentenza in epigrafe, dopo l’udienza camerale del 28 novembre u.s., e, precisamente, in data 3 dicembre 2018;
Ritenuto che, pertanto, a questo Collegio non resti altro che dichiarare improcedibile il presente ricorso per l’esecuzione dell’accesso agli atti;
Ritenuto, viceversa, che, proprio perché ottemperanza, seppur tardiva, vi è stata, non può essere condivisa la domanda dei ricorrenti, puntualizzata nell’ultima memoria e diretta all’applicazione “retroattiva” della penale per il ritardo, atteso che la misura di cui al citato art. 114, co. 5, lett. e), c.p.a. può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza, con la stessa sentenza che definisce il giudizio, “ per ogni violazione o inosservanza successiva ” alla sentenza stessa;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto l’accesso è stato consentito soltanto dopo il ricorso in ottemperanza;